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Provvedimento

Deliberazione n. 536 del 14/07/2026

Provvedimento del 14 luglio 2026

Garante Privacy536

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ha ratificato i provvedimenti urgenti adottati l’8 luglio 2026 nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC a seguito della segnalazione di una persona interessata, ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy. Le società devono impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale sessualmente esplicito segnalato, trasmesso in formato hash, e conservare per dodici mesi eventuale materiale acquisito in chiaro esclusivamente per finalità probatorie e con misure idonee a evitare l’identificazione diretta degli interessati.

Ratifica delle misure urgenti ordinate a Facebook, Instagram e Telegram per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato

Ratifica delle misure urgenti contro la diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito

Il provvedimento del 14 luglio 2026 riguarda la ratifica, da parte del Garante, delle misure urgenti adottate nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC per impedire la possibile diffusione di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato. L’intervento è stato avviato a seguito della segnalazione di una persona interessata e si colloca nell’ambito della disciplina del cosiddetto "revenge porn".

Base normativa e competenza del Garante

Il Garante richiama l’art. 144-bis del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.l. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito dalla l. 3 dicembre 2021, n. 205. La disposizione consente a chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, che abbia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, possano essere inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi senza consenso attraverso piattaforme digitali, di effettuare una segnalazione al Garante.

Ai sensi della medesima disposizione, l’Autorità deve decidere entro quarantotto ore dal ricevimento della segnalazione, ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice privacy.

Segnalazione e piattaforme coinvolte

La persona interessata ha comunicato all’Ufficio del Garante di trovarsi in una delle situazioni previste dall’art. 144-bis del Codice e ha chiesto un intervento nei confronti delle piattaforme Facebook, Instagram e Telegram.

Provvedimenti urgenti dell’8 luglio 2026

L’art. 33-bis del regolamento del Garante del 4 aprile 2019, n. 1, introdotto dalla deliberazione n. 33 del 27 gennaio 2022, attribuisce al dirigente del Dipartimento competente il potere di adottare in via d’urgenza un provvedimento volto a impedire l’eventuale diffusione del materiale oggetto della segnalazione, fatta salva la successiva ratifica del Garante.

Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis del Codice, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato le determinazioni nn. 354 e 355 dell’8 luglio 2026, trasmesse alle società mediante note della stessa data.

Le misure hanno previsto:

  • l’ingiunzione a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale segnalato, trasmesso in formato hash;
  • la prescrizione di conservare per dodici mesi, decorrenti dal ricevimento del provvedimento, l’eventuale materiale della segnalazione acquisito in chiaro dalle piattaforme;
  • la limitazione della conservazione alla sola finalità probatoria;
  • l’obbligo di utilizzare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
  • l’obbligo di comunicare tempestivamente all’Autorità le misure adottate per garantire tale protezione.

Ratifica dei provvedimenti d’urgenza

Esaminate le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e la documentazione agli atti, il Garante, con provvedimento del 14 luglio 2026, ha ratificato i provvedimenti nn. 354 e 355 adottati d’urgenza dal dirigente l’8 luglio 2026.

La ratifica è stata disposta ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019. Il testo non indica l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, né introduce ulteriori prescrizioni rispetto alle misure urgenti già adottate.

Punti principali

Segnalazione ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy

La persona interessata ha segnalato il rischio di invio, cessione, pubblicazione o diffusione senza consenso di registrazioni, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati, chiedendo l’intervento del Garante nei confronti di Facebook, Instagram e Telegram.

Misure urgenti adottate dal dirigente

L’8 luglio 2026 il dirigente competente ha ingiunto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale segnalato, trasmesso alle piattaforme in formato hash.

Conservazione a fini probatori

Alle società è stata prescritta la conservazione per dodici mesi dell’eventuale materiale acquisito in chiaro, esclusivamente a fini probatori, mediante misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con tempestiva comunicazione delle misure adottate all’Autorità.

Ratifica del Garante

Ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento del Garante n. 1/2019, il Garante ha ratificato i provvedimenti urgenti nn. 354 e 355 dell’8 luglio 2026.

Come è indicizzato

Materierevenge porndiritti dell'interessatopiattaforme digitalicyberbullismo

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