DECRETO LEGISLATIVO 29 marzo 2012, n. 49
Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto disciplina per le università statali la programmazione economico-finanziaria triennale, i piani del personale, i limiti a spese di personale e indebitamento, il costo standard per studente e la valutazione delle politiche di reclutamento. Il costo standard per studente è stato però dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale; il resto della disciplina resta rilevante, con applicazione legata ai trienni e ai limiti annuali previsti.
Sostenibilità finanziaria e reclutamento delle università statali
Sostenibilità finanziaria e programmazione delle università statali
Il decreto definisce un quadro di regole per assicurare la sostenibilità economico-finanziaria degli atenei statali, incidendo su bilanci, personale, indebitamento e criteri di riparto delle risorse ministeriali. La disciplina è costruita in funzione di controlli periodici e di limiti quantitativi alla spesa.
Ambito di applicazione e definizioni
Le disposizioni si applicano a tutte le università italiane statali, compresi gli istituti universitari a ordinamento speciale. Ai fini del decreto, per Ministero si intende il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca; per università o ateneo le istituzioni universitarie statali; per ANVUR l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca; per FFO il Fondo di finanziamento ordinario delle università; per Fondo per la programmazione del sistema universitario il relativo fondo previsto dalla legge n. 537 del 1993.
Piano economico-finanziario triennale
Le università devono predisporre, obbligatoriamente a decorrere dal 2014, un bilancio unico di previsione triennale composto da budget economico e budget degli investimenti, secondo la disciplina contabile delle università. Nella formazione del bilancio devono essere considerati i piani triennali del personale e i programmi triennali adottati per la programmazione universitaria, nel rispetto dei limiti previsti dal decreto.
Programmazione triennale del personale
Gli atenei devono adottare piani triennali per il reclutamento di personale docente, ricercatore, dirigente e tecnico-amministrativo, compresi i collaboratori ed esperti linguistici, sia a tempo indeterminato sia determinato. La programmazione deve tenere conto del fabbisogno effettivo, del funzionamento delle attività e della sostenibilità della spesa.
Nel primo triennio successivo all’entrata in vigore del decreto erano previsti specifici indirizzi:
- contenere entro il 50% la quota di professori di prima fascia rispetto al totale dei professori di I e II fascia;
- per alcune annualità, prevedere il reclutamento di ricercatori di tipo previsto dalla legge n. 240 del 2010 in misura coerente con la sostenibilità dell’organico docente;
- per il triennio 2015-2017, in deroga, il numero dei ricercatori reclutati non poteva essere inferiore alla metà dei professori di prima fascia reclutati nel medesimo periodo, nei limiti delle risorse disponibili.
Tali parametri non si applicano agli istituti universitari a ordinamento speciale per le loro peculiarità.
I piani sono adottati annualmente dal consiglio di amministrazione e aggiornati in sede di approvazione del bilancio unico di previsione. La programmazione triennale è comunicata annualmente al Ministero per via telematica entro il termine fissato con provvedimento ministeriale ed è condizione necessaria per bandire concorsi e procedere ad assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato di ricercatori.
Gli indirizzi per ciascun triennio successivo sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro i sei mesi precedenti la scadenza del triennio; per il triennio 2016-2018 il termine è stato prorogato al 30 aprile 2016.
Limite massimo alle spese di personale
Il limite alle spese di personale è determinato tramite un indicatore che rapporta le spese complessive di personale ai contributi statali per il funzionamento e alle entrate da tasse, soprattasse e contributi universitari.
Le spese di personale comprendono, al netto di specifiche entrate esterne, gli assegni fissi del personale docente e ricercatore, del personale dirigente, tecnico-amministrativo e dei collaboratori linguistici, il trattamento del direttore generale, i fondi per la contrattazione integrativa e i contratti di insegnamento. Sono escluse dal calcolo le spese per alcuni contratti di ricerca previsti dalla legge n. 240 del 2010, con specifiche eccezioni per determinate tipologie transitorie di ricercatore a tempo determinato.
Le entrate da finanziamenti esterni rilevano solo se sorrette da norme, accordi o convenzioni approvati dal consiglio di amministrazione e se destinate, a seconda dei casi, a coprire il costo dei posti di professore o ricercatore a tempo determinato oppure spese per personale a tempo determinato e contratti di insegnamento.
Il valore massimo dell’indicatore è fissato all’80%. Il Ministero verifica annualmente il rispetto del limite entro marzo, con riferimento al 31 dicembre dell’anno precedente, e comunica gli esiti agli atenei e al MEF. Il collegio dei revisori vigila sul rispetto delle regole di calcolo.
Limite massimo alle spese per indebitamento
Le università statali possono contrarre mutui e altre forme di indebitamento solo per spese di investimento. Le operazioni di tesoreria o copertura finanziaria corrente che non comportano nuove risorse non sono considerate ai fini dell’indicatore, ma devono essere comunicate al Ministero entro 15 giorni con le ragioni della necessità.
L’indicatore di indebitamento è calcolato rapportando l’onere annuo complessivo di ammortamento, al netto dei contributi statali per investimento ed edilizia, alla base formata dai contributi statali di funzionamento e dalle entrate da tasse e contributi universitari, al netto delle spese di personale e dei fitti passivi.
Il limite massimo è fissato al 15%. Anche in questo caso il Ministero effettua il calcolo annuale e ne comunica gli esiti entro marzo; il collegio dei revisori vigila sul rispetto del limite.
Effetti del superamento dei limiti su personale e indebitamento
Per l’anno 2012 e, in base al sistema descritto, in relazione ai valori degli indicatori rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente, le facoltà assunzionali sono differenziate:
- atenei con indicatore spese di personale pari o superiore all’80% e indebitamento superiore al 10%: assunzioni e ricercatori a tempo determinato nei limiti del 10% della spesa del personale cessato;
- atenei con indicatore spese di personale pari o superiore all’80% e indebitamento non superiore al 10%: assunzioni nei limiti del 20% della spesa del personale cessato;
- atenei con indicatore spese di personale inferiore all’80%: assunzioni nei limiti del 20% della spesa del personale cessato, aumentabile del 15% del margine calcolato secondo la formula prevista dal decreto, fermo restando il rispetto delle ulteriori norme sui tetti di spesa.
Gli atenei con indebitamento pari o superiore al 15% non possono contrarre nuovi mutui o altre forme di indebitamento con oneri a carico del bilancio. Gli atenei con indebitamento superiore al 10% o spesa di personale superiore all’80% possono assumere ulteriori forme di indebitamento solo previa approvazione del bilancio unico d’esercizio e predisposizione di un piano di sostenibilità finanziaria, da trasmettere al Ministero e al MEF entro 15 giorni dalla delibera.
Sono sempre consentite:
- le assunzioni riservate alle categorie protette;
- le assunzioni o contratti coperti da finanziamenti esterni secondo le regole indicate;
- l’indebitamento integralmente coperto da finanziamenti esterni.
Le procedure o assunzioni effettuate in violazione delle regole comportano responsabilità erariale per gli organi che le hanno deliberate e penalizzazioni nell’assegnazione del FFO dell’anno successivo.
Costo standard unitario di formazione per studente in corso
Il decreto introduce il costo standard unitario di formazione per studente in corso, definito come costo di riferimento del singolo studente iscritto entro la durata normale del corso, tenendo conto della tipologia del corso, delle dimensioni dell’ateneo e del contesto economico, territoriale e infrastrutturale.
La determinazione era demandata a un decreto ministeriale, di concerto con il MEF e sentita l’ANVUR, da adottare entro 90 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento. La disciplina individuava le principali voci di costo didattiche, organizzative, infrastrutturali e ulteriori.
Tuttavia, il relativo articolo è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 104 del 2017; pertanto non è più applicabile.
Valutazione delle politiche di reclutamento
Le politiche di reclutamento degli atenei sono valutate sulla base di diversi indicatori, tra cui:
- produzione scientifica maturata dopo la presa di servizio o il passaggio di ruolo/fascia;
- quota di ricercatori a tempo determinato che non hanno svolto l’intero percorso di dottorato o specializzazione nell’ateneo di reclutamento;
- quota di professori reclutati da altri atenei;
- quota di docenti e ricercatori responsabili scientifici di progetti di ricerca comunitari o internazionali;
- grado di internazionalizzazione del corpo docente;
- struttura e rapporti dell’organico del personale docente, ricercatore, dirigente e tecnico-amministrativo.
Periodo di riferimento, ponderazione dei criteri e parametri applicativi sono stabiliti dall’ANVUR entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto.
Programmazione finanziaria triennale del Ministero
Il Ministro, con decreto da emanare entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto legislativo e valido almeno per un triennio, individua le percentuali del FFO da ripartire in relazione al costo standard per studente, ai risultati della didattica, della ricerca, delle politiche di reclutamento e agli interventi perequativi.
La disposizione relativa al costo standard è stata parzialmente dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale, limitatamente alle parole riferite a tale criterio.
Abrogazioni e clausola finanziaria
Dal momento di entrata in vigore del decreto sono abrogate alcune disposizioni previgenti in materia di finanziamento e organizzazione universitaria, tra cui specifiche norme della legge n. 449 del 1997, del decreto-legge n. 180 del 2008, della legge n. 311 del 2004, della legge n. 168 del 1989 e della legge n. 430 del 1991.
L’attuazione del decreto deve avvenire nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
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