Cassazione Civile, Sentenza n. 2109/2023 del 24/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia che aveva confermato la liquidazione della maggiore imposta di successione per €52.037,56 (con accessori), derivante dalla rettifica del valore della partecipazione nella "Clar S.r.l." da €961.972,00 a €1.750.420,80 in seguito a rivalutazione della quota di compartecipazione. Il motivo principale dedotto in cassazione riguardava l'erronea applicazione dell'art. 16 del D.L.vo 31 ottobre 1990 n. 346: i ricorrenti censuravano la decisione di merito che non avrebbe riconosciuto la possibilità di determinare il valore della partecipazione in misura proporzionale al patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio (31/12/2011), tenendo invece conto del successivo depauperamento dovuto al degrado dell'immobile intervenuto fino all'apertura della successione (16/12/2012).
La decisione
La Corte ha dichiarato l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere in seguito alla definizione agevolata (art. 5, commi 1, 7 e 8, Legge 31 agosto 2022 n. 130) perfezionata con l'integrale pagamento degli importi dovuti da parte dei controricorrenti. Per tale motivo non è stata pronunciata alcuna decisione di merito sulla questione sostanziale relativa alla valutazione della partecipazione. Le spese giudiziali sono state poste a carico della parte che le ha anticipate. La Corte ha altresì escluso l'applicabilità del cd. "doppio contributo unificato", ritenendolo misura limitata ai casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e non suscettibile di interpretazione estensiva.
Norme richiamate
Legge 31 agosto 2022 n. 130, art. 5 commi 1, 7 e 8
Consente la definizione agevolata della controversia; una volta perfezionata con l'integrale pagamento, determina la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del procedimento.
D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, art. 46 comma 3
Norma che consente la dichiarazione di estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere; applicata per dichiarare estinto il ricorso in presenza della definizione agevolata e del pagamento integrale.
D.L.vo 31 ottobre 1990 n. 346, art. 16
Era la norma invocata nel motivo di ricorso in relazione alla determinazione del valore delle partecipazioni sociali; tuttavia la Corte non ha deciso sul merito e quindi non ha fornito un'interpretazione risolutiva della norma in questo caso, essendo intervenuta l'estinzione per definizione agevolata.
Codice di procedura civile, art. 360 comma 1 n. 3 (richiamato come parametro di censura)
Richiamato nel motivo di ricorso come terreno di doglianza per presunta violazione o falsa applicazione di una norma sostanziale; non è stato esaminato sul merito a causa dell'estinzione.
Massime di principio
- La presentazione e il perfezionamento di una definizione agevolata (Legge 130/2022, art. 5) con pagamento integrale produce l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere: il giudice dichiara estinto il processo e non decide nel merito della controversia fiscale.
- In caso di estinzione per definizione agevolata le spese processuali rimangono a carico della parte che le ha anticipate; non si pronuncia una 'vittoria di merito' e non si crea precedente sul punto sostanziale controverso.
- Il cd. "doppio contributo unificato" non è dovuto nelle ipotesi di definizione agevolata che determinano estinzione del procedimento, essendo tale istituto limitato ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame.
- Quando la controversia riguarda la valutazione di partecipazioni societarie in successione (es. confronto tra valore contabile a data di bilancio e valore al momento di apertura della successione), il principio generale è che il valore rilevante è quello esistente al momento di apertura della successione; eventuali eventi sopravvenuti che depauperino il patrimonio societario possono giustificare una riduzione del valore della partecipazione, ma la valutazione richiede accertamenti di fatto e di diritto che il giudice decide solo se il processo non si estingue per definizione o transazione.
- Se si intende ottenere una pronuncia di diritto in tema di valutazione delle partecipazioni, è opportuno evitare la definizione che estingue il giudizio; in alternativa, valutare benefici e costi della definizione agevolata rispetto alla tutela di una pronuncia di merito.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 24 gen 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 2032/2023 del 24/01/2023
- Sentenza civile · 24 gen 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 2033/2023 del 24/01/2023
- Sentenza civile · 24 gen 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 2040/2023 del 24/01/2023
- Sentenza civile · 24 gen 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 2041/2023 del 24/01/2023
- Sentenza civile · 24 gen 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 2042/2023 del 24/01/2023
- Sentenza civile · 24 gen 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 2043/2023 del 24/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →