Sentenza n. 682/2026 - L'aquila, Sezione 1
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l’annullamento: - del Decreto del Direttore Generale della Direzione Generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle Imprese e del Made in Italy n. 1187 del 5 dicembre 2024, notificato a mezzo PEC il 6 dicembre 2024, con il quale il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha revocato l’agevolazione concessa con Decreto Direttoriale del 30 luglio 2013 alla GRG Investimenti Srl su istanza prot. AQ-ZFU004072, per l’importo di € 23.113,41; - di ogni altro atto, anche infra procedimentale, comunque antecedente, preparatorio, preordinato, connesso, presupposto e consequenziale compreso il preavviso di revoca prot. n. 142345 dell’8 luglio 2024; per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati da GRG Investimenti Srl in data 18 settembre 2025: per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - dell’Avviso di Intimazione n. 05420259000885428000 dell’Agenzia dell’Entrate - Riscossione notificato il 12 febbraio 2025; - di tutti gli atti ed i provvedimenti amministrativi precedenti, connessi e conseguenti; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da GRG Investimenti Srl in data 8 ottobre 2025: per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - dell’Avviso di Intimazione n. 05420259000885428000 dell’Agenzia dell’Entrate - Riscossione notificato il 12 febbraio 2025; - di tutti gli atti ed i provvedimenti amministrativi precedenti, connessi e conseguenti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale di revoca dell’agevolazione ZFU di € 23.113,41, nonché, con motivi aggiunti, avviso di intimazione dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione per € 32.887,67, di cui € 32.634,56 per IRES e IRAP 2017
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la revoca dell’agevolazione concessa nel 2013 per € 23.113,41, deducendo, con un unico motivo, violazione ed errata applicazione dell’art. 2, comma 1, lett. c), del D.M. 26 giugno 2012, eccesso di potere, travisamento dei fatti e difetto di istruttoria. Ha sostenuto che la propria attività immobiliare, per sua natura articolata in fasi preparatorie, autorizzative, esecutive e infine di vendita, era stata avviata nella ZFU prima della domanda del 12 aprile 2013: aveva acquistato il terreno, sostenuto e contabilizzato costi di produzione e intrapreso le attività progettuali e autorizzative. Secondo la società, l’operatività e il volume della produzione risultavano dai bilanci e dai registri IVA degli acquisti, anche considerando la variazione delle rimanenze, benché non vi fossero ancora ricavi da vendite; le vendite degli appartamenti si erano poi realizzate nel 2017-2019. Con due ricorsi per motivi aggiunti ha inoltre impugnato l’avviso di intimazione notificato il 12 febbraio 2025, per il pagamento di complessivi € 32.887,67, chiedendo anche la sospensione: il primo ricorso aggiunto è stato solo depositato, senza previa notificazione; il secondo è stato notificato al Ministero, ma non all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, emittente dell’atto.
La decisione
Il ricorso introduttivo è respinto. Il TAR ha ritenuto che il requisito richiesto per l’accesso alle agevolazioni fosse l’effettivo svolgimento dell’attività d’impresa nella ZFU al momento della domanda, indicato dal volume d’affari minimo. Il Ministero ha svolto un’istruttoria puntuale, esaminando i bilanci e i registri IVA degli acquisti trasmessi e rilevando anche la mancata produzione dei registri e delle fatture di vendita richiesti; la valutazione dell’assenza di un volume d’affari minimo è stata giudicata logica e non censurabile. In particolare, alla data del 12 aprile 2013 la società aveva soltanto richiesto il permesso di costruire, senza averlo ancora ottenuto: il titolo fu rilasciato solo il 12 maggio 2014. Le attività preparatorie e l’acquisto del terreno non dimostravano quindi l’avvio dell’attività di costruzione entro la data rilevante. È stata inoltre respinta la censura secondo cui il Ministero non avrebbe esaminato i bilanci, poiché il decreto di revoca attestava che erano stati valutati. Entrambi i ricorsi per motivi aggiunti sono dichiarati inammissibili: il primo perché non notificato alle amministrazioni resistenti; il secondo perché notificato al solo Ministero e non all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, che aveva emesso l’avviso. Il TAR ha aggiunto che, in conseguenza del rigetto del ricorso principale, i motivi aggiunti sarebbero stati comunque infondati in quanto rivolti contro un atto meramente conseguenziale alla revoca. Spese integralmente compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 2, comma 1, lett. b) e c), D.M. 26 giugno 2012
L’articolo 2, comma 1, lettere b) e c), del decreto interministeriale 26 giugno 2012, disciplina che per poter accedere alle agevolazioni della ZFU dell’Aquila occorre disporre, al momento della presentazione dell’istanza di ammissione, oltre che di una sede, di un ufficio o di un locale aziendale all’interno della ZFU di riferimento, regolarmente segnalati alla competente Camera di commercio, anche di un effettivo svolgimento dell’attività di impresa e dalla conseguente produzione di un volume d’affari all’interno della ZFU.
Per accedere alle agevolazioni ZFU, alla data di presentazione della domanda l’impresa deve avere una sede o un locale aziendale nella zona, regolarmente segnalati, e svolgervi effettivamente attività d’impresa, con conseguente produzione di un volume d’affari.
art. 2, comma 6, D.M. 26 giugno 2012
Venendo al caso di specie, dall’esame del bilancio relativo all’anno 2012, alla voce A2) del conto economico (“Variazione delle rimanenze di prodotti di lavorazione, semilavorati e finiti”) rientra certamente l’investimento immobiliare per l’acquisto del sito edificatorio ed altre voci che hanno concorso a determinare la posta, con la conseguenza che, a fronte di un totale costi produzione di € 508.845, la GRG Srl esprime un valore di produzione di € 504.897 a dimostrazione del proprio stato di attività in quanto produttiva…
La disposizione è richiamata dalla ricorrente a sostegno della tesi che l’attività e il volume minimo richiesto potessero essere dimostrati anche mediante valori di produzione e costi contabilizzati, non solo con ricavi da vendite. Il TAR non accoglie tale lettura nel caso concreto, perché ritiene dirimente che alla data della domanda l’impresa non avesse ancora avviato l’attività di costruzione, non disponendo del permesso di costruire.
artt. 7 e 8 l. 241/1990
Con preavviso di revoca dell’8 luglio 2024, prot. n. 142345, inviato ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90 e ss.mm.ii., il Ministero delle Imprese e del Made in Italy evidenziava che “L’articolo 2, comma 1, lettere b) e c), del decreto interministeriale 26 giugno 2012, disciplina che per poter accedere alle agevolazioni della ZFU dell’Aquila occorre disporre, al momento della presentazione dell’istanza di ammissione, oltre che di una sede, di un ufficio o di un locale aziendale all’interno della ZFU di riferimento, regolarmente segnalati alla competente Camera di commercio, anche di un effettivo svolgimento dell’attività di impresa e dalla conseguente produzione di un volume d’affari all’interno della ZFU.”
Il testo documenta che il preavviso di revoca fu comunicato ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990 e che la società presentò osservazioni; la sentenza non formula una distinta interpretazione di tali disposizioni.
art. 55, comma 10, c.p.a.
All’esito dell’udienza in camera di consiglio del 5 novembre 2025 è stata emessa l’ordinanza n. 260/2025 con cui è stata disposta la trattazione del merito del ricorso per l’udienza pubblica del 14 aprile 2026, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
La disposizione è applicata per disporre la trattazione del merito del ricorso all’udienza pubblica, senza mantenere una separata fase cautelare.
Massime di principio
- Quando una misura agevolativa richiede che l’impresa sia effettivamente operativa nella zona interessata alla data di presentazione della domanda, l’avvio non può essere desunto dalla sola costituzione societaria, dall’acquisto del terreno o dall’avvio di attività preparatorie; nel caso di un’attività edilizia, la mancata acquisizione del permesso di costruire alla data rilevante può concorrere a dimostrare che l’attività di costruzione non era ancora iniziata.
- Nel valutare il requisito dell’effettiva operatività richiesto per un’agevolazione, l’amministrazione può fondare la propria conclusione sull’esame della documentazione contabile prodotta e sulla mancata trasmissione di documenti specificamente richiesti, quando tali elementi non consentano di accertare il volume d’affari minimo richiesto.
- I motivi aggiunti che impugnano un atto amministrativo devono essere notificati; è inammissibile il ricorso per motivi aggiunti meramente depositato senza previa notificazione.
- Quando i motivi aggiunti impugnano un atto emesso da un’amministrazione diversa da quella già costituita in giudizio, la notificazione deve essere effettuata anche all’amministrazione autrice dell’atto; la notificazione al solo Ministero diverso dall’emittente comporta l’inammissibilità.
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