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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06267/2025 del 09/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'Amministrazione finanziaria pretendeva l'imposta di registro sull'ordinanza di assegnazione emessa dal giudice dell'esecuzione in una procedura di pignoramento presso terzi. Il professionista aveva proposto ricorso sostenendo di non essere legittimato passivo al pagamento dell'imposta, perché non sarebbe stato parte del giudizio esecutivo, ma solo difensore antistatario della creditrice procedente. La CTR, però, aveva ritenuto dovuta l'imposta a suo carico; contro tale decisione il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, deducendo violazione dell'art. 57 d.P.R. 131/1986 e degli artt. 93 e 100 c.p.c., per carenza di legittimazione passiva.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo perché, dai fatti accertati dal giudice di merito e non contestati, il legale aveva azionato esecutivamente non solo il credito della cliente, ma anche il proprio credito professionale liquidato come difensore antistatario; l'ordinanza di assegnazione aveva attribuito al creditore le somme dovute dal terzo pignorato e al difensore le spese di lite liquidate. In tale situazione, ai sensi dell'art. 57 d.P.R. 131/1986, sono tenute al pagamento dell'imposta di registro tutte le parti in causa, intese come tutti i soggetti che hanno partecipato al giudizio e nei cui confronti il provvedimento esplica effetti. La Corte ha richiamato il proprio orientamento secondo cui, nell'ipotesi di ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. con attribuzione al difensore antistatario, la legittimazione del procuratore alla registrazione deriva dal titolo esecutivo, pur gravando le spese ex lege sul debitore esecutato come spese di esecuzione. Confermata quindi la condanna alle spese di legittimità e l'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 57 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    Ai fini dell'imposta di registro sono tenute al pagamento tutte le parti in causa, intese come i soggetti che hanno partecipato al giudizio e nei cui confronti la pronuncia produce effetti sulla sfera giuridica; la norma tutela l'erario rafforzando la riscossione, ferma la rivalsa verso il soggetto civilmente obbligato.

  • art. 93 c.p.c.

    È richiamato dal ricorrente a sostegno della dedotta carenza di legittimazione passiva, ma la censura viene respinta perché non incide sulla soggezione all'imposta di registro nella fattispecie concreta.

  • art. 100 c.p.c.

    È richiamato dal ricorrente per contestare l'interesse/legittimazione, ma la Corte esclude che ciò impedisca la debenza dell'imposta di registro da parte del soggetto che ha partecipato al giudizio esecutivo e ne ha tratto effetti.

  • art. 553 c.p.c.

    L'ordinanza di assegnazione resa all'esito del pignoramento presso terzi costituisce il titolo dal quale deriva anche la legittimazione del difensore antistatario alla registrazione.

  • art. 95 c.p.c.

    Le spese liquidate al difensore antistatario sono considerate spese di esecuzione e gravano ex lege sul debitore esecutato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È il parametro richiamato per determinare l'ulteriore importo dovuto in caso di soccombenza del ricorrente.

Massime di principio

  • In materia di imposta di registro, la nozione di "parti in causa" comprende tutti i soggetti che hanno partecipato al giudizio e che risultano incisi dagli effetti della decisione, non solo le parti sostanziali in senso stretto.
  • Quando un'ordinanza di assegnazione emessa all'esito di pignoramento presso terzi attribuisce somme anche al difensore antistatario, quest'ultimo può essere considerato soggetto legittimato alla registrazione del provvedimento e alla relativa soggezione tributaria.
  • La presenza di una distrazione delle spese o di una liquidazione in favore del difensore antistatario non esclude che le spese siano, ex lege, poste a carico del debitore esecutato come spese di esecuzione.
  • La finalità dell'art. 57 d.P.R. 131/1986 è rafforzare la posizione dell'Erario nella riscossione dell'imposta, restando salva la rivalsa tra i coobbligati nei rapporti interni.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneEspropriazione presso terziTitolo esecutivo
RamiTributiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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