Risposta n. 418 del 5/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeArticolo 87 del TUIR - requisito della "commercialità" e valutazione di attività preliminari alla conduzione in affitto d'azienda
Il quesito
Determinazione del "valore normale" dell'Azione Speciale di Classe B ricevuta in permuta per la cessione della partecipazione al 30% di Alfa Italy; effetti fiscali dell'attribuzione della somma in denaro e delle azioni ricevute; applicabilità del regime di esenzione parziale delle plusvalenze (art.87 TUIR) tenuto conto delle attività preparatorie svolte da Alfa Italy nel 2016-2017 ai fini del requisito della commercialità.
Soluzione prospettata dal contribuente
Il contribuente propone di valorizzare l'Azione Speciale facendo riferimento, ai sensi dell'art.9 TUIR, al corrispettivo effettivamente attribuibile in caso di avveramento della condizione: $2.000.000 convertiti al cambio del 15.10.2020 e 1.500.000 azioni valutate con la media dei prezzi NASDAQ del mese precedente; sostiene che l'attribuzione di denaro e azioni non genera plusvalenza tassabile e che ricorrono i requisiti dell'art.87 (possesso superiore a 12 mesi, iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie, residenza italiana della partecipata e requisito di commercialità in quanto le attività 2016-2017 sarebbero fase di start up produttiva).
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia rileva preliminarmente limiti all'analisi (non esamina contabilità, possibili profili abusivi o altri requisiti di art.87). Sul valore: va applicato l'art.9 TUIR tenendo conto dei diritti incorporati e della probabilità di ottenere cash e azioni quotate; il realizzo della partecipazione si considera perfezionato alla permuta e il valore fiscale delle azioni attribuite dopo conversione deve essere decurtato della quota in denaro. Sull'effetto fiscale della conversione: l'estinzione parziale dello strumento con attribuzione di azioni ordinarie e liquidità non determina di per sé realizzo tassabile (tassazione rinviata alla successiva cessione), ma il valore va riproporzionato. Sul requisito della "commercialità": le attività 2016-2017 non risultano, secondo l'Agenzia, riconducibili a mera fase prodromica idonea a configurare l'esercizio d'impresa ai fini dell'art.87; le attività indicate appaiono valutazioni di fattibilità economica più che azioni specifiche di avvio produttivo e il ramo d'azienda risultava comunque nelle condizioni per riattivarsi; di conseguenza il regime PEX (art.87) non si applica alla plusvalenza realizzata dall'istante.
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