Risposta n. 59 del 31/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeSuperbonus - demolizione e ricostruzione di un edificio sprovvisto di APE composto da due unità F/2 (collabenti)
Il quesito
Il proprietario residente all'estero intende demolire e ricostruire (ristrutturazione edilizia) un fabbricato collabente composto da unità abitativa e pertinenziale; chiede quale sia il limite di spesa detraibile per gli interventi (antisismici ed efficientamento) e se il Superbonus si applica anche a spese per impianti elettrico, idraulico, di smaltimento reflui, adduzione acqua e recupero acque piovane.
Soluzione prospettata dal contribuente
L'Istante sostiene che, ai sensi del comma 1-quater dell'art.119, gli edifici privi di APE e sottoposti a demolizione/ricostruzione possono accedere al Superbonus; ritiene applicabile il limite di spesa di 192.000 euro (96.000 euro per ciascuna unità) per gli interventi antisismici e che nel suddetto importo rientrino anche i lavori sugli impianti elettrico e idraulico. Ritiene inoltre di poter fruire del Superbonus per fotovoltaico e sistemi di accumulo nei limiti previsti e che l'efficientamento energetico riguardi solo l'unità dotata di impianto di riscaldamento.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia conferma che il Superbonus è applicabile a interventi di demolizione e ricostruzione inquadrabili come ristrutturazione edilizia purché previsto dal titolo abilitativo e non nuova costruzione. Per edifici collabenti l'immobile deve, a fine lavori, rientrare in categorie residenziali ammesse; ai fini del limite di spesa per interventi antisismici l'ammontare va riferito all'unità abitativa con la sua pertinenza considerata unitariamente, pertanto nel caso specifico il limite è 96.000 euro (non 192.000). Le spese per impianti elettrici, idraulici, smaltimento e adduzione acqua possono rientrare nel Superbonus se strettamente connesse al completamento dell'intervento e individuate da un tecnico. L'installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo è agevolabile con i limiti specifici (es. fino a 48.000 euro o 2.400 €/kW, con riduzioni a 1.600 €/kW in caso di ristrutturazione edilizia/nuova costruzione) e la somma dei massimali per interventi multipli è ammessa se le spese sono contabilizzate separatamente. In caso di demolizione/ricostruzione con aumento volumetrico il Superbonus per efficientamento energetico non si applica alle spese riferite alla parte di volume eccedente l'ante-operam e si richiede contabilizzazione distinta o attestazione dell'impresa; inoltre occorre dimostrare il miglioramento di due classi energetiche (o il raggiungimento della classe A) con APE post-operam e dimostrare lo stato iniziale dell'impianto di riscaldamento quando richiesto.
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