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Provvedimento

Provvedimento del 18/02/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento approva il modello di domanda e disciplina modalità, termini e requisiti per aderire alla definizione agevolata delle controversie tributarie aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti con l’Agenzia delle entrate. Stabilisce chi può presentare l’istanza, quali controversie sono definibili, come trasmettere la domanda entro il 31 maggio 2019, le regole di versamento, il divieto di compensazione e le condizioni di perfezionamento della definizione.

Definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti con l’Agenzia delle entrate

Definizione agevolata delle controversie tributarie con l’Agenzia delle entrate

Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dà attuazione all’articolo 6 e all’articolo 7, comma 2, lettera b) e comma 3, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136. Esso approva il modello di domanda per la definizione agevolata delle controversie tributarie aventi ad oggetto atti impositivi, in cui è parte l’Agenzia delle entrate, e ne disciplina contenuto, presentazione, pagamento e perfezionamento.

Ambito di applicazione e soggetti legittimati

La domanda deve essere utilizzata dal soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio di primo grado, oppure da chi gli è subentrato o ne abbia comunque la legittimazione. La definizione riguarda le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso il giudizio di cassazione e anche a seguito di rinvio.

Sono definibili le controversie:

  • rientranti nell’ambito dell’articolo 6 e dell’articolo 7, comma 2, lettera b) e comma 3, del DL n. 119/2018;
  • con atto introduttivo del giudizio di primo grado notificato alla controparte entro il 24 ottobre 2018;
  • per le quali, alla data di presentazione della domanda, il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

L’articolo 7, comma 2, lettera b) e comma 3, è richiamato anche con riferimento alle specifiche modalità di definizione agevolata fruibili dalle sole società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel registro CONI al 31 dicembre 2017.

Modello di domanda: struttura e contenuto

Il modello approvato, insieme alle relative istruzioni, costituisce parte integrante del provvedimento. Esso comprende:

  • il frontespizio con l’informativa sul trattamento dei dati personali;
  • le sezioni per indicare i dati del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo;
  • i dati del soggetto che presenta la domanda, se diverso dal primo, in quanto subentrato o comunque legittimato;
  • gli elementi identificativi della controversia oggetto di definizione;
  • i dati dell’atto impugnato;
  • l’importo dovuto per la definizione;
  • le modalità di pagamento.

Reperibilità, stampa e conformità del modello

Il modello è reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle entrate in formato elettronico sul sito www.agenziaentrate.gov.it. Può essere reperito anche su siti diversi, a condizione che sia conforme, per struttura e sequenza, a quello approvato e che riporti l’indirizzo del sito di provenienza e gli estremi del provvedimento.

È ammessa la riproduzione con stampa monocromatica in colore nero, tramite stampanti laser o altri dispositivi idonei a garantire chiarezza e intelligibilità nel tempo. È inoltre consentita la stampa purché siano rispettate la conformità grafica al modello approvato e la sequenza dei dati.

Presentazione della domanda: modalità e termine

La domanda deve essere presentata entro il 31 maggio 2019, per ciascuna controversia autonoma, ossia per ciascun singolo atto impugnato. La presentazione è esente da imposta di bollo ed è ammessa esclusivamente mediante trasmissione telematica.

La trasmissione può avvenire:

  • direttamente, da parte dei contribuenti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate;
  • tramite uno dei soggetti indicati all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del DPR 22 luglio 1998, n. 322;
  • presso uno degli uffici territoriali di una qualunque Direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate, che attesta la presentazione diretta e consegna la stampa del numero di protocollo.

Nel caso di trasmissione tramite intermediario, la domanda compilata e sottoscritta deve essere consegnata in tempo utile per consentire l’invio entro la scadenza. Non sono ammesse altre modalità, neppure a mezzo posta o tramite posta elettronica ordinaria o certificata.

Servizio telematico e adempimenti dell’intermediario

La trasmissione telematica deve essere effettuata mediante un servizio web accessibile gratuitamente dai canali Entratel o Fisconline attraverso il sito dell’Agenzia delle entrate. La data di disponibilità del servizio per la compilazione online e l’invio telematico sarà comunicata successivamente.

Il soggetto incaricato della trasmissione deve consegnare al contribuente:

  • copia della domanda predisposta con il prodotto informatico previsto;
  • il riquadro relativo all’impegno alla trasmissione telematica;
  • copia della comunicazione telematica dell’Agenzia delle entrate attestante la ricezione della domanda, che costituisce prova della presentazione.

La domanda, sottoscritta dal richiedente e dall’eventuale intermediario, deve essere conservata dal richiedente fino alla definitiva estinzione della controversia, insieme alla documentazione relativa ai versamenti effettuati in pendenza di giudizio o in sede di definizione agevolata, nonché, se pertinente, alla documentazione sulla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione.

Importi dovuti, rateazione e scadenze dei pagamenti

Il pagamento può avvenire:

  • in un’unica soluzione;
  • oppure in un massimo di venti rate trimestrali, nei limiti previsti dall’articolo 6 del DL n. 119/2018.

La rateazione non è ammessa se gli importi da versare non superano 1.000 euro. Il limite si riferisce all’importo netto dovuto, come specificato nelle istruzioni per la compilazione.

Le scadenze indicate sono le seguenti:

  • 31 maggio 2019, per il pagamento dell’importo netto dovuto o della prima rata;
  • 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ciascun anno, a partire dal 2019, per le rate successive.

Se una scadenza cade di sabato o di domenica, il pagamento è rinviato al primo giorno lavorativo successivo. Sulle rate successive alla prima maturano gli interessi legali dal 1° giugno 2019 fino alla data del versamento.

Per ciascuna controversia autonoma deve essere effettuato un versamento separato.

Divieto di compensazione e codici tributo

È espressamente esclusa la compensazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. I codici tributo per il versamento tramite modello F24 saranno istituiti con separata risoluzione dell’Agenzia delle entrate, che fornirà anche le istruzioni per la compilazione del modello.

Perfezionamento della definizione

La definizione si perfeziona con:

  • il pagamento integrale dell’importo netto dovuto oppure della prima rata;
  • la presentazione della domanda entro il termine del 31 maggio 2019 e con le modalità previste.

Se le somme oggetto di controversia sono anche interessate da definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del DL n. 148/2017, il perfezionamento è subordinato anche al versamento, entro il 7 dicembre 2018, delle residue somme dovute in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018, secondo il richiamo all’articolo 6, comma 7, del DL n. 119/2018 e al comma 21 dell’articolo 3 dello stesso decreto.

Se non vi sono importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

Motivazioni e finalità del provvedimento

Il provvedimento, emanato ai sensi del comma 15 dell’articolo 6 del DL n. 119/2018, attua le disposizioni sulla definizione agevolata delle liti tributarie pendenti con l’Agenzia delle entrate. La disciplina consente ai contribuenti di chiudere le vertenze mediante il pagamento di importi correlati al valore e allo stato della controversia, al netto di sanzioni e interessi, in relazione a giudizi non ancora definiti con pronuncia definitiva.

Riferimenti normativi richiamati

Tra i riferimenti richiamati figurano, tra gli altri:

  • decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, articoli 57, 62, 66, 67, comma 1, 68, comma 1, 71, comma 3, lettera a) e 73, comma 4;
  • decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000;
  • Statuto dell’Agenzia delle entrate, articoli 5, comma 1 e 6, comma 1;
  • Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, articolo 2, comma 1;
  • decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, articoli 6 e 7, commi 2, lettera b) e 3;
  • decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, articoli 17 e 19;
  • decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, articoli 8 e 15-bis;
  • decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, articolo 7, comma 1, lettera h);
  • decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;
  • decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, articolo 1, commi 6 e 8, lettera b), n. 2.

La pubblicazione del provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate sostituisce la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Testo integrale

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