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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13560/2025 del 08/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma, operata dalla Corte d'appello, della condanna per il reato di cui all'art. 256, comma 2, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (gestione illecita di rifiuti) per avere smaltito illecitamente ingente quantitativo di rifiuti speciali, parzialmente sottoposti a combustione, abbandonati nel cantiere dell'impresa (30 luglio 2019). Le censure principali: a) il deposito era temporaneo o si trattava di sottoprodotto (quindi non rifiuto) e dunque lecita l'assenza di autorizzazione; b) il deposito non era connesso all'attività d'impresa e quindi non integrava reato proprio dell'impresa (eventuale illecito amministrativo); c) vizi di motivazione e travisamento probatorio su natura, quantità e sistematicità dell'accumulo; d) la Caruso avrebbe ceduto poteri di institore e quindi sarebbe estranea; e) estinzione per prescrizione per effetto della rimozione della sospensione prevista dalla cosiddetta riforma Orlando; f) successiva richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. per tenuità del fatto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che: a) l'onere di provare la natura temporanea del deposito o la qualifica di sottoprodotto grava su chi la invoca; i giudici di merito hanno correttamente valutato il compendio probatorio (cumuli eterogenei, stato di abbandono, parziale combustione e tentativo di incenerimento) come indicativi di gestione non occasionale e quindi di rifiuto stazionante; b) ai fini del reato di gestione illecita non conta la sola qualifica soggettiva ma la concreta attività senza titoli abilitativi e la Corte ha logicamente ravvisato connessione con attività imprenditoriale; c) la Caruso è stata ritenuta concorrente perché non prodotta formale delega che facesse venir meno la sua posizione di controllo e le mere affermazioni di disinteresse non erano suffragate da prove; d) la questione della sospensione della prescrizione non incide sul giudizio perché, anche ove non si applicasse la sospensione, la prescrizione sarebbe maturata il 30 luglio 2024, successivamente alla sentenza di appello; e) nuove doglianze e richieste di applicazione dell'art. 131-bis sono inammissibili in cassazione essendo nuove o riguardanti valutazioni di merito; f) condanna alle spese e liquidazione in favore della Cassa delle ammende pari a euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • art. 256, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152

    Norma che punisce la gestione illecita di rifiuti; la Corte ha ritenuto integrato il reato per la presenza di accumuli stabili e di gestione senza titoli abilitativi.

  • art. 183, d.lgs. n. 152/2006

    Definizione tecnica di 'deposito temporaneo' e 'sottoprodotto'; la Corte ricorda che chi invoca tali regimi derogatori deve provarne i presupposti.

  • art. 255, d.lgs. n. 152/2006

    Norma relativa agli illeciti amministrativi in materia di rifiuti; la Corte distingue gli illeciti amministrativi dalla gestione illecita penale sulla base della non occasionalità e della connessione all'attività d'impresa.

  • art. 131-bis, cod. pen.

    Norma sulla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto inammissibile la domanda di applicazione tardiva in cassazione e osservato che i fatti non appaiono di particolare tenuità.

  • art. 585, comma 4, cod. proc. pen.

    Prevede che l'inammissibilità dell'impugnazione si estende anche ai motivi nuovi; usata per escludere il motivo aggiunto in cassazione.

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Disciplina le conseguenze economiche dell'inammissibilità del ricorso; applicata per imporre le spese e la somma alla Cassa delle ammende.

  • legge n. 103/2017

    Rilevata come disciplina applicabile per reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019 in tema di sospensione dei termini di prescrizione.

  • legge n. 134/2021

    Norma modificativa della disciplina della prescrizione applicabile ai reati commessi da gennaio 2020; la Corte richiamata per delimitare l'ambito temporale delle regole sulla sospensione.

  • Giurisprudenza richiamata

    ex plurimis: Sez. 3, n. 29084 del 14/05/2015; Sez. 3, n. 11167 del 14/12/2023; Sez. 3, n. 24676 del 10/05/2023; Sez. 3, n. 36819 del 04/07/2017; Sez. U., n. 32 del 22/11/2000

    Precedenti utilizzati per affermare l'onere probatorio a carico di chi invoca regimi derogatori, gli indici della non occasionalità dell'attività di gestione dei rifiuti e il principio che l'inammissibilità del ricorso impedisce di far decorrere effetti sostanziali come la dichiarazione di prescrizione intervenuta dopo la sentenza impugnata.

Massime di principio

  • Chi invoca che materiali da demolizione non siano rifiuti ma deposito temporaneo o sottoprodotto ha l'onere di provarne i presupposti documentali e fattuali; mere dichiarazioni testimoniali non suffragate da elementi concreti possono essere ritenute insufficienti.
  • Per qualificare penalmente una gestione illecita di rifiuti non conta solo la qualifica soggettiva: rileva la concreta condotta senza titoli abilitativi e la non occasionalità; indici di non occasionalità sono quantità, eterogeneità, permanenza, operazioni preliminari di raggruppamento/accatastamento/cerntita e tentativi di smaltimento (es. combustione).
  • La posizione di soggetti con poteri di controllo (es. legale rappresentante, institore) si estingue solo con formale e provata delega: l'assenza di documentazione mantiene la responsabilità o la concorrenza nel reato.
  • Questioni di prescrizione vanno valutate con attenzione alla data dei fatti e alla normativa temporale applicabile; tuttavia, quando la prescrizione matura dopo la sentenza di merito, la sua declaratoria in cassazione può essere preclusa se il ricorso è inammissibile per motivi manifesti.
  • Nuove doglianze o richieste di applicazione di norme di favore non possono essere introdotte in cassazione se l'impugnazione è già dichiarata inammissibile o se le doglianze riguardano valutazioni di merito.
  • In casi di potenziale responsabilità penale per rifiuti, misure pratiche per limitare il rischio: documentare chiaramente la temporaneità del deposito, produrre contratti/rapporti con imprese di smaltimento autorizzate, evitare accumuli e qualsiasi combustione, e conservare deleghe formali quando si trasferiscono poteri di rappresentanza o controllo.

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