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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06818/2025 del 14/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un'opposizione a un'ordinanza prefettizia in materia di sanzioni amministrative, definita in primo grado con annullamento del provvedimento e condanna della pubblica amministrazione alle spese. Il giudice di pace aveva liquidato le spese in misura molto contenuta; in appello il Tribunale di Roma, su impugnazione dell'originario opponente, ha rideterminato le spese di primo grado in euro 134,00 per onorari, oltre accessori, e ha posto anche le spese dell'appello a carico della P.A. L'avvocato ricorrente ha proposto tre motivi per cassazione: (1) violazione degli artt. 82, 86, 91 e 92 c.p.c. e vizio di motivazione apparente, lamentando che la liquidazione delle spese di primo grado fosse in contrasto con la nota spese depositata e con i minimi tariffari; (2) violazione dell'art. 115 c.p.c., sostenendo che il Tribunale avrebbe dovuto liquidare i compensi secondo i parametri del d.m. n. 55 del 2014 aggiornati dal d.m. n. 37 del 2018; (3) violazione degli artt. 24 Cost. e 101 c.p.c., deducendo che la Corte territoriale non avrebbe deciso sull'eccezione di trattazione in pubblica udienza, con lesione del diritto di difesa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto infondato perché la sentenza impugnata conteneva una motivazione comprensibile e specifica sulla liquidazione delle spese, ancorata al minimo tariffario e all'assenza della fase istruttoria; inoltre non era stata formulata una censura specifica sulla mancata liquidazione della fase trattazione/istruttoria. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, poiché la doglianza si limitava a un generico richiamo alla violazione dei parametri normativi senza indicare analiticamente le voci e gli importi asseritamente errati. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, poiché il ricorrente era risultato vittorioso in appello; inoltre la censura costituzionale è stata ritenuta impropriamente formulata, perché la violazione di norme costituzionali deve essere veicolata attraverso la norma ordinaria applicata, salvo ipotesi di diretta applicabilità non ricorrenti nel caso. Nessuna statuizione sulle spese del giudizio di cassazione, perché la P.A. non ha svolto difese. È stata inoltre dichiarata la debenza dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 82 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo in tema di difesa personale dell'avvocato e liquidazione delle spese.

  • art. 86 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo in relazione alla disciplina delle spese processuali e alla difesa personale dell'avvocato.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo quale parametro sulla condanna alle spese della parte soccombente.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo quale norma sulla regolazione delle spese processuali.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo, ma la censura è stata reputata generica e quindi inammissibile.

  • art. 366, n. 4, c.p.c.

    Usato per affermare il difetto di specificità del secondo motivo di ricorso.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    Usato per affermare il difetto di specificità del secondo motivo di ricorso.

  • art. 24 Cost.

    La sua violazione non può essere dedotta direttamente come motivo di ricorso per cassazione, salvo casi di norme costituzionali di immediata applicazione.

  • art. 101 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo in relazione al lamentato omesso esame dell'eccezione sulla pubblica udienza.

  • art. 100 c.p.c.

    Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse, poiché il ricorrente era già risultato vittorioso in appello.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha dichiarato i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato quale parametro di calcolo dell'ulteriore importo dovuto.

  • d.m. n. 55 del 2014

    Indicato come parametro per la liquidazione dei compensi professionali.

  • d.m. n. 37 del 2018

    Indicato come aggiornamento dei parametri del d.m. n. 55 del 2014.

Massime di principio

  • Il vizio di motivazione apparente sussiste solo quando la motivazione, pur esistente sul piano grafico, non consenta di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non basta il dissenso della parte sulla quantificazione effettuata.
  • Chi impugna in cassazione la liquidazione delle spese di lite per violazione dei minimi tariffari deve indicare in modo analitico le singole voci e gli importi ritenuti erronei; un richiamo generico ai parametri applicabili non soddisfa il requisito di specificità del ricorso.
  • Le censure sul diritto di difesa o sulla lesione dell'art. 24 Cost. non possono essere formulate in modo astratto e diretto contro la sentenza, ma devono passare attraverso la deduzione dell'erronea applicazione della norma ordinaria rilevante, salvo che si tratti di norme costituzionali di immediata applicazione.
  • Un motivo di ricorso è inammissibile per difetto di interesse quando la parte ricorrente non risulta soccombente sul punto che assume leso o comunque ha già ottenuto il risultato utile perseguito nel grado precedente.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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