Risposta n. 101 del 10/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeI contribuenti sostengono che il costo fiscale possa corrispondere alla frazione di patrimonio netto risultante dalla perizia giurata (asseverata), ritenendo che l'omessa indicazione nella dichiarazione della società non debba precludere al socio l'adeguamento di valore previsto dall'art. 14, comma 9, in quanto la norma non prevederebbe espressamente l'inefficacia dell'adeguamento e l'onere dichiarativo grava sulla partecipata.
Costo fiscale delle partecipazioni detenute alla data del 28 gennaio 1991 – Regime transitorio (art. 14, comma 9, D.Lgs. 21/11/1997, n. 461)
Il quesito
I soci chiedono se, in caso di cessione di partecipazioni possedute alla data del 28/01/1991, possano assumere come costo fiscale il valore risultante da una perizia giurata alla predetta data, nonostante la società partecipata non abbia indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 1° luglio 1998 il valore periziato e i dati identificativi dell'estensore.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia ricorda che il regime transitorio è opzionale ma, ai sensi del comma 9, la perizia giurata (asseverata) e i dati identificativi dell'estensore devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi della società relativa al periodo in corso al 1° luglio 1998; tale indicazione è condizione inderogabile (salvo le partecipazioni in società non residenti non tenute a dichiarare in Italia). Poiché la società non ha indicato i dati richiesti, gli istanti non possono utilizzare come costo fiscale il valore determinato sulla base della perizia.
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