Cassazione Civile, Ordinanza n. 12433/2025 del 10/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte non ha esaminato i sette motivi di ricorso perché ha preso atto della conciliazione intervenuta tra le parti e dell'avvenuto adempimento degli obblighi pattuiti. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese di lite per l'intero processo e ha escluso la debenza del c.d. doppio contributo.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'IRAP 2012, con cui l'Amministrazione finanziaria contestava alla società la congruità dei prezzi di trasferimento applicati in operazioni infragruppo aventi ad oggetto il diritto di utilizzo della capacità di una Merchant Line per il trasporto di energia elettrica tra Italia e Svizzera. La contribuente aveva prima esperito senza esito positivo il procedimento di accertamento con adesione, poi aveva impugnato l'atto dinanzi alla CTP di Milano, che aveva respinto il ricorso. Anche la CTR Lombardia aveva confermato la decisione di primo grado. La società aveva quindi proposto ricorso per cassazione con sette motivi. Nelle more del giudizio di legittimità, tuttavia, le parti avevano raggiunto un accordo conciliativo; la società aveva depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso e prova dell'avvenuto pagamento degli importi concordati, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese. Anche l'Agenzia delle Entrate aveva comunicato la stipula della transazione e l'adempimento dei versamenti pattuiti, aderendo alla richiesta di cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di cassazione, le parti documentano di avere conciliato la lite e di avere dato esecuzione agli accordi transattivi, la Corte non deve esaminare i motivi di ricorso e deve dichiarare l'estinzione del giudizio con cessazione della materia del contendere.
- La sopravvenuta definizione transattiva della controversia consente al giudice di legittimità di accogliere la richiesta congiunta di compensazione integrale delle spese di lite, in considerazione dell'andamento complessivo del processo e della ragione della decisione.
- La pronuncia di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere esclude la regolazione del c.d. doppio contributo unificato.
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