Cassazione Penale, Sentenza n. 13589/2025 del 08/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'atto di appello non era accompagnato dalla dichiarazione o elezione di domicilio prevista dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. (alla data applicabile), per cui la Corte d'appello ha dichiarato l'appello inammissibile. I ricorrenti hanno lamentato violazione di legge e vizio di motivazione: dopo il primo grado avevano nominato nuovo difensore confermando il luogo delle notifiche e ritenevano che nell'atto di nomina fosse comunque chiaro e determinato il domicilio eletto; hanno inoltre richiamato successiva giurisprudenza (Sezioni Unite) ritenendo più favorevole l'interpretazione. Il motivo centrale è quindi la mancata o formale inesistenza dell'elezione di domicilio nell'atto di impugnazione e la conseguente inammissibilità dell'appello.
La decisione
I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. La Corte ha ritenuto corretta la valutazione secondo cui la mera indicazione della residenza nell'atto di nomina del difensore, senza espressa elezione di domicilio o richiamo specifico e individuabile di una precedente elezione riportata nel fascicolo, non soddisfa i requisiti di cui all'art. 581, comma 1-ter. Conseguentemente è stata disposta l'esecuzione del provvedimento impugnato e i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali, alla rifusione delle spese di giudizio della parte civile Cariello Luciano liquidate in euro 3.000 oltre accessori e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024; applicabile alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024
La previsione va intesa nel senso che l'impugnazione è sufficiente se contiene un richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e indica la sua collocazione nel fascicolo, in modo da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo per la notificazione; la mera indicazione della residenza nell'atto di nomina del difensore non equivale a valida elezione di domicilio
art. 162, cod. proc. pen.
L'elezione di domicilio è un atto personale a forma vincolata che deve compiersi secondo le forme indicate da questa norma; ciò giustifica la valutazione che la semplice indicazione della residenza nell'atto di nomina non sia sufficiente
Ordinanza/decisione Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 24 ottobre 2024
"è sufficiente che l'impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione"
La Suprema Corte ha precisato che non è necessario ripetere integralmente la dichiarazione di domicilio nell'atto di impugnazione se l'atto contiene un richiamo chiaro e la puntuale indicazione della collocazione nel fascicolo; la regola è tuttavia rigorosa sulla chiarezza e rintracciabilità
Sez. 2, n. 8397 del 10/11/2015 (Crosasso e altro), Rv. 266070
Precedente di legittimità che afferma che la mera indicazione della residenza nell'atto di nomina del difensore non costituisce valida dichiarazione di domicilio
Massime di principio
- Per proporre impugnazioni valide quando è richiesta l'elezione di domicilio, l'atto di impugnazione deve contenere o l'elezione formale del domicilio oppure un richiamo espresso, specifico e immediatamente rintracciabile di una precedente elezione di domicilio e della sua collocazione nel fascicolo
- La semplice indicazione della residenza nell'atto di nomina del difensore non sostituisce l'elezione di domicilio: l'elezione è atto personale e a forma vincolata
- Se si nomina un nuovo difensore dopo il primo grado, è opportuno che l'imputato dichiari/esprima nuovamente e formalmente l'elezione di domicilio o che l'atto di appello richiami in modo preciso la precedente elezione presente nel fascicolo
- La mancata osservanza di queste formalità può comportare l'inammissibilità dell'impugnazione e sanzioni economiche (spese processuali e somme alla Cassa delle ammende)
- In caso di dubbio, indicare nell'atto di impugnazione l'indirizzo preciso del domicilio eletto e la collocazione documentale (data/atto/fascicolo) riduce il rischio di eccezioni formali
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 8 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 13522/2025 del 08/04/2025
- Sentenza penale · 8 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 13524/2025 del 08/04/2025
- Sentenza penale · 8 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 13525/2025 del 08/04/2025
- Sentenza penale · 8 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 13526/2025 del 08/04/2025
- Sentenza penale · 8 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 13527/2025 del 08/04/2025
- Sentenza penale · 8 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 13528/2025 del 08/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →