Risposta n. 22 del 13/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl contribuente ha applicato il tetto complessivo di 5.000.000 euro calcolato sull'utile ante-scissione e lo ha ripartito proporzionalmente tra scissa e beneficiaria (es. 4.144.544,36 euro alla scissa e 855.455,64 euro alla beneficiaria), considerando la restante parte dell'utile ai fini dell'ACE ordinaria.
Determinazione del limite del patrimonio netto per la fruizione della Super ACE (art.19, comma 2 D.L. 73/2021) nel contesto di una scissione proporzionale ex art.173 TUIR
Il quesito
Se, in caso di scissione proporzionale con ripartizione del patrimonio e degli utili 2020 tra scissa e beneficiaria, sia corretto ripartire il limite massimo di 5.000.000 euro relativo alla Super ACE in proporzione alle quote di patrimonio attribuite (es. ~83% alla scissa e ~17% alla beneficiaria).
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia rileva che l'incremento di capitale proprio ripartito tra scissa e beneficiaria è soggetto al limite di 5.000.000 euro, ma tale limite va applicato in modo autonomo per ciascun soggetto beneficiario: entrambe le società possono determinare la propria Super ACE fino al massimo di 5 milioni in funzione delle variazioni del loro patrimonio netto post-scissione. In sostanza la scissione incide sulla ripartizione degli incrementi, ma non comporta la suddivisione del singolo tetto di 5 milioni tra le parti.
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