Salta al contenuto
Legge

L.R. Campania 15/2018

Disposizioni per la promozione, diffusione e ricerche di tecniche per l'agricoltura di precisione ed uso sostenibile delle risorse in agricoltura [...]

Normativa regionaleL.R. Campania 15/2018Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge promuove in Campania l’agricoltura di precisione e l’uso sostenibile delle risorse naturali, istituendo l’Osservatorio Regionale Agricoltura di Precisione (ORAdP), definendo misure di monitoraggio e indirizzo sull’uso dei fitosanitari e prevedendo attività di ricerca, formazione e collaborazione con enti e università. Include obiettivi e interventi riferiti anche al periodo 2018-2020 e al monitoraggio del glifosate per 24 mesi.

Promozione dell’agricoltura di precisione e dell’uso sostenibile delle risorse in agricoltura in Campania

Promozione dell’agricoltura di precisione e dell’uso sostenibile delle risorse in Campania

La legge della Regione Campania promuove modelli agricoli innovativi, sostenibili e orientati alla riduzione dell’impatto ambientale. La disciplina riguarda l’agricoltura, la selvicoltura e la zootecnia nel territorio regionale, con strumenti di osservazione, monitoraggio, ricerca, formazione e indirizzo tecnico.

Finalità e obiettivi generali

La Regione sostiene un modello di agricoltura multifunzionale come fattore di sviluppo economico, sociale e ambientale. L’obiettivo è incentivare pratiche agronomiche virtuose per:

  • proteggere la funzionalità dei suoli;
  • favorire innovazione e sostenibilità;
  • usare in modo efficiente le risorse naturali;
  • tutelare le risorse idriche;
  • ridurre l’impatto ambientale delle produzioni.

La legge valorizza inoltre un’agricoltura integrata con il territorio, l’uso di tecniche nuove per la lotta ai parassiti e forme di gestione più razionali delle risorse, in particolare dell’acqua.

Definizione di agricoltura di precisione

Ai fini della legge, l’agricoltura di precisione è definita come una strategia di sviluppo agricolo, forestale e zootecnico basata su moderne strumentazioni e sull’analisi di variabili quantitative e qualitative, sia interne sia esterne al campo. L’elaborazione dei dati sito-specifici serve a costruire un sistema di supporto alle decisioni per la gestione aziendale, con l’obiettivo di ottimizzare i rendimenti in chiave climatica, ambientale, economica, produttiva e sociale.

La legge collega espressamente questa impostazione a due obiettivi operativi:

  • ridurre l’uso di prodotti fitosanitari, limitandolo ai trattamenti mirati strettamente necessari quando manchino alternative adeguate;
  • sperimentare tecniche naturali innovative per la lotta ai parassiti.

Misure regionali di promozione e programmazione

La Regione promuove tecniche di precisione nei settori agricolo, forestale e zootecnico anche tramite misure attuative del Piano di Sviluppo Rurale e sulla base delle linee guida nazionali adottate dal Ministero competente.

Le misure devono orientarsi a:

  • preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi;
  • incentivare l’uso efficiente delle risorse e la transizione verso un’economia a basse emissioni e resiliente al clima;
  • tutelare le acque superficiali, marine e sotterranee;
  • promuovere trasferimento di conoscenze e innovazione;
  • aumentare la redditività, la competitività e la qualità delle produzioni alimentari su tutto il territorio regionale.

Osservatorio Regionale Agricoltura di Precisione (ORAdP)

La legge istituisce l’Osservatorio Regionale Agricoltura di Precisione, con sede presso l’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania. L’ORAdP è configurato come struttura di riferimento regionale per:

  • individuare le tecnologie disponibili e il loro migliore utilizzo in base alle colture prevalenti;
  • raccogliere dati sulla superficie agricola regionale utilizzata;
  • orientare gli strumenti regionali di finanziamento delle pratiche più innovative e sostenibili.

I dati relativi all’uso delle tecnologie di precisione presso le aziende agricole devono essere utilizzati solo in forma quantitativa, anonima e aggregata, senza identificazione dei singoli utenti.

