DECRETO LEGISLATIVO 29 marzo 2012, n. 68
Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto disciplina il sistema integrato per il diritto allo studio universitario e AFAM, definendo prestazioni essenziali, borse di studio, requisiti di accesso, esoneri contributivi, controlli e collaborazioni studentesche. Regola inoltre strutture residenziali e riconoscimento dei collegi universitari di merito. Prevede disposizioni transitorie sulle borse e sui requisiti fino all’adozione dei decreti attuativi; l’estratto si interrompe durante la disciplina dell’accreditamento.
Diritto allo studio universitario e riconoscimento dei collegi universitari di merito
Diritto allo studio universitario e collegi universitari di merito
Il decreto organizza gli strumenti e i servizi per rimuovere gli ostacoli economici e sociali all’accesso e alla frequenza dell’istruzione superiore, individuando livelli essenziali delle prestazioni (LEP) da garantire uniformemente sul territorio nazionale. Disciplina inoltre le strutture residenziali universitarie e i requisiti per il riconoscimento e l’accreditamento dei collegi universitari di merito.
Ambito di applicazione e destinatari
Le disposizioni riguardano università e istituti universitari statali e non statali legalmente riconosciuti, istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e, per i corsi indicati, scuole superiori per mediatori linguistici abilitate al rilascio di titoli equipollenti ai diplomi di laurea.
Sono destinatari degli strumenti e dei servizi gli studenti iscritti ai corsi di istruzione superiore nella regione o provincia autonoma in cui ha sede legale l’istituzione. I LEP sono destinati agli iscritti in possesso dei requisiti di eleggibilità, con parità di trattamento indipendentemente dalla regione o provincia autonoma di provenienza. Studenti stranieri, apolidi e rifugiati politici accedono secondo la normativa vigente.
È garantita la più ampia libertà di scelta nella fruizione dei servizi, secondo modalità definite dagli enti competenti; gli interventi possono essere erogati anche tramite voucher.
Competenze e servizi per gli studenti
Lo Stato determina i LEP; regioni e province autonome disciplinano e attivano gli interventi di diritto allo studio e possono ampliare i servizi nei limiti delle risorse di bilancio. Università e istituzioni AFAM organizzano, nei limiti delle proprie risorse, orientamento e tutorato, agevolazioni per la frequenza e lo studio, attività culturali, sportive e ricreative, informazione sulle opportunità di formazione e mobilità e sostegno alle attività formative autogestite dagli studenti. Possono favorire l’apertura serale e festiva di biblioteche, laboratori e sale studio e gli scambi con istituzioni italiane e straniere.
Gli strumenti individuati comprendono servizi abitativi e di ristorazione, orientamento e tutorato, attività a tempo parziale, trasporti, assistenza sanitaria, accesso alla cultura, mobilità internazionale, materiale didattico e ulteriori servizi definiti dagli enti competenti. Per gli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, in possesso dei requisiti, il sostegno al pieno successo formativo è assicurato tramite la borsa di studio.
Regioni, province autonome, università e istituzioni AFAM possono disciplinare prestiti d’onore per studenti con requisiti di merito, prestando garanzie sussidiarie e corrispondendo quote di interesse secondo criteri definiti con decreto ministeriale. Per gli studenti eleggibili alla borsa iscritti a laurea magistrale, dottorato o dal quarto anno di laurea magistrale a ciclo unico è possibile un prestito aggiuntivo a condizioni agevolate, fino a un importo pari alla borsa e con modalità di restituzione agevolate. Gli iscritti a master, corsi di perfezionamento e scuole di specializzazione possono accedere ai prestiti d’onore.
Borse di studio e livelli essenziali delle prestazioni
La borsa è attribuita per concorso agli studenti che si iscrivono entro il termine del bando e possiedono i requisiti di eleggibilità, senza limitazioni legate al numero di anni trascorsi dal conseguimento del titolo precedente. La concessione è assicurata agli aventi diritto nei limiti delle risorse disponibili nello stato di previsione del Ministero.
L’importo standard è differenziