Provvedimento del 15/02/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento disciplina le modalità con cui l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti e della Guardia di Finanza informazioni su possibili anomalie relative a diverse tipologie di redditi non dichiarati o dichiarati solo in parte, per favorire la regolarizzazione spontanea mediante ravvedimento operoso.
Comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo su più categorie reddituali
Comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo su più categorie reddituali
Il provvedimento attua l’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e definisce le modalità con cui l’Agenzia delle entrate rende disponibili ai contribuenti elementi e informazioni utili a rilevare possibili omissioni o errori dichiarativi. L’obiettivo è favorire l’adempimento spontaneo, consentendo al contribuente di verificare i dati in possesso dell’Amministrazione e, se necessario, regolarizzare la propria posizione.
Ambito di applicazione e categorie reddituali interessate
L’Agenzia mette a disposizione informazioni concernenti possibili anomalie relative a diverse categorie di reddito, in particolare:
- redditi dei fabbricati derivanti dalla locazione non finanziaria di fabbricati, imponibili a tassazione ordinaria oppure, per opzione, in cedolare secca;
- redditi di lavoro dipendente e assimilati;
- assegni periodici;
- redditi di partecipazione, inclusi quelli derivanti da partecipazioni in società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria;
- redditi diversi;
- redditi di lavoro autonomo abituale e professionale, soggetti a tassazione ordinaria o ai regimi agevolati richiamati dal provvedimento;
- redditi di lavoro autonomo abituale e non professionale;
- redditi di capitale derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti a IRES, nonché proventi da associazione in մասնակցazione e cointeressenza e redditi di capitale corrisposti a soggetti residenti assoggettati a ritenuta d’acconto.
Le informazioni sono rese disponibili al contribuente per consentirgli una valutazione sulla correttezza dei dati detenuti dall’Agenzia e per permettere la rappresentazione di elementi, fatti e circostanze non conosciuti dall’Amministrazione e idonei a giustificare le anomalie segnalate.
Contenuto delle comunicazioni
Le comunicazioni contengono:
- l’identificativo della comunicazione;
- i dati presenti in Anagrafe tributaria riferibili ai contratti di locazione registrati, ai redditi corrisposti per le diverse categorie reddituali e ai dati delle operazioni rilevanti ai fini IVA comunicati ai sensi dell’articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78;
- gli estremi del modello di dichiarazione presentato, nel quale non risultano dichiarati in tutto o in parte i redditi percepiti;
- l’importo del reddito parzialmente o totalmente omesso.
Modalità di trasmissione al contribuente
L’Agenzia delle entrate trasmette la comunicazione agli indirizzi di posta elettronica certificata attivati dai contribuenti ai sensi delle norme richiamate nel provvedimento. Se l’indirizzo PEC non è attivo oppure non è registrato nel pubblico elenco INI-PEC, l’invio avviene per posta ordinaria.
Richiesta di informazioni e segnalazione di elementi non conosciuti
Il contribuente può chiedere chiarimenti o segnalare all’Agenzia elementi, fatti e circostanze non conosciuti dall’Amministrazione, anche tramite gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni. Le segnalazioni possono essere effettuate con l’assistenza dei CAM e degli Uffici delle Direzioni Provinciali dell’Agenzia, secondo le modalità indicate nella comunicazione. È inoltre prevista la trasmissione di documentazione tramite il canale CIVIS.
Disponibilità dei dati alla Guardia di Finanza
I dati e gli elementi oggetto delle comunicazioni sono resi disponibili alla Guardia di Finanza tramite strumenti informatici.
Regolarizzazione e ravvedimento operoso
I contribuenti che abbiano avuto conoscenza degli elementi e delle informazioni rese disponibili dall’Agenzia possono regolarizzare errori e omissioni mediante:
- ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;
- presentazione di dichiarazione integrativa ai sensi dell’articolo 2, comma 8, del DPR 22 luglio 1998, n. 322;
- versamento delle maggiori imposte dovute, dei relativi interessi e delle sanzioni per infedele dichiarazione in misura ridotta in funzione del tempo trascorso.
Il provvedimento precisa che tale possibilità resta ferma anche se la violazione è già stata constatata o sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di controllo, purché non sia stata notificata una formale liquidazione, irrogazione sanzioni o un atto di accertamento, e non siano stati ricevuti gli avvisi di irregolarità o gli esiti del controllo formale richiamati nel testo.
Finalità e motivazione dell’intervento
La disciplina è adottata in attuazione della previsione legislativa che demanda a un provvedimento del Direttore dell’Agenzia l’individuazione delle modalità di messa a disposizione degli elementi e delle informazioni al contribuente e alla Guardia di Finanza. Il provvedimento chiarisce che le informazioni fornite sono finalizzate a consentire il rimedio spontaneo a eventuali errori od omissioni dichiarativi.
Riferimenti normativi richiamati
Il testo richiama, tra gli altri, i principali riferimenti normativi relativi a:
- attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate;
- disciplina delle imposte sui redditi, dell’IVA e delle sanzioni amministrative tributarie;
- modalità di presentazione delle dichiarazioni e di trasmissione telematica;
- istituzione della posta elettronica certificata e dell’INI-PEC;
- regole sulla cedolare secca, sui regimi agevolati del lavoro autonomo e sul ravvedimento operoso;
- legge 23 dicembre 2014, n. 190, quale base normativa del provvedimento.
Pubblicazione ed efficacia
Il provvedimento è datato Roma, 15 febbraio 2019, ed è sottoscritto digitalmente dal Direttore dell’Agenzia, Antonino Maggiore. È inoltre precisato che la pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
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