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Interpello

Risposta n. 57 del 31/01/2022

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Superbonus - acquisto di più unità immobiliari da impresa di costruzioni per eventuale rivendita e momento di perfezionamento del contratto di cessione dell'energia non autoconsumata al GSE

Il quesito

1) Esistono limiti al numero di unità acquistabili che danno diritto al Superbonus? 2) Come fruire della detrazione per l'installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo (tempi e modalità di pagamento)? 3) Quando deve essere formalizzato il contratto di cessione dell'energia non autoconsumata al GSE per poter ottenere il Superbonus? 4) In caso di vendita degli alloggi, si generano plusvalenze imponibili ai sensi degli articoli 67 e 68 del TUIR e si può optare per l'imposta sostitutiva?

Soluzione prospettata dal contribuente

L'istante ritiene che non vi siano limiti al numero di unità acquistabili agevolabili; che le spese per fotovoltaico e accumulo debbano essere sostenute nel periodo di vigenza del Superbonus e pagate con bonifico al rogito se l'installazione è eseguita dall'impresa durante i lavori; che il contratto per la cessione dell'energia al GSE debba essere sottoscritto entro la scadenza della dichiarazione dei redditi dell'anno di avvio dell'impianto; e che le agevolazioni ottenute (anche tramite sconto in fattura o cessione del credito) non determinino plusvalenze tassabili in caso di vendita.

Il parere dell’Agenzia

L'Agenzia conferma che non esiste un limite numerico: l'istante può fruire del Superbonus nei limiti di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità abitativa (unità e pertinenze considerate unitariamente). Le spese per impianto fotovoltaico e sistemi di accumulo sono agevolabili se sostenute nel periodo di vigenza dell'agevolazione e nell'intervallo tra inizio e fine lavori degli interventi trainanti; l'installazione può essere eseguita dall'impresa prima del termine dei lavori e il pagamento al rogito è ammesso a patto che le spese siano contabilizzate separatamente e pagate con bonifico contenente causale, codice fiscale del beneficiario e partita IVA del prestatore; si applicano i limiti di spesa per kW e kWh previsti dalla norma. Quanto al GSE, il contribuente può beneficiare del Superbonus anche prima del perfezionamento del contratto purché sia in possesso della comunicazione di accettazione dell'istanza da parte del GSE. Infine, la cessione successiva degli immobili entro cinque anni può dar luogo a plusvalenze tassabili ai sensi degli articoli 67 e 68 del TUIR; la fruizione del Superbonus o la scelta di sconto in fattura/cessione del credito risultano irrilevanti ai fini del calcolo della plusvalenza. Il parere è dato sulla base dei documenti forniti e resta sospeso ai controlli amministrativi e di conformità urbanistica.

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