Cassazione Penale, Sentenza n. 13575/2025 del 08/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha sostituito gli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere, deducendo: (1) errore nella qualificazione del fatto, poiché parte dei fatti sarebbe di lieve entità ai sensi del quinto comma dell'art. 73 d.P.R. 309/1990 (numero ridotto di cessioni, quantità, assenza di collaboratori); (2) violazione di legge e vizio di motivazione circa le esigenze cautelari: i fatti sono limitati temporalmente (gennaio-maggio 2024), lo spaccio è avvenuto in ambito domestico per cui gli arresti domiciliari con controllo elettronico (braccialetto) sarebbero adeguati; manca prova concreta, specifica e attuale del pericolo di reiterazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso: il primo motivo è infondato perché la valutazione della lieve entità è composita e il giudice di merito ha motivato l'esclusione richiamando la capacità organizzativa dell'imputato, l'uso di conviventi e di terzi come custodi/palo e la commissione dei fatti durante una misura cautelare. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto la valutazione delle esigenze cautelari un giudizio di merito insindacabile in cassazione se adeguatamente motivato; ha ritenuto quindi congrua e specifica la prognosi del giudice a quo circa il pericolo concreto e attuale di reiterazione e ha affermato che il giudice non è obbligato a motivare specificamente sull'inidoneità del braccialetto elettronico quando dall'insieme argomentativo risultino implicitamente ma inequivocabilmente le ragioni per ritenere il controllo elettronico inefficace. Conseguentemente il provvedimento che ha disposto la custodia cautelare è stato confermato e il ricorrente è condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 309/1990
Il comma quinto (lieve entità) è interpretato restrittivamente: la lieve entità può essere riconosciuta solo se l'offensività complessiva è minima, valutando qualità, quantità, mezzi, modalità e circostanze; il giudice di merito valuta tutti gli indici nel loro insieme e può escludere la lieve entità se prevalgono elementi aggravanti
art. 274 cod. proc. pen.
Le esigenze cautelari (in particolare la prevenzione della reiterazione) richiedono una prognosi basata su elementi specifici; la valutazione è di merito e insindacabile in cassazione se motivata correttamente
art. 275 cod. proc. pen.
Il controllo elettronico (braccialetto) è considerato una modalità esecutiva degli arresti domiciliari e non una nuova misura coercitiva; il giudice non è sempre tenuto a motivare separatamente la inidoneità del controllo elettronico quando, dalla motivazione complessiva, risultino chiaramente le ragioni dell'inadeguatezza degli arresti domiciliari
Legge 9 agosto 2024, n. 114 (cd. riforma Nordio)
Richiamata dalla difesa come elemento di politica legislativa favorevole a misure meno afflittive e all'uso di strumenti di controllo elettronico; la Corte però applica i principi interpretativi consolidati sulla motivazione e sull'onere di fornire elementi specifici a fondamento della prognosi cautelare
art. 28 Reg. esec. cod. pr.
Citato solo per adempimenti esecutivi a conclusione del provvedimento; non incide sul merito della decisione
Massime di principio
- La qualificazione della 'lieve entità' ai sensi dell'art.73 DPR 309/1990 è applicata restrittivamente: va valutata complessivamente e può essere esclusa se emergono elementi organizzativi o aggravanti anche se alcuni indici appaiono lievi
- La decisione sul tipo di misura cautelare è un giudizio di merito riservato al giudice di merito; in Cassazione si verifica solo la legittimità e la correttezza logico‑giuridica della motivazione
- Per disporre la custodia in carcere per pericolo di reiterazione sono necessari elementi specifici, concreti e attuali che consentano una prognosi plausibile; mere supposizioni non bastano
- Il braccialetto elettronico è considerato modalità esecutiva degli arresti domiciliari: il giudice non è obbligato a motivare separatamente la inidoneità del controllo elettronico se l'insieme motivazionale dimostra chiaramente l'insufficienza delle misure domiciliari
- Gli elementi che aumentano la probabilità di misura cautelare più gravosa includono capacità organizzativa dell'indagato, uso di terzi o conviventi per la condotta illecita e la commissione del reato nonostante misure in corso
- La difesa deve prospettare elementi concreti che dimostrino l'insussistenza delle esigenze cautelari o la concreta efficacia di misure meno afflittive per obbligare il giudice a una motivazione più intensa in proposito
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