L’ORAdP svolge anche funzioni di:

  • informazione agli agricoltori sulle applicazioni di precisione più efficaci;
  • promozione dell’accesso libero ai dati utili e dei programmi open source;
  • facilitazione della cooperazione tra ricerca e mondo produttivo, anche tramite finanziamenti congiunti;
  • pubblicazione di un rapporto annuale sull’annata agraria, con analisi delle criticità e dei mutamenti climatici.

Le attività dell’Osservatorio devono essere rese visibili sul portale web regionale nella sezione Agricoltura.

Composizione, funzionamento e gratuità della partecipazione

La Giunta regionale deve istituire e disciplinare composizione e funzionamento dell’ORAdP entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, con propria deliberazione previo parere della Commissione consiliare competente.

La partecipazione all’ORAdP è gratuita e non dà diritto a diarie, indennità di presenza o rimborsi spese di qualsiasi genere.

Uso sostenibile dei fitosanitari e monitoraggio del glifosate

La Regione si pone l’obiettivo di ridurre, nel periodo 2018-2020, i volumi di prodotti fitosanitari utilizzati in agricoltura, in coerenza con gli indirizzi europei.

Attraverso ARPAC, nell’ambito del monitoraggio delle acque superficiali e di falda nelle aree a maggiore pressione agricola, deve essere definito e avviato un piano di campionamento e monitoraggio di durata ventiquattro mesi sulla presenza del glifosate e dei suoi prodotti di degradazione.

Linee di indirizzo, aree sensibili e regolamentazione comunale

La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, deve predisporre specifiche linee di indirizzo per l’uso corretto di prodotti fitosanitari e diserbanti, in coerenza con il Piano di azione nazionale sull’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e con la disciplina ministeriale sul glifosate.

Le linee di indirizzo devono inoltre:

  • supportare le autorità locali nell’individuazione delle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili in cui l’uso di prodotti fitosanitari e diserbanti è vietato o soggetto a restrizioni;
  • individuare le relative fasce di rispetto;
  • elaborare una proposta di regolamentazione comunale per l’uso dei prodotti fitosanitari;
  • indicare le procedure per le attività di controllo.

Formazione e collaborazioni istituzionali

La Regione può stipulare accordi e protocolli territoriali con università, istituti agrari, ordini e collegi professionali, enti pubblici di ricerca e altre strutture pubbliche o a partecipazione pubblica per svolgere specifiche attività seminariali sulle materie previste dall’allegato I del decreto legislativo n. 150 del 2012.

La legge precisa che la formazione resta svolta tramite la filiera istituzionale oppure tramite enti di formazione regolarmente accreditati.

Elaborazione dei dati e collaborazione con enti di ricerca

I dati raccolti dall’ORAdP devono essere elaborati, organizzati e certificati in forma aggregata in collaborazione con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno di Portici, sulla base di apposita convenzione.

La Giunta regionale può definire, con propri provvedimenti, forme di partecipazione all’ORAdP e ambiti di collaborazione con l’Istituto Zooprofilattico e con i laboratori di ricerca in agricoltura operanti presso le università regionali, mediante convenzioni o accordi.

Ricerca applicata, progetti pilota e uso programmatorio dei dati

La Regione, nell’ambito del Centro per la Ricerca Applicata in Agricoltura (CRAA), promuove attività di ricerca applicata e progetti pilota in agricoltura e zootecnia, sempre nel quadro dell’agricoltura di precisione.

L’ORAdP collabora con il CRAA fornendo dati e informazioni sulle tecnologie disponibili e ad alta sostenibilità.

I dati elaborati dall’ORAdP possono inoltre costituire base per:

  • la programmazione dei fondi europei;
  • investimenti nella sperimentazione e nello sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative;
  • partenariati europei per l’innovazione;
  • collaborazioni con enti di ricerca, università e imprese.

Invarianza finanziaria

L’attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. Gli adempimenti sono svolti con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.