Salta al contenuto
Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 13617/2025 del 21/05/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione proposto dalla Azienda Speciale Regionale Molise Acque avverso la sentenza della Corte d'Appello di Campobasso (n. 208/2020). In prossimità dell'udienza la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso per cassazione, sottoscritto anche dalla controricorrente per accettazione. Il Procuratore Generale aveva chiesto il rigetto, ma in udienza ha chiesto la dichiarazione di estinzione del giudizio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 306 cod. proc. civ. perché la rinuncia al ricorso è stata effettuata e accettata dalla controparte. Sul regolamento delle spese non vi è luogo a provvedere (nulla spese), applicando l'art. 391, comma 4, cod. proc. civ., dato che la rinuncia ha trovato adesione della controricorrente. Esclusa altresì la possibilità di raddoppio del contributo unificato, misura applicabile solo in caso di rigetto o declaratoria di inammissibilità/improcedibilità dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 306 cod. proc. civ.

    Stabilisce che il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione; fondamento dell'estinzione qui pronunciata.

  • art. 391 cod. proc. civ.

    Disciplina gli effetti della dichiarazione di estinzione sul regolamento delle spese; il secondo comma prevede che in assenza di accettazione la sentenza può condannare la parte che ha dato causa alle spese; il comma 4 applicato nel caso ha determinato il nulla spese perché c'è stata adesione della controricorrente.

  • Cass. 24 marzo 2011, n. 6850

    Giurisprudenza richiamata a sostegno del principio secondo cui l'art. 306 fonda il diritto di accettare o non accettare la rinuncia.

  • Cass. 10 dicembre 2010, n. 24376

    Richiamata come orientamento sul regime della rinuncia e dell'accettazione nelle fasi processuali.

  • Cass. 11 ottobre 1999, n. 11384

    Ulteriore richiamo giurisprudenziale sul tema della rinuncia agli atti e dei suoi effetti estintivi.

  • Cass. 23 dicembre 2005, n. 28675

    Richiamata per affermare che la rinuncia al ricorso per cassazione non è di carattere 'accettizio' ai fini della sua efficacia.

  • Cass. 5 ottobre 2009, n. 21894

    Sostiene che la rinuncia produce effetti indipendentemente dall'accettazione, sebbene l'accettazione incida sulle spese.

  • Cass. 5 maggio 2011, n. 9857

    Conferma il consolidato orientamento sulla natura della rinuncia e sugli effetti processuali.

  • Cass. 26 febbraio 2015, n. 3971

    Ulteriore supporto giurisprudenziale citato in tema di rinuncia e accettazione.

  • Cass. n. 6888 del 2015

    Richiamata per delimitare l'ambito di applicazione del raddoppio del contributo unificato, che si applica solo nei casi tipici di rigetto o declaratoria di inammissibilità/improcedibilità dell'impugnazione.

  • Cass. n. 19562 del 2015

    Sottolinea che il raddoppio del contributo unificato è misura eccezionale e sanzionatoria, soggetta a stretta interpretazione.

  • Cass. n. 11315 del 2025

    Ribadisce il principio della stretta interpretazione dell'istituto del raddoppio del contributo unificato e la sua non estendibilità.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione estingue il giudizio: l'art. 306 cod. proc. civ. consente l'estinzione quando la rinuncia è accettata dalle parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione.
  • La rinuncia non è 'accettizia' per la sua efficacia: la mera dichiarazione di rinuncia è efficace anche senza accettazione, ma l'accettazione della controparte incide sugli effetti economici (spese).
  • Se la controparte accetta la rinuncia, il giudice normalmente non provvede sulle spese (applicazione dell'art. 391, comma 4), con conseguente nulla spese tra le parti.
  • Il raddoppio del contributo unificato è una sanzione applicabile soltanto nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione; non si applica in caso di rinuncia accettata.
  • È buona prassi depositare per iscritto l'adesione della controparte alla rinuncia per ottenere l'applicazione del regime di spese favorevole (nulla spese).
  • La rinuncia con adesione impedisce al giudice di decidere sul merito dell'impugnazione: la controversia rimane estinta senza pronuncia di merito.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.