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Messaggio

Messaggio numero 23556 del 23-7-2004

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’INPS chiarisce che, per il Fondo speciale dei dipendenti FS, nel 2004 il requisito dei 57 anni rileva per il diritto alla pensione solo in combinazione con 35 anni di contributi; in alternativa è sufficiente 38 anni di contributi. Sono precisate le finestre trimestrali di maturazione dei requisiti e le relative decorrenze del pensionamento.

Requisiti per il pensionamento di anzianità 2004 del Fondo speciale Ferrovie dello Stato

Requisiti per il pensionamento di anzianità 2004 del Fondo speciale Ferrovie dello Stato

Il documento fornisce un chiarimento applicativo in materia di pensionamento di anzianità per i dipendenti della Ferrovie dello Stato S.p.A. iscritti al Fondo speciale. L’INPS precisa la distinzione tra requisito anagrafico e requisito contributivo, nonché le finestre temporali di decorrenza della pensione per l’anno 2004 e per gli anni successivi.

Quadro normativo di riferimento

Il messaggio richiama l’art. 59, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e la Tabella D allegata alla medesima legge. Quest’ultima disciplina i lavoratori iscritti alle forme esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria, tra le quali rientra anche il Fondo speciale per i dipendenti della Ferrovie dello Stato S.p.A.

Decorrenza del pensionamento in base al trimestre di maturazione

In applicazione della disciplina richiamata, il documento indica le finestre di accesso al pensionamento di anzianità in relazione al trimestre in cui risultano maturati i requisiti:

  • se i requisiti sono posseduti entro il primo trimestre dell’anno, il pensionamento decorre dal 1° luglio dello stesso anno, purché l’interessato abbia almeno 57 anni al 30 giugno;
  • se i requisiti sono posseduti entro il secondo trimestre, il pensionamento decorre dal 1° ottobre dello stesso anno, purché l’interessato abbia almeno 57 anni al 30 settembre;
  • se i requisiti sono posseduti entro il terzo trimestre, la pensione decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo;
  • se i requisiti sono posseduti entro il quarto trimestre, la pensione decorre dal 1° aprile dell’anno successivo.

Chiarimento sul requisito dei 57 anni

Il punto centrale del messaggio riguarda il dubbio posto da alcune sedi periferiche: per accedere al pensionamento di anzianità con decorrenza dal 1° luglio o dal 1° ottobre 2004, è sufficiente compiere i 57 anni entro il 30 giugno o il 30 settembre 2004.

L’INPS chiarisce che, per il 2004 e per gli anni successivi, i 57 anni di età non costituiscono sempre un requisito autonomo di diritto, ma assumono rilievo diverso a seconda della posizione contributiva:

  • sono richiesti ai fini della decorrenza della pensione, e non del diritto, quando il lavoratore possiede il requisito contributivo di cui alla colonna 2 della Tabella D;
  • sono invece richiesti come requisito anagrafico ai fini del diritto alla pensione di anzianità, insieme al requisito contributivo di 35 anni, quando si applica la colonna 1 della Tabella D.

Requisiti contributivi e anagrafici per il diritto

Secondo quanto precisato nel messaggio, il diritto all’accesso al pensionamento di anzianità nel corso del 2004 si consegue in una delle seguenti ipotesi:

  • raggiungimento di 35 anni di contribuzione congiuntamente a 57 anni di età;
  • raggiungimento del solo requisito contributivo di 38 anni.

Ne consegue che il requisito dei 57 anni è indispensabile solo nell’ipotesi prevista dalla colonna 1 della Tabella D, cioè quando si intende accedere alla pensione con 35 anni di contributi. In tale caso, l’età e la contribuzione devono essere maturate entro i termini trimestrali sopra indicati per ottenere la decorrenza della prestazione.

Sintesi operativa

Il messaggio stabilisce quindi che, per il Fondo speciale FS:

  • 57 anni di età + 35 anni di contributi danno diritto al pensionamento di anzianità;
  • in alternativa, bastano 38 anni di contribuzione;
  • la maturazione dei requisiti entro ciascun trimestre determina la decorrenza della pensione dal 1° luglio, 1° ottobre, 1° gennaio o 1° aprile, secondo lo schema previsto dalla legge n. 449/1997.

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