L.R. Basilicata 21/2011
“Norme in materia di autorizzazione delle attività specialistiche odontoiatriche” (1)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge Basilicata n. 21/2011 fissava requisiti strutturali, impiantistici, organizzativi e strumentali per l’autorizzazione degli ambulatori odontoiatrici, con disciplina transitoria per le strutture già attive. È stata però abrogata dal 26 giugno 2014, quindi oggi non è applicabile.
Autorizzazione delle attività specialistiche odontoiatriche
Autorizzazione delle attività specialistiche odontoiatriche in Basilicata
La legge disciplinava i requisiti necessari per l’esercizio dell’attività ambulatoriale odontoiatrica nel territorio della Regione Basilicata, con l’obiettivo di garantire uniformità del trattamento e prestazioni specialistiche adeguate. Il testo consolidato risulta oggi abrogato dalla L.R. 26 giugno 2014, n. 11, quindi non è più utilizzabile come fonte vigente.
Ambito di applicazione e definizioni
La disciplina riguardava lo studio professionale di odontoiatria inteso come struttura ambulatoriale semplice, nella quale il singolo professionista, anche in forma associata con altri specialisti della stessa disciplina, svolge esclusivamente attività odontoiatrica. Per l’attività svolta in ambito poliambulatoriale era richiesto che il responsabile sanitario, o un suo delegato, fosse odontoiatra oppure medico iscritto all’Albo degli Odontoiatri.
La legge escludeva la possibilità di coesistenza, nella stessa struttura, tra ambulatori odontoiatrici e laboratori odontotecnici gestiti da soggetti diversi dall’odontoiatra o dal medico iscritto all’Albo. Inoltre non era consentito svolgere l’attività odontoiatrica presso il domicilio del paziente, salvo il caso in cui fosse documentata una grave infermità tale da limitarne la deambulazione autonoma. Gli ambulatori odontoiatrici non erano soggetti alla verifica di compatibilità da parte degli organismi regionali preposti.
Requisiti minimi strutturali
Gli studi odontoiatrici dovevano disporre di spazi adeguati per attesa, accettazione e attività amministrativa, con superficie totale non inferiore a 16 mq e idoneo arredo.
Il locale o lo spazio per le prestazioni odontoiatriche doveva avere dimensioni minime di 12 mq, con aerazione diretta o indiretta e adeguata illuminazione. Era ammessa la suddivisione in box con pareti fisse o mobili, anche non a tutta altezza, purché idonea a garantire riservatezza, sicurezza e razionalità degli interventi.
Per gli studi con una sola unità operativa era richiesto almeno un servizio igienico accessibile anche a persone con disabilità, dedicato a utenza e personale, facilmente accessibile e con antibagno. Per gli studi con più unità operative erano invece richiesti almeno un servizio igienico per l’utenza, accessibile anche ai disabili, e uno per il personale, entrambi con antibagno. Per gli studi già in attività era ammesso un servizio igienico comune tra utenti e personale.
Dovevano essere presenti inoltre spogliatoio per il personale con armadietto dotato di serratura, spazi o armadi separati per materiale pulito, materiale sporco, attrezzature e materiale per la pulizia, materiale d’uso, attrezzature e presidi medico-chirurgici, nonché uno spazio o locale per la linea di sterilizzazione sporco-pulito e uno per raccolta e stoccaggio dei rifiuti speciali.
In caso di unità radiologica, questa doveva essere collocata in un locale conforme alle norme di radioprotezione, sulla base della relazione dell’esperto qualificato. Pavimenti e battiscopa dovevano avere superfici resistenti al lavaggio e alla disinfezione, lisce e con caratteristiche idonee alla sicurezza e alla pulizia.
Requisiti minimi impiantistici
Tutti i locali dovevano essere dotati di adeguata illuminazione e aerazione nel rispetto della normativa vigente, di condizioni climatiche adeguate, di impianto elettrico a norma, di impianto idrico con acqua calda e fredda e di impianto di aspirazione chirurgica ad alta velocità.
Requisiti organizzativi e documentali
Durante lo svolgimento dell’attività negli ambulatori odontoiatrici era obbligatoria la presenza di un odontoiatra o di un medico iscritto all’Albo degli Odontoiatri.
Non poteva essere autorizzato l’esercizio in strutture intestate a sanitari privi dei titoli abilitanti previsti dalla legge statale n. 409/1985, né in società in cui il direttore sanitario o un suo delegato non fosse chiaramente indicato come abilitato all’esercizio della professione odontoiatrica e iscritto all’Albo.
Era obbligatoria la tenuta dell’elenco del personale all’interno della struttura. Per odontoiatri e medici operanti nella struttura era imposto l’uso o l’esposizione di un cartellino identificativo idoneo o di certificazione equivalente rilasciata dall’ordine di appartenenza.
Le strutture dovevano rispettare la normativa sulla privacy e sul trattamento dei dati personali e sensibili, predisporre materiale divulgativo sull’organizzazione dell’ambulatorio, qualificato come carta dei servizi, e indicare con evidenza la scadenza di materiali, farmaci e presidi soggetti a termine di utilizzo.
Dotazione minima di attrezzature e presidi
Per l’esercizio dell’attività odontoiatrica era prevista una dotazione minima di strumenti, attrezzature e arredi comprendente, tra l’altro, apparecchio radiologico endorale con grembiule piombifero, strumenti da visita sterili, materiale monouso, poltrona riunito con turbine e micromotori, strumentario chirurgico, presidi per sutura e materiali chirurgici monouso, contenitori per rifiuti speciali, taglienti e biologici, vasche per decontaminazione o conservazione in bagno dello strumentario, protezioni di barriera, carrello per emergenza con presidi farmacologici e defibrillatore, autoclave di classe B con imbustatrice/sigillatrice e sistemi di controllo periodico della sterilizzazione.
Regime transitorio e adeguamento delle strutture già esistenti
Le nuove strutture e le trasformazioni o ampliamenti di strutture già autorizzate dovevano rispettare immediatamente i requisiti obbligatori previsti dalla legge.
Per le strutture già in esercizio era previsto un termine di adeguamento di 2 anni, poi sostituito da 3 anni per effetto della L.R. 8 agosto 2013, n. 18, limitatamente ai commi 2 e 3 dell’articolo transitorio. Restava fermo l’adempimento degli obblighi derivanti dal D.Lgs. 81/2008 e dalle altre leggi o regolamenti da autocertificare al momento della comunicazione.
Le strutture odontoiatriche già operative dovevano inviare la comunicazione al Presidente della Giunta regionale entro il termine di adeguamento, con successivo inoltro all’Azienda Sanitaria territorialmente competente. Le nuove strutture dovevano presentare la comunicazione prima dell’effettivo avvio dell’attività.
Commissione di verifica
La commissione regionale prevista dalla normativa sanitaria generale era integrata dalla figura di un odontoiatra nominato dalla Commissione Albo degli Odontoiatri presso l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri.
Abrogazioni e stato attuale
La legge abrogava la L.R. 17 aprile 2001, n. 18 e l’articolo 13 della L.R. 4 febbraio 2003, n. 7. Tuttavia, il testo risulta a sua volta abrogato integralmente dalla L.R. 26 giugno 2014, n. 11. Di conseguenza la disciplina non è oggi vigente e non ha utilità applicativa attuale.
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