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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13575/2025 del 08/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha sostituito gli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere, deducendo: (1) errore nella qualificazione del fatto, poiché parte dei fatti sarebbe di lieve entità ai sensi del quinto comma dell'art. 73 d.P.R. 309/1990 (numero ridotto di cessioni, quantità, assenza di collaboratori); (2) violazione di legge e vizio di motivazione circa le esigenze cautelari: i fatti sono limitati temporalmente (gennaio-maggio 2024), lo spaccio è avvenuto in ambito domestico per cui gli arresti domiciliari con controllo elettronico (braccialetto) sarebbero adeguati; manca prova concreta, specifica e attuale del pericolo di reiterazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso: il primo motivo è infondato perché la valutazione della lieve entità è composita e il giudice di merito ha motivato l'esclusione richiamando la capacità organizzativa dell'imputato, l'uso di conviventi e di terzi come custodi/palo e la commissione dei fatti durante una misura cautelare. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto la valutazione delle esigenze cautelari un giudizio di merito insindacabile in cassazione se adeguatamente motivato; ha ritenuto quindi congrua e specifica la prognosi del giudice a quo circa il pericolo concreto e attuale di reiterazione e ha affermato che il giudice non è obbligato a motivare specificamente sull'inidoneità del braccialetto elettronico quando dall'insieme argomentativo risultino implicitamente ma inequivocabilmente le ragioni per ritenere il controllo elettronico inefficace. Conseguentemente il provvedimento che ha disposto la custodia cautelare è stato confermato e il ricorrente è condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    Il comma quinto (lieve entità) è interpretato restrittivamente: la lieve entità può essere riconosciuta solo se l'offensività complessiva è minima, valutando qualità, quantità, mezzi, modalità e circostanze; il giudice di merito valuta tutti gli indici nel loro insieme e può escludere la lieve entità se prevalgono elementi aggravanti

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Le esigenze cautelari (in particolare la prevenzione della reiterazione) richiedono una prognosi basata su elementi specifici; la valutazione è di merito e insindacabile in cassazione se motivata correttamente

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Il controllo elettronico (braccialetto) è considerato una modalità esecutiva degli arresti domiciliari e non una nuova misura coercitiva; il giudice non è sempre tenuto a motivare separatamente la inidoneità del controllo elettronico quando, dalla motivazione complessiva, risultino chiaramente le ragioni dell'inadeguatezza degli arresti domiciliari

  • Legge 9 agosto 2024, n. 114 (cd. riforma Nordio)

    Richiamata dalla difesa come elemento di politica legislativa favorevole a misure meno afflittive e all'uso di strumenti di controllo elettronico; la Corte però applica i principi interpretativi consolidati sulla motivazione e sull'onere di fornire elementi specifici a fondamento della prognosi cautelare

  • art. 28 Reg. esec. cod. pr.

    Citato solo per adempimenti esecutivi a conclusione del provvedimento; non incide sul merito della decisione

Massime di principio

  • La qualificazione della 'lieve entità' ai sensi dell'art.73 DPR 309/1990 è applicata restrittivamente: va valutata complessivamente e può essere esclusa se emergono elementi organizzativi o aggravanti anche se alcuni indici appaiono lievi
  • La decisione sul tipo di misura cautelare è un giudizio di merito riservato al giudice di merito; in Cassazione si verifica solo la legittimità e la correttezza logico‑giuridica della motivazione
  • Per disporre la custodia in carcere per pericolo di reiterazione sono necessari elementi specifici, concreti e attuali che consentano una prognosi plausibile; mere supposizioni non bastano
  • Il braccialetto elettronico è considerato modalità esecutiva degli arresti domiciliari: il giudice non è obbligato a motivare separatamente la inidoneità del controllo elettronico se l'insieme motivazionale dimostra chiaramente l'insufficienza delle misure domiciliari
  • Gli elementi che aumentano la probabilità di misura cautelare più gravosa includono capacità organizzativa dell'indagato, uso di terzi o conviventi per la condotta illecita e la commissione del reato nonostante misure in corso
  • La difesa deve prospettare elementi concreti che dimostrino l'insussistenza delle esigenze cautelari o la concreta efficacia di misure meno afflittive per obbligare il giudice a una motivazione più intensa in proposito

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