Cassazione Penale, Sentenza n. 15049/2025 del 15/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Lecce (03/07/2024) con due motivi principali: (1) vizio di motivazione per omessa pronuncia sulla non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. in luogo della dichiarazione di prescrizione riguardo al reato di cui all'art. 474 c.p., sostenendo che il riconoscimento della particolare tenuità avrebbe avuto effetti favorevoli anche sulla ricettazione; (2) mancanza di motivazione sull'assenza di prova della registrazione dei marchi ADIDAS e NIKE, profilo rilevante ai fini della provenienza illecita dei beni contestati per ricettazione.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto il primo motivo inammissibile e manifestamente infondato: ha chiarito che la prescrizione estingue il reato ed è più favorevole rispetto alla declaratoria di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis), la quale lascia inalterata l'esistenza giuridica dell'illecito e può avere effetti preclusivi futuri (iscrizione nel casellario e possibile valutazione di abitualità). Ha inoltre precisato che il riconoscimento della particolare tenuità per il reato presupposto non si estende automaticamente alla ricettazione (art. 648, comma 3 c.p.). Invece il secondo motivo è stato ritenuto fondato: la sentenza impugnata ha omesso di pronunciarsi su un motivo di appello relativo all'assenza di prova della registrazione dei marchi, fattore che incide sulla delittuosa provenienza dei beni posti a fondamento della ricettazione e che richiede accertamenti di merito. Per tali ragioni la Corte ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Lecce.
Norme richiamate
art. 474 cod. pen.
Riferimento al reato presupposto (contraffazione/attività connesse ai marchi) oggetto di valutazione; la dichiarazione di prescrizione relativa a questo reato è stata confermata in sede di merito.
art. 648, comma 3, cod. pen.
Stabilisce l'autonomia tra la ricettazione e il reato presupposto: la non punibilità dell'autore del fatto presupposto non determina automaticamente la non punibilità per ricettazione; il giudizio di particolare tenuità deve essere riferito specificamente a ciascuna fattispecie.
art. 131-bis cod. pen.
Disciplina la non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte osserva che tale proscioglimento lascia intatto il reato nella sua esistenza storico-giuridica, va iscritto nel casellario e può incidere su future valutazioni (es. ai fini dell'abitualità). Pertanto non è necessariamente più favorevole della prescrizione.
art. 129 cod. proc. pen.
Riferito in relazione alla possibilità che il giudice d'appello rilevi d'ufficio cause di proscioglimento assimilabili; tuttavia la Corte sottolinea che anche ammessa la rilevabilità d'ufficio, la preferenza tra prescrizione e 131-bis si valuta in termini di maggiore favore per l'imputato.
art. 611 c.p.p.
menzionato nel testo (ricorso trattato ai sensi dell'art. 611 c.p.p.)
Norma procedurale richiamata in ordine alla trattazione del ricorso in Cassazione; la sentenza indica che il ricorso è stato trattato ai sensi di tale articolo.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiama il limite alla enunciazione dei motivi di ricorso in sede di legittimità: i motivi devono essere esposti nei limiti strettamente necessari per la motivazione (usato per ammettere la formulazione sintetica dei motivi).
Massime di principio
- La prescrizione (estinzione del reato) è, in termini di esito processuale per l'imputato, generalmente più favorevole della declaratoria di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis, perché la prescrizione estingue il reato mentre la non punibilità lascia l'illecito nella sua dimensione storico-giuridica e può avere effetti sul casellario e su future valutazioni di abitualità.
- Il riconoscimento della particolare tenuità del fatto va motivato con indici fattuali specifici riferiti a quella fattispecie; affermazioni generiche non sono ammesse in sede di legittimità.
- La non punibilità per particolare tenuità riconosciuta rispetto a un reato presupposto non si estende automaticamente ad altri reati autonomi (es. ricettazione): ogni reato va valutato secondo i propri indici normativi e la sua oggettività giuridica.
- Il giudice d'appello può, in linea di principio, rilevare d'ufficio talune cause di proscioglimento per assimilazione, ma la scelta tra declaratoria di prescrizione e proscioglimento per particolare tenuità richiede una valutazione sulla convenienza processuale e sulle conseguenze sostanziali per l'imputato.
- L'omessa pronuncia su un motivo di appello che investe elementi di fatto essenziali (es. prova della registrazione dei marchi, rilevante per la provenienza illecita dei beni) costituisce vizio da riesame e può determinare l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio, poiché tali accertamenti sono di merito e non ricostruibili in sede di legittimità.
- Per una efficace difesa che chieda il riconoscimento della particolare tenuità è necessario indicare chiaramente e concretamente gli indici fattuali che giustificano la qualificazione del fatto come di lieve entità e spiegare le conseguenze pratiche di tale riconoscimento sui singoli capi di imputazione.
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