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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34393/2024 del 24/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società mandataria di diversi farmacisti/titolari di farmacie nei confronti di un'azienda sanitaria locale per il pagamento di somme dovute, con richiesta anche di interessi. Il tribunale revocava il decreto e respingeva la domanda sugli interessi ritenendo non provata la ricezione di alcune costituzioni in mora; per alcuni avvisi mancava la copia del lato della cartolina di ritorno destinato alla prova di ricezione, per altri la cartolina era bianca sul lato utile alla prova; per altri ancora la consegna era avvenuta con la procedura degli invii multipli di cui all'art. 33 del d.m. 9 aprile 2001, ma la prova della consegna sarebbe stata insufficiente perché l'operatore postale non era stato sottoscritto in modo idoneo. La corte d'appello confermava, affermando che, pur essendo l'addetto al recapito un incaricato di pubblico servizio, la relazione di notificazione doveva essere riferibile a tale soggetto mediante sottoscrizione, non essendo sufficiente il solo cognome stampatello o l'identificabilità interna per Poste Italiane. In Cassazione la società ricorrente denunciava violazione dell'art. 33, primo e secondo comma, del d.m. n. 95 del 9 aprile 2001 e dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che l'avviso di ricevimento prodotto recava tre timbri idonei a identificare l'operatore postale e a provare la consegna ai sensi della disciplina sugli invii multipli, senza necessità di firma autografa.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondato il motivo, richiamando un precedente già sovrapponibile, secondo cui, negli invii multipli diretti al medesimo destinatario, l'avviso di ricevimento è validamente attestante la consegna se contiene le indicazioni necessarie a identificare l'operatore postale, senza che sia richiesta anche la sua sottoscrizione autografa. Per tale ragione la sentenza d'appello è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 33, d.m. 9 aprile 2001

    primo e secondo comma; ultimo comma

    nelle ipotesi di invii multipli diretti allo stesso destinatario, la consegna può essere attestata dall'operatore postale; se l'avviso reca indicazioni idonee a identificarlo, non è necessaria la sua sottoscrizione autografa.

  • art. 112 c.p.c.

    la ricorrente lo richiama tra le norme violate; la Corte accoglie il ricorso per violazione della disciplina speciale sull'attestazione di consegna, senza sviluppare un'autonoma ratio su questo articolo.

  • art. 493 c.p.

    richiamato dalla corte d'appello per affermare la rilevanza penale della violazione degli obblighi di verità dell'incaricato di pubblico servizio.

  • art. 476 c.p.

    richiamato dalla corte d'appello nel qualificare la relazione di notificazione come atto pubblico.

  • art. 380 bis c.p.c.

    indicato per la trattazione in adunanza camerale.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la memoria non depositata dalle parti.

Massime di principio

  • Nella disciplina degli invii postali multipli diretti al medesimo destinatario, l'avviso di ricevimento vale come prova della consegna quando contenga elementi idonei a identificare l'operatore postale che ha effettuato l'attestazione.
  • Per la validità dell'attestazione di consegna prevista dalla disciplina speciale non è necessaria la sottoscrizione autografa dell'operatore, se l'avviso reca indicazioni sufficienti a renderne certa l'identificazione.
  • Quando una pronuncia di merito neghi valore probatorio a un avviso di ricevimento per mancanza della firma dell'operatore, ma l'atto rechi già elementi identificativi adeguati secondo la disciplina applicabile, la decisione è censurabile per violazione di legge.

Come è indicizzato

MaterieNotificazioni
RamiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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