Cassazione Penale, Sentenza n. 14939/2025 del 15/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Colacino ha impugnato la sentenza d'appello che lo aveva condannato per partecipazione all'associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.), deducendo in particolare: mancata rinnovazione dell'esame di testi ritenuti decisive (il collaboratore Giglio Giuseppe e i testi Gangi Giovanni e Monica Gherardi) e delle sue proprie dichiarazioni spontanee; violazione dell'obbligo di motivazione rafforzata in caso di ribaltamento dell'assoluzione; valutazione errata e contraddittoria del movente degli attentati incendiari subiti dall'imputato (contrasto con risultanze del procedimento Aemilia); vizio di motivazione e travisamento delle prove con riferimento all'attendibilità del collaboratore Giglio e alla carenza di riscontri circa le attività di riciclaggio, false fatturazioni e procacciamento di clienti per usura.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 416-bis c.p. (pena originaria 4 anni e 8 mesi di reclusione) così come decisa dalla Corte di appello nel giudizio di rinvio, motivando che: le dichiarazioni del collaboratore Giglio costituivano un novum emerso dopo il primo grado e pertanto non imponevano la rinnovazione dell'istruttoria prevista dall'art. 603 c.p.p.; la Corte d'appello ha adeguatamente effettuato la valutazione dell'attendibilità intrinseca di Giglio e ha fornito motivazione non viziata da manifesta illogicità o contraddittorietà; la motivazione rafforzata richiesta per il ribaltamento da assoluzione a condanna è stata adeguata in quanto la piattaforma probatoria in appello è risultata più ampia (nuove dichiarazioni del collaboratore) e la Corte ha confutato i principali argomenti della sentenza assolutoria; le dichiarazioni spontanee dell'imputato sono state regolarmente valutate e ritenute non idonee ad escludere la partecipazione; la Cassazione ha inoltre condannato il ricorrente alle spese processuali e alla rifusione di specifiche spese di rappresentanza e difesa per alcune parti civili (Regione Emilia-Romagna, CISL Emilia Romagna, CGIL Camere del lavoro). Richieste di liquidazione spese di altre parti civili sono state rigettate in ragione della preclusione processuale derivante dalla mancata impugnazione di precedenti pronunce.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Norma incriminatrice del reato di associazione di tipo mafioso; la Corte ha ritenuto provata la partecipazione stabile dell'imputato al sodalizio sulla base di 'facta concludentia' e di un compendio probatorio complessivo (dichiarazioni del collaboratore, captazioni, riscontri documentali).
art. 603 cod. proc. pen. (comma 3-bis)
Disciplina della rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello: la Corte precisa che l'obbligo di rinnovazione opera solo quando l'appello (promosso dal PM) contesti la valutazione della prova dichiarativa già acquisita in primo grado e quando le testimonianze ritenute 'decisive' siano state oggetto di diversa valutazione; non si applica quando le dichiarazioni sono sopravvenute (novum) rispetto al primo grado.
art. 192 cod. proc. pen.
Criteri di valutazione della prova dichiarativa (attendibilità, coerenza, ecc.). La Corte ha richiamato l'esigenza che il giudice del merito motivi l'apprezzamento secondo tali criteri; tuttavia in Cassazione è sindacabile solo il vizio consistente in manifesta illogicità, contraddittorietà o travisamento.
art. 533 cod. proc. pen.
Riferito nel ricorso in relazione ai limiti dei mezzi di impugnazione e alle statuizioni impugnate; utilizzato nel quadro delle censure processuali mosse dal ricorrente.
art. 178 e art. 24 Cost.
Richiamati in relazione al diritto di difesa e al principio di motivazione rafforzata richiesto quando l'appello riformi un'assoluzione, nonché al rispetto delle garanzie convenzionali e costituzionali.
Art. 6 CEDU e giurisprudenza della Corte EDU (es. Lorefice c. Italia, Dan c. Moldavia, Tondo c. Italia)
Principio internazionale secondo cui, in caso di ribaltamento in appello basato sulla rivalutazione di dichiarazioni decisive già rese in primo grado, l'assenza della nuova escussione può integrare violazione del diritto a un giusto processo; la Corte italiana applica il principio modulando l'obbligo di rinnovazione secondo se le dichiarazioni siano novum o già acquisite.
Giurisprudenza della Corte di cassazione (Sezioni Unite: Dasgupta, Patalano, Troise e altri precedenti richiamati)
Orientamenti interpretativi sul dovere di motivazione rafforzata e sull'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria in appello: se la condanna deriva da diversa valutazione di prova dichiarativa già acquisita, il giudice d'appello deve procedere alla rinnovazione mirata; se invece la riforma poggia su acquisizioni sopravvenute (nuove dichiarazioni/collaboratori), l'obbligo non sussiste integralmente.
Massime di principio
- Se in appello si riforma un'assoluzione basandosi su una diversa valutazione di dichiarazioni già rese in primo grado e tali dichiarazioni sono decisive, il giudice d'appello è obbligato a rinnovare l'escussione dei testimoni (obbligo rafforzato dalla giurisprudenza e dalla CEDU).
- Se invece la prova dichiarativa che ha determinato il ribaltamento è sopravvenuta dopo il primo grado (es. nuovo collaboratore di giustizia sentito per la prima volta in appello), si configura un 'novum' e non opera l'obbligo formale di rinnovazione dell'istruttoria: il giudice può fondare la condanna sull'ampliamento del compendio probatorio.
- L'obbligo di motivazione rafforzata sussiste ogni volta che l'appello trasforma un proscioglimento in condanna: il giudice deve confutare specificamente i punti più rilevanti della motivazione assolutoria e indicare perché quella precedente risulti insostenibile.
- In Cassazione non è consentito un sindacato libero sulla valutazione del fatto o della persuasività della prova: sono sindacabili solo la mancanza di motivazione, la manifesta illogicità, la contraddittorietà o il travisamento della prova (omissione o inserzione di fatti non processuali).
- Le dichiarazioni spontanee dell'imputato sono prova dichiarativa e devono essere valutate nel contesto del compendio probatorio; la semplice affermazione di innocenza non impedisce la condanna se contraddetta da riscontri oggettivi (captazioni, documenti, riscontri testimonali).
- La partecipazione ad associazione mafiosa può essere provata anche per 'facta concludentia' (comportamenti, rapporti stabili, apporto operativo, inserimento duraturo) senza necessità di formale affiliazione; la valutazione compete al giudice del merito purché motivata.
- Parte civile che non impugna una pronuncia che respinge la sua domanda nel precedente grado perde la possibilità di ottenere la liquidazione delle spese civili in sede di successivo grado per la stessa domanda (preclusione dell'impugnazione della statuizione sul petitum).
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