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Regolamento

R.R. Toscana 29/2005

Regolamento di attuazione dell’ articolo 14 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale).

Normativa regionaleR.R. Toscana 29/2005Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Regolamento toscano che disciplina il rilascio, le modifiche e la cessazione dell’autorizzazione per specifici servizi di trasporto pubblico su gomma di competenza regionale, compresi quelli interregionali con prevalenza toscana e i servizi turistici su prenotazione. Prevede requisiti, cause di diniego e decadenza, una norma transitoria per le imprese già operanti e l’entrata in vigore ordinaria dopo 30 giorni dalla pubblicazione.

Autorizzazione dei servizi di trasporto pubblico su gomma di competenza regionale

Autorizzazione dei servizi di trasporto pubblico su gomma di competenza regionale

Il regolamento attua l’articolo 14 della legge regionale Toscana 31 luglio 1998, n. 42, e disciplina il rilascio del titolo autorizzativo per determinati servizi di trasporto pubblico su gomma di competenza regionale. La disciplina riguarda in particolare i servizi automobilistici colleganti i capoluoghi di provincia e il Comune di Piombino, nonché alcune ipotesi di servizi interregionali con prevalenza toscana.

Ambito di applicazione e competenza

La struttura regionale competente rilascia l’autorizzazione per i servizi di trasporto pubblico locale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), della l.r. 42/1998, limitatamente ai servizi automobilistici che collegano, su autostrada, raccordo autostradale, strada di grande comunicazione o viabilità con analoghe caratteristiche o funzioni, i capoluoghi di provincia e il Comune di Piombino, considerato centro dotato di infrastrutture per la mobilità marittima di rilevanza regionale.

Per i servizi che interessano il territorio di due regioni e hanno percorso prevalente in Toscana, l’autorizzazione è rilasciata previa acquisizione del parere della regione limitrofa interessata.

Domanda e rilascio dell’autorizzazione

La domanda deve contenere la dichiarazione del possesso dei requisiti previsti dal d.lgs. 395/2000 e l’indicazione degli autobus destinati al servizio richiesto. La domanda è presentata secondo le regole del d.P.R. 445/2000 e secondo lo schema approvato dal dirigente della struttura regionale competente.

La struttura regionale verifica il possesso dei requisiti nei modi e nei termini previsti dal d.lgs. 395/2000.

L’autorizzazione non è soggetta a limiti temporali.

Procedimento per i servizi interregionali e per nuovi percorsi

Quando la domanda, regolarmente formulata e priva di motivi ostativi, riguarda servizi interregionali, il dirigente regionale la trasmette immediatamente alla regione limitrofa, assegnandole 30 giorni dal ricevimento della raccomandata con avviso di ricevimento per esprimere eventuali pareri contrari. In mancanza di osservazioni nel termine, l’autorizzazione è rilasciata.

Se la domanda riguarda nuovi percorsi per i quali sia necessario acquisire il nulla osta sulla sicurezza e regolarità del servizio, con particolare riferimento all’idoneità del percorso e all’ubicazione delle fermate ai sensi del d.P.R. 753/1980, il procedimento è sospeso fino all’acquisizione del nulla osta.

Modifiche al servizio e cessazione

Le modifiche relative a percorso, programma di esercizio e tariffe, comprese eventuali ulteriori prestazioni o servizi inclusi nella tariffa, devono essere comunicate alla struttura regionale competente. Tali modifiche si intendono accolte se entro 30 giorni dalla comunicazione non viene notificato all’interessato un provvedimento motivato di diniego.

La cessazione del servizio autorizzato deve essere comunicata almeno 30 giorni prima dell’interruzione e deve essere adeguatamente resa nota all’utenza.

Per i servizi autorizzati con finalità turistiche ed eserciti su prenotazione, è ammessa la soppressione della corsa quando i passeggeri siano meno del 30% dei posti disponibili; gli utenti devono essere informati almeno 24 ore prima dell’orario previsto.

Cause di diniego dell’autorizzazione

L’autorizzazione non è rilasciata nei seguenti casi:

  • mancanza dei requisiti previsti dal d.lgs. 395/2000;
  • domanda priva degli elementi richiesti dallo schema di domanda;
  • diniego del nulla osta richiesto per nuovi percorsi;
  • sottrazione di utenza ai servizi programmati su gomma e su ferro di cui alla l.r. 42/1998, valutata in base a percorso, programma di esercizio, tariffe e servizi complementari; non si considera sottrazione di utenza per i servizi corrispondenti a quelli di Gran Turismo già in essere all’entrata in vigore del regolamento;
  • parere negativo della regione limitrofa per i servizi interregionali.

Decadenza dell’autorizzazione

L’autorizzazione decade quando vengono meno i requisiti previsti dal d.lgs. 395/2000 oppure in caso di mancata o difforme esecuzione del programma di esercizio del servizio autorizzato. In quest’ultimo caso è prevista la previa diffida al soggetto interessato.

Norma transitoria

Le imprese concessionarie di autolinee di Gran Turismo operanti al momento dell’entrata in vigore del regolamento sono autorizzate a svolgere i servizi previsti nel programma di esercizio assentito.

Entrata in vigore e disciplina ormai superata

Il regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

L’atto è oggi in larga parte superato, anche perché interviene su autorizzazioni e servizi riferiti a un contesto regolatorio datato e contiene una norma transitoria legata alle imprese già operanti all’entrata in vigore. L’allegato schema di domanda risulta abrogato.

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