Risposta n. 99 del 27/03/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa società ritiene che, pur avendo rinunciato alla procedura di accordo, possa presentare un'istanza di ruling per le restanti annualità del quinquennio, purché sussistano le stesse condizioni che avevano giustificato l'opzione iniziale.
Articolo 1, commi da 37 a 45, L.190/2014 e modifiche introdotte dall'art.4 del D.L. 34/2019 (Decreto Crescita) - rinuncia a istanza di ruling (Patent Box)
Il quesito
Se, dopo aver rinunciato alla procedura di accordo preventivo riferita al quinquennio 2016-2020, la società possa presentare un'istanza di ruling per coprire le annualità residue (in particolare il 2020) o debba invece esercitare l'opzione annuale per l'autoliquidazione.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia chiarisce che il Decreto Crescita ha introdotto il regime di autoliquidazione alternativo all'accordo; per applicare l'autoliquidazione a periodi anteriori è necessario che la procedura di Patent box sia ancora pendente. La rinuncia, comunicata nei termini previsti (entro il termine ordinario di presentazione della dichiarazione relativo al periodo in corso alla data del 1/5/2019 tramite PEC o raccomandata), è irrevocabile e deve riguardare l'intero quinquennio e non può essere parziale. Una volta rinunciata la procedura non è più possibile presentare istanza di ruling per quei periodi: chi vuole beneficiare per il 2020 deve esercitare l'opzione annuale per l'autoliquidazione, predisporre il set documentale per ciascun periodo (2016-2020) e dichiararne il possesso in dichiarazione; l'Agenzia richiama il Provvedimento direttoriale 30/7/2019 e la Risoluzione 81/E/2019 per le modalità operative.
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