Risposta n. 419 del 5/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl contribuente sostiene che i proventi della cessione del ramo non rientrando nell'ambito IVA né soggetti a fattura non debbano essere considerati nel confronto dei periodi; inoltre ritiene che il passaggio da attività di impresa a professionale non osti al riconoscimento del contributo, essendo previsto per entrambi i soggetti.
Art. 1, comma 5 del d.l. 25/05/2021, n.73 - contributo a fondo perduto e cessione di ramo d'azienda
Il quesito
1) Gli importi riscossi per la cessione del ramo d'azienda devono essere considerati nel calcolo della riduzione dell'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi (periodi 01/04/2020-31/03/2021 vs 01/04/2019-31/03/2020)? 2) La variazione del codice attività e del regime fiscale (da impresa commerciale a lavoro autonomo) con la medesima partita IVA impedisce l'accesso al contributo?
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia ricorda i requisiti generali e il riferimento al periodo di effettuazione delle operazioni. Richiama la circolare n.22/E (rilancio) per affermare che i soggetti danti causa devono escludere, ai fini del calcolo dei ricavi/compensi e della riduzione del fatturato, gli ammontari relativi all'azienda o al ramo d'azienda trasferito. Sulla seconda questione, considerando la finalità del contributo e che è destinato sia a imprese sia a professionisti, il passaggio da attività d'impresa a professionale non incide sull'accesso al contributo. Conclusione: nel calcolo della riduzione del fatturato vanno esclusi i valori riferibili al ramo ceduto; la variazione di attività non pregiudica il diritto al contributo.
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