Provvedimento del 06/05/2009
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento approva il modello da usare per comunicare all'Agenzia delle entrate le spese per lavori di riqualificazione energetica che proseguono oltre il periodo d'imposta, fissandone termini, modalità telematiche e casi di esclusione. Definisce inoltre i dati che l'ENEA deve trasmettere all'Agenzia, i relativi termini e le caratteristiche tecniche del modello stampabile, includendo istruzioni operative, ambito soggettivo, importi massimi di detrazione e regole di compilazione.
Approvazione del modello di comunicazione per interventi di riqualificazione energetica che proseguono oltre il periodo d'imposta e disciplina della trasmissione dei dati ENEA
Approvazione del modello per la comunicazione dei lavori di riqualificazione energetica
Il provvedimento approva, con le relative istruzioni, il modello di comunicazione previsto dall’art. 29, comma 6, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Il modello è destinato ai soli interventi di riqualificazione energetica che proseguono oltre il periodo d’imposta e serve a comunicare le spese sostenute nei periodi d’imposta precedenti a quello in cui i lavori si concludono.
Ambito di applicazione e casi in cui la comunicazione non va presentata
La comunicazione riguarda gli interventi agevolati ai sensi dell’art. 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con detrazione d’imposta del 55 per cento. Il modello deve essere utilizzato per le spese sostenute a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008.
Non è richiesta la presentazione del modello:
- se i lavori iniziano e terminano nello stesso periodo d’imposta;
- se, nel periodo d’imposta cui la comunicazione si riferisce, non sono state sostenute spese.
Per gli interventi che si sviluppano su più periodi d’imposta, deve essere presentato un modello per ciascun periodo d’imposta.
Soggetti tenuti alla comunicazione e modalità di presentazione
Sono tenuti alla presentazione i contribuenti che effettuano interventi di riqualificazione energetica quando i lavori proseguono oltre il periodo d’imposta di inizio. Le istruzioni specificano che possono fruire della detrazione i contribuenti residenti e non residenti che possiedono o detengono l’immobile, nonché i familiari conviventi, limitatamente agli immobili non strumentali all’attività di impresa, arte o professione.
In caso di comproprietà, contitolarità di diritti reali, coesistenza di più diritti reali, oppure pluralità di locatari o comodatari, la comunicazione può essere trasmessa da uno solo dei soggetti aventi diritto. Per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali, la comunicazione può essere presentata dall’amministratore del condominio oppure da uno dei condomini.
La comunicazione va trasmessa esclusivamente per via telematica all’Agenzia delle entrate, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati ai sensi dell’art. 3, commi 2-bis e 3, del DPR 22 luglio 1998, n. 322.
Termini di presentazione
Il provvedimento stabilisce che il modello deve essere presentato entro 90 giorni dal termine del periodo d’imposta nel quale i lavori hanno avuto inizio. Per gli interventi che proseguono per più periodi d’imposta, il termine è di 90 giorni dalla chiusura di ciascun periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese oggetto della comunicazione.
Le istruzioni precisano inoltre che:
- per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, la comunicazione va inviata entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese;
- le prime comunicazioni devono essere inviate a partire dal 2010;
- per i soggetti diversi dalle persone fisiche con esercizio non coincidente con l’anno solare, il termine è di 90 giorni dalla fine del periodo d’imposta;
- per i lavori iniziati nel 2009 e proseguiti nel 2010, la comunicazione va inviata entro il 31 marzo 2010, indicando come periodo di riferimento il 2009.
Reperibilità del modello e caratteristiche per la stampa
Il modello è reso disponibile gratuitamente in formato elettronico sul sito dell’Agenzia delle entrate e sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Può essere stampato nel rispetto delle caratteristiche tecniche contenute nell’allegato A. È consentita anche la riproduzione e la stampa da altri siti internet, purché il modello mantenga tali caratteristiche e rechi gli estremi del provvedimento e l’indirizzo del sito da cui è stato prelevato.
L’allegato A disciplina formato, struttura, carta e colori del modello e delle istruzioni, imponendo il formato A4, determinate dimensioni dell’area grafica e l’uso del colore nero con fondini azzurri PANTONE 311 U.
Dati che l’ENEA trasmette all’Agenzia delle entrate
In attuazione dell’art. 29, comma 6, del decreto legge n. 185 del 2008, l’ENEA trasmette telematicamente all’Agenzia delle entrate, entro l’ultimo giorno del mese successivo al ricevimento della comunicazione di fine lavori, i dati in suo possesso relativi agli interventi agevolati. I dati riguardano:
- identificativi del soggetto dichiarante;
- dati identificativi dell’immobile;
- tipologia degli interventi eseguiti;
- data di inizio lavori;
- data di fine lavori;
- risparmio annuo di energia in fonti primarie previsto;
- costo degli interventi al netto delle spese professionali;
- ammontare delle spese detraibili;
- costo delle spese professionali, ove previsto;
- dati identificativi del tecnico abilitato che ha rilasciato l’attestato di certificazione o qualificazione energetica, ove previsto.
Se sullo stesso immobile sono stati effettuati più interventi, i dati relativi al risparmio, ai costi e alle spese devono essere specificati per ciascuna tipologia di intervento.
Per i lavori terminati tra il 1° gennaio 2009 e la data di pubblicazione del provvedimento, la trasmissione dei dati da parte dell’ENEA avviene con le stesse modalità entro il 30 settembre 2009.
Contenuto e compilazione del modello
Il modello è strutturato in più sezioni dedicate a periodo di riferimento, dati del dichiarante, soggetti che firmano per conto di altri, dati dell’immobile, tipologie di interventi, data di inizio lavori, sottoscrizione e impegno alla presentazione telematica.
Il periodo di riferimento è l’anno in cui sono state sostenute le spese per le quali si intende fruire della detrazione. Per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, va indicato il periodo d’imposta corrispondente.
Nei dati del dichiarante devono essere indicati codice fiscale e dati anagrafici o denominazione/ragione sociale del possessore o detentore dell’immobile, con l’eventuale barrare della casella “contitolare”. Per gli interventi su parti comuni va indicato il codice fiscale del condominio e i dati della persona fisica che invia la comunicazione, barrando “amministratore” o “condomino”. I non residenti devono indicare anche lo stato estero di residenza e il relativo codice.
Il riquadro riservato a chi firma per conto di altri va compilato nei casi di rappresentanza, ad esempio tutore di minore o rappresentante di società. Se il dichiarante non è persona fisica, la comunicazione deve essere sottoscritta dal rappresentante legale o, in mancanza, da chi ne ha l’amministrazione anche di fatto o dal rappresentante negoziale.
Per l’immobile devono essere riportati i dati catastali; se non disponibili, vanno indicati gli estremi della domanda di accatastamento.
Tipologie di intervento e importi massimi di detrazione
Il modello richiede di barrare le caselle corrispondenti alle tipologie di intervento e di indicare le spese sostenute nel periodo di riferimento. Le istruzioni richiamano le disposizioni attuative contenute nel decreto interministeriale 19 febbraio 2007 e nel decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008.
Le tipologie ammesse sono:
- interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, comma 344;
- interventi sull’involucro di edifici esistenti, comma 345;
- interventi di installazione di pannelli solari, comma 346;
- interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, comma 347.
Gli importi massimi di detrazione indicati nelle istruzioni sono:
- 100.000 euro per la riqualificazione energetica di edifici esistenti;
- 60.000 euro per gli interventi sull’involucro;
- 60.000 euro per l’installazione di pannelli solari;
- 30.000 euro per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.
Le istruzioni precisano che il limite massimo di detrazione, per ciascuna tipologia, è riferito a ciascuna unità immobiliare, salvo il caso della riqualificazione energetica di edifici esistenti di cui al comma 344, per la quale il limite è riferito all’intero edificio.
Definizione sintetica delle principali tipologie agevolate
Per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, la categoria comprende qualsiasi intervento o insieme sistematico di interventi che incida sulla prestazione energetica dell’edificio, realizzando una maggiore efficienza nei limiti previsti dalle tabelle dell’allegato A del decreto 11 marzo 2008.
Per gli interventi sull’involucro, le istruzioni si riferiscono a strutture opache orizzontali e verticali, finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno o verso vani non riscaldati, nel rispetto dei requisiti tecnici previsti dall’allegato B del decreto 11 marzo 2008.
Per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, l’agevolazione riguarda la sostituzione integrale o parziale di impianti esistenti con caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione; è ammessa anche la sostituzione integrale con pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia.
Sottoscrizione e adempimenti dell’intermediario
Il modello deve essere sottoscritto, a pena di nullità, dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale. Il riquadro relativo all’impegno alla presentazione telematica è riservato all’intermediario che trasmette la comunicazione.
L’intermediario deve indicare:
- il proprio codice fiscale;
- il numero di iscrizione all’albo, se si tratta di CAF;
- la data di assunzione dell’impegno alla trasmissione;
- la propria firma.
Trattamento dei dati personali
L’informativa allegata richiama il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e precisa che i dati contenuti nel modello sono trattati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, dall’Agenzia delle entrate e dagli intermediari per finalità di accertamento dei dati dichiarati.
I dati possono essere comunicati a soggetti pubblici e privati nei casi previsti dalla legge o da regolamento. Il conferimento dei dati è obbligatorio per non incorrere in sanzioni amministrative; non è richiesto il consenso al trattamento da parte dei soggetti pubblici e degli intermediari, in quanto il conferimento è imposto dalla legge.
L’interessato può esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento, cancellazione e opposizione nei limiti previsti dalla legge, rivolgendosi al Ministero dell’Economia e delle Finanze o all’Agenzia delle entrate, agli indirizzi indicati nell’informativa.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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