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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13564/2025 del 08/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della condanna per dichiarazione fraudolenta (art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74) relativa all'uso in dichiarazione di fatture emesse dalla Nerone srl per l'anno 2015. Quattro motivi di ricorso: 1) violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza (sostiene che il capo di imputazione parlava di fatture oggettivamente inesistenti ma la condanna è stata per fatture soggettivamente inesistenti); 2) vizio di motivazione e carenza del dolo specifico (contestazione della prova che l'imputato fosse consapevole dell'indetraibilità dell'IVA e della natura 'cartiera' del fornitore); 3) illegittima applicazione delle pene accessorie senza valutare i criteri dell'art.133 c.p.; 4) diniego delle circostanze attenuanti generiche nonostante la sospensione condizionale della pena e la non menzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché il reato di dichiarazione fraudolenta non distingue tra inesistenza oggettiva e soggettiva delle fatture e perché il capo di imputazione conteneva elementi idonei a segnalare anche l'inesistenza soggettiva. Ha respinto il secondo motivo ritenendo adeguata e logica la motivazione del giudice di merito sul dolo, basata sull'assenza di documentazione (comprovanti rapporti e acquisti) e sul fatto che la Nerone risultava soggetto 'cartiera' ed evasore totale. Il terzo motivo (pene accessorie) è stato ritenuto inammissibile perché non tempestivamente devoluto in appello e perché la pena accessoria è stata motivata con congruità nel giudizio di primo grado. Il quarto motivo (attenuanti generiche) è stato ritenuto infondato poiché i giudici hanno motivatamente rilevato assenza di elementi positivi e di condotte riparative successive. È stata pronunciata condanna alle spese processuali e ordine di versare euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende. In sintesi: ricorso respinto, sentenza di merito confermata.

Norme richiamate

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - art. 2

    Norma che punisce la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o documenti per operazioni inesistenti; la Corte osserva che la disposizione non distingue tra inesistenza oggettiva e soggettiva.

  • Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) - art. 109

    Riferimento normativo richiamato in relazione agli accertamenti fiscali sulla documentazione contabile; usato nel ricorso per sostenere l'inesistenza oggettiva delle operazioni.

  • cod. proc. pen. - art. 606, comma 1, lett. b) e c)

    Norma che individua i motivi per cui è proponibile il ricorso per cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione) e che è stata richiamata come titolo dei motivi di impugnazione.

  • cod. pen. - artt. 521-522

    Richiamati nel ricorso; nel testo sono citati in relazione alle regole di impugnazione e motivazione (contestualizzazione procedurale nella censura sulla correlazione tra accusa e sentenza).

  • codice penale - art. 37

    Norma che disciplina le pene accessorie; il ricorrente contestava la loro applicazione senza valutazione dei criteri di legge.

  • codice penale - art. 133

    Criteri per la determinazione della pena e per la valutazione delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano adeguatamente considerato i criteri o che la censura non fosse stata devoluta in appello.

  • codice penale - art. 163

    Norma sulla sospensione condizionale della pena, menzionata dal ricorrente quale elemento per chiedere il riconoscimento delle attenuanti generiche.

  • codice penale - art. 179

    Norma sulla non menzione della condanna; citata in connessione con la richiesta di attenuanti e con l'effetto della sospensione condizionale.

  • cod. proc. pen. - art. 616

    Norma che dispone la condanna alle spese del ricorso in caso di rigetto/inammissibilità; applicata dalla Corte per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.

  • Corte Costituzionale - sent. 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per i criteri di imputazione di responsabilità in sede di corresponsabilità procedurale/colpevolezza; la Corte di Cassazione la considera nel valutare la condanna alle ammende senza ritenere il ricorso presentato in colpa.

Massime di principio

  • Il reato di dichiarazione fraudolenta per uso di fatture inesistenti non distingue, ai fini dell'imputazione, tra inesistenza oggettiva e soggettiva: l'accusa può coprire entrambe le modalità se il capo di imputazione contiene elementi in tal senso.
  • La prova del dolo del soggetto utilizzatore si fonda anche sull'assenza di documenti extracontabili e sulla mancanza di riscontri che attestino rapporti commerciali effettivi con il fornitore: se il fornitore è un 'cartiera' o risulta un evasore totale, ciò aumenta la probabilità che il giudice ritenga sussistente la consapevolezza dell'inesistenza o dell'indetraibilità dell'IVA.
  • Per contrastare efficacemente un'accusa di utilizzo di fatture inesistenti è essenziale produrre documentazione probatoria (ordini, pagamenti, corrispondenza, contratti, prove di prestazioni eseguite) che dimostri l'effettività dei rapporti con il fornitore.
  • Le censure in Cassazione relative a vizi di motivazione o a questioni di pena/accessorie devono essere specificamente devolute e argomentate nei gravami precedenti (es. appello), altrimenti rischiano l'inammissibilità.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere motivato dall'assenza di elementi positivi e dall'assenza di condotte riparative successive: la concessione della sospensione condizionale non implica automaticamente il riconoscimento delle attenuanti.
  • Chi intende contestare la durata o la congruità delle pene accessorie dovrebbe verificare che il giudice di merito abbia adeguatamente esplicitato i criteri rilevanti ex art.133 c.p.; la contestazione in Cassazione richiede che il profilo sia stato portato all'attenzione del giudice d'appello.

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