Deliberazione n. 270 del 29/04/2025
Provvedimento del 29 aprile 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica i provvedimenti d’urgenza adottati il 29 aprile 2025 nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC e Grindr LLC a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa a materiale audio, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato. Le piattaforme sono state ingiunte ad adottare misure immediate per impedire la diffusione del materiale e, ove acquisito in chiaro, a conservarlo per dodici mesi a soli fini probatori con modalità idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati.
Ratifica d'urgenza nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC e Grindr LLC per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato ai sensi dell'art. 144-bis Codice privacy
Ratifica d'urgenza per prevenire la diffusione di materiale sessualmente esplicito
Il provvedimento riguarda la ratifica, da parte del Garante, di misure urgenti adottate nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC e Grindr LLC in relazione a una segnalazione presentata ai sensi dell'art. 144-bis del Codice privacy, relativa a contenuti audio, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati.
Origine del procedimento e quadro normativo
La persona interessata ha rappresentato di trovarsi in una delle ipotesi contemplate dall'art. 144-bis del Codice, chiedendo l'intervento dell'Autorità per impedire l'eventuale invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione del materiale sulle piattaforme indicate. Il Garante richiama la previsione speciale in materia di c.d. revenge porn e la disciplina interna che consente, in casi urgenti, l'intervento immediato del dirigente competente, con successiva ratifica collegiale.
Determinazioni urgenti adottate il 29 aprile 2025
Verificata la compatibilità della segnalazione con la fattispecie normativa richiamata, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato le determinazioni nn. 135, 136 e 137 del 29 aprile 2025. Tali atti hanno disposto:
- l'ingiunzione a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC e Grindr LLC di adottare misure immediate per impedire la diffusione del materiale segnalato, trasmesso in formato hash;
- la prescrizione di conservare l'eventuale materiale acquisito in chiaro, per soli fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento;
- l'obbligo di usare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
- l'onere di comunicare tempestivamente all'Autorità l'avvenuta conservazione secondo le modalità prescritte.
Ratifica collegiale
Il Garante, ai sensi dell'art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, ha ratificato i provvedimenti d'urgenza adottati il 29 aprile 2025 dal dirigente competente nei confronti delle quattro società destinatarie. Il testo non contiene ulteriori statuizioni sanzionatorie o indicazioni su contestazioni, ma si limita a confermare la legittimità dell'intervento urgente finalizzato a prevenire la diffusione del materiale segnalato.
Punti principali
Presupposto della segnalazione
Una persona interessata ha segnalato al Garante di rientrare in una delle ipotesi previste dall'art. 144-bis del Codice, chiedendo un intervento nei confronti delle piattaforme Facebook, Telegram e Grindr per evitare la diffusione di contenuti sessualmente espliciti destinati a rimanere privati.
Intervento urgente del dirigente competente
Verificata la compatibilità della segnalazione con l'art. 144-bis del Codice, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d'urgenza le determinazioni nn. 135, 136 e 137 del 29 aprile 2025, ai sensi dell'art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019.
Misure disposte alle piattaforme
Alle società Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC e Grindr LLC è stato ingiunto di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash. È stata inoltre prescritta la conservazione dell'eventuale materiale acquisito in chiaro per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, esclusivamente a fini probatori e con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati.
Ratifica del Garante
Il Garante, riunito in composizione collegiale, ha ratificato i provvedimenti d'urgenza adottati dal dirigente competente nei confronti delle piattaforme indicate, ai sensi dell'art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019.
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