Cassazione Civile, Sentenza n. 13617/2025 del 21/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto dalla Azienda Speciale Regionale Molise Acque avverso la sentenza della Corte d'Appello di Campobasso (n. 208/2020). In prossimità dell'udienza la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso per cassazione, sottoscritto anche dalla controricorrente per accettazione. Il Procuratore Generale aveva chiesto il rigetto, ma in udienza ha chiesto la dichiarazione di estinzione del giudizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 306 cod. proc. civ. perché la rinuncia al ricorso è stata effettuata e accettata dalla controparte. Sul regolamento delle spese non vi è luogo a provvedere (nulla spese), applicando l'art. 391, comma 4, cod. proc. civ., dato che la rinuncia ha trovato adesione della controricorrente. Esclusa altresì la possibilità di raddoppio del contributo unificato, misura applicabile solo in caso di rigetto o declaratoria di inammissibilità/improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 306 cod. proc. civ.
Stabilisce che il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione; fondamento dell'estinzione qui pronunciata.
art. 391 cod. proc. civ.
Disciplina gli effetti della dichiarazione di estinzione sul regolamento delle spese; il secondo comma prevede che in assenza di accettazione la sentenza può condannare la parte che ha dato causa alle spese; il comma 4 applicato nel caso ha determinato il nulla spese perché c'è stata adesione della controricorrente.
Cass. 24 marzo 2011, n. 6850
Giurisprudenza richiamata a sostegno del principio secondo cui l'art. 306 fonda il diritto di accettare o non accettare la rinuncia.
Cass. 10 dicembre 2010, n. 24376
Richiamata come orientamento sul regime della rinuncia e dell'accettazione nelle fasi processuali.
Cass. 11 ottobre 1999, n. 11384
Ulteriore richiamo giurisprudenziale sul tema della rinuncia agli atti e dei suoi effetti estintivi.
Cass. 23 dicembre 2005, n. 28675
Richiamata per affermare che la rinuncia al ricorso per cassazione non è di carattere 'accettizio' ai fini della sua efficacia.
Cass. 5 ottobre 2009, n. 21894
Sostiene che la rinuncia produce effetti indipendentemente dall'accettazione, sebbene l'accettazione incida sulle spese.
Cass. 5 maggio 2011, n. 9857
Conferma il consolidato orientamento sulla natura della rinuncia e sugli effetti processuali.
Cass. 26 febbraio 2015, n. 3971
Ulteriore supporto giurisprudenziale citato in tema di rinuncia e accettazione.
Cass. n. 6888 del 2015
Richiamata per delimitare l'ambito di applicazione del raddoppio del contributo unificato, che si applica solo nei casi tipici di rigetto o declaratoria di inammissibilità/improcedibilità dell'impugnazione.
Cass. n. 19562 del 2015
Sottolinea che il raddoppio del contributo unificato è misura eccezionale e sanzionatoria, soggetta a stretta interpretazione.
Cass. n. 11315 del 2025
Ribadisce il principio della stretta interpretazione dell'istituto del raddoppio del contributo unificato e la sua non estendibilità.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione estingue il giudizio: l'art. 306 cod. proc. civ. consente l'estinzione quando la rinuncia è accettata dalle parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione.
- La rinuncia non è 'accettizia' per la sua efficacia: la mera dichiarazione di rinuncia è efficace anche senza accettazione, ma l'accettazione della controparte incide sugli effetti economici (spese).
- Se la controparte accetta la rinuncia, il giudice normalmente non provvede sulle spese (applicazione dell'art. 391, comma 4), con conseguente nulla spese tra le parti.
- Il raddoppio del contributo unificato è una sanzione applicabile soltanto nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione; non si applica in caso di rinuncia accettata.
- È buona prassi depositare per iscritto l'adesione della controparte alla rinuncia per ottenere l'applicazione del regime di spese favorevole (nulla spese).
- La rinuncia con adesione impedisce al giudice di decidere sul merito dell'impugnazione: la controversia rimane estinta senza pronuncia di merito.
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