DECRETO LEGISLATIVO 24 febbraio 2012, n. 20
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante codice dell'ordinamento militare, a norma dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDecreto legislativo che modifica ampiamente il D.Lgs. 15 marzo 2010, n.66 (ordinamento militare): rimodula l'organizzazione delle Forze armate e degli stati maggiori, disciplina il servizio di assistenza spirituale, attribuisce funzioni in materia di bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici, riorganizza la sanità militare, regola reclutamento, formazione, avanzamenti e aspettative, disciplina APR (droni) <20 kg, patrimonio abitativo della Difesa, gestione logistica e obblighi ambientali per navi militari. Contiene termini di attuazione (es. piano patrimoniale entro il 31 marzo annuale) e rettifiche tecniche e finanziarie per il periodo 2009-2021.
Modifiche al codice dell'ordinamento militare (D.Lgs. 15/03/2010, n.66)
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