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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18676/2024 del 09/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietari)

La controversia

La controversia nasce da manifestazioni culturali e spettacoli organizzati periodicamente in estate dal Comune in una piazza del centro abitato. I proprietari di immobili affacciati sulla piazza hanno lamentato che il montaggio del palco e lo svolgimento degli spettacoli, protratti fino a tarda notte, provocavano rumori superiori alla normale tollerabilità, rendendo difficile il soggiorno e pregiudicando il godimento della loro abitazione estiva. In primo grado, all'esito di consulenza tecnica e prova testimoniale, il giudice ha accertato il superamento dei limiti di tollerabilità e ha liquidato un risarcimento equitativo di 1.000 euro ciascuno. La corte d'appello ha rigettato l'appello principale del Comune e accolto quello incidentale dei privati, aumentando il risarcimento a 3.000 euro ciascuno. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato l'erronea applicazione del DPCM del 1997 e dell'art. 844 c.c., sostenendo che il DPCM riguardava attività produttive e non manifestazioni culturali, e che il regolamento comunale del 2004 consentiva per tali eventi livelli fino a 70 decibel; inoltre ha contestato la liquidazione e la stessa sussistenza del danno non patrimoniale. Con il secondo motivo ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che la corte territoriale non avrebbe considerato l'interesse pubblico allo svolgimento delle manifestazioni, che secondo il ricorrente avrebbe potuto giustificare una deroga al limite di tollerabilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e, comunque, ha rigettato le censure nel merito. Ha ritenuto infondata la doglianza relativa ai limiti acustici, osservando che i parametri regolamentari e il DPCM richiamato non escludono la necessità di valutare in concreto la tollerabilità delle immissioni ai sensi dell'art. 844 c.c., avuto riguardo a luoghi, orari, caratteristiche della zona e abitudini degli abitanti. Ha inoltre ribadito che anche un ente pubblico è soggetto al divieto di immissioni intollerabili e può essere condannato sia al risarcimento del danno sia al facere necessario a ricondurre le emissioni entro la soglia consentita. Quanto alla censura sul danno, ha rilevato che la contestazione era generica e apodittica. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché il tema dell'interesse pubblico era stato già esaminato dal giudice di merito, il quale aveva correttamente affermato che esso non può sacrificare oltre il limite della normale tollerabilità il diritto del privato; la valutazione comparativa tra interessi contrapposti e il giudizio di tollerabilità restano apprezzamenti di merito non sindacabili in cassazione. Le spese sono state poste a carico del ricorrente ed è stato dato atto dei presupposti per il contributo unificato დამატivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 844 c.c.

    la tollerabilità delle immissioni va valutata in concreto, caso per caso, considerando le caratteristiche dei luoghi, gli orari, la zona e le abitudini degli abitanti; i limiti regolamentari o tecnici non sono di per sé निर्णisivi

  • DPCM 1997

    il richiamo a tale parametro tecnico non esclude l'applicazione del criterio civilistico della normale tollerabilità; il giudice di merito ha usato il metodo comparativo e non una mera applicazione automatica del decreto

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    norma richiamata come fonte dell'inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. 115/2002

Massime di principio

  • In tema di immissioni rumorose, i limiti fissati da regolamenti o da parametri tecnici non hanno valore assoluto, poiché la normale tollerabilità deve essere accertata dal giudice in concreto sulla base delle caratteristiche dei luoghi, degli orari, della destinazione della zona e delle abitudini degli abitanti.
  • Anche un ente pubblico, quando pone in essere attività materiali idonee a produrre immissioni intollerabili da aree pubbliche, è soggetto al principio del neminem laedere e può essere condannato al risarcimento del danno e alle misure necessarie a ricondurre le immissioni entro la soglia di tollerabilità.
  • L'esistenza di un interesse pubblico allo svolgimento dell'attività rumorosa non legittima, di per sé, il superamento della normale tollerabilità, ma rileva solo nell'ambito del giudizio comparativo rimesso al giudice di merito.
  • In cassazione non è censurabile la valutazione di merito sulla tollerabilità delle immissioni, se la questione è stata esaminata dal giudice di merito; è invece inammissibile la doglianza che si limiti a contestare in modo generico la prova o la quantificazione del danno senza indicare specifiche violazioni di criteri legali.

Come è indicizzato

MaterieProprietàSpese di lite
RamiDiritti realiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiNesso di causalitàOnere della prova

Testo integrale

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