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Provvedimento

Provvedimento del 14/02/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento stabilisce per il 2018 la riduzione forfetaria del cambio al 30% per determinati redditi di persone fisiche e di lavoro autonomo prodotti in franchi svizzeri a Campione d'Italia e/o in Svizzera, ai sensi dell'art. 188-bis TUIR. La misura è determinata dall'Agenzia delle Entrate, su parere conforme della Banca d'Italia, e tiene conto dell'andamento medio annuo del cambio franco svizzero/euro, fermo il limite minimo del 30% previsto dalla legge.

Riduzione forfetaria del cambio per il periodo d'imposta 2018 per Campione d'Italia

Riduzione forfetaria del cambio per Campione d’Italia – periodo d’imposta 2018

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate determina la misura della riduzione forfetaria del cambio da applicare, per il periodo d’imposta 2018, ai redditi prodotti in franchi svizzeri da soggetti legati al Comune di Campione d’Italia. La disciplina è adottata ai sensi dell’art. 188-bis del TUIR e dell’art. 1, comma 632, della legge n. 147/2013, come modificata dal decreto-legge n. 119/2018.

Oggetto e ambito di applicazione

La riduzione forfetaria del cambio riguarda:

  • i redditi, diversi da quelli di impresa, delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del Comune di Campione d’Italia;
  • i redditi di lavoro autonomo di professionisti con studio nel Comune di Campione d’Italia.

Tali redditi devono essere prodotti in franchi svizzeri:

  • nel territorio del Comune di Campione d’Italia;
  • e/o in Svizzera.

Misura determinata per il 2018

Per il periodo d’imposta 2018, la riduzione forfetaria del cambio è fissata nella misura del 30 per cento.

La determinazione è adottata:

  • ai sensi dell’art. 188-bis, comma 1, del TUIR;
  • in conformità al parere della Banca d’Italia;
  • entro il termine previsto per l’emanazione annuale del provvedimento, ossia il 15 febbraio di ciascun anno.

Base normativa e criteri di calcolo

Il provvedimento richiama il comma 632 dell’art. 1 della legge n. 147/2013, secondo cui la riduzione forfetaria:

  • può essere maggiorata o ridotta in misura pari allo scostamento percentuale medio annuale registrato tra franco svizzero ed euro;
  • non può comunque essere inferiore al 30 per cento.

Ai fini del calcolo sono considerate le medie annuali dei cambi comunicate dalla Banca d’Italia:

  • 2017: 1,1117;
  • 2018: 1,1550.

Lo scostamento medio annuale tra le due valute viene indicato come pari a +3,895 per cento. Pur osservandosi che tale andamento comporterebbe una diminuzione della riduzione forfetaria, il limite minimo legale impedisce di scendere sotto il 30 per cento.

Estensione ai redditi d’impresa richiamata in motivazione

Nella parte motivazionale viene ricordato che il comma 2 dell’art. 188-bis del TUIR prevede, per i redditi d’impresa, una riduzione forfetaria pari anch’essa al 30 per cento per:

  • imprese individuali;
  • società di persone;
  • società ed enti di cui all’art. 73, comma 1, lettere a), b) e c), del TUIR;
  • soggetti iscritti alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como;
  • soggetti aventi la sede sociale operativa o un’unità locale nel Comune di Campione d’Italia.

Il provvedimento precisa però che tale riduzione per i redditi d’impresa non è oggetto di aggiustamento in conseguenza del rinvio operato dal comma 632 dell’art. 1 della legge di stabilità 2014, che richiama esclusivamente il comma 1 dell’art. 188-bis del TUIR.

Motivazioni e iter istruttorio

Il direttore dell’Agenzia delle Entrate adotta il provvedimento sulla base delle attribuzioni normative richiamate nel testo e del conforme parere della Banca d’Italia, pervenuto con nota n. 0196363 del 13 febbraio 2019.

Riferimenti normativi essenziali richiamati nel provvedimento

Tra le principali fonti richiamate figurano:

  • art. 188-bis del DPR n. 917/1986 (TUIR);
  • art. 1, commi 631, 632 e 633, della legge n. 147/2013;
  • decreto-legge n. 119/2018, convertito dalla legge n. 136/2018;
  • legge n. 244/2007, art. 1, comma 361, per la pubblicazione sul sito dell’Agenzia in luogo della Gazzetta Ufficiale.

Pubblicazione ed efficacia

Il provvedimento è datato Roma, 14 febbraio 2019 e dispone che la pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tenga luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge n. 244/2007.

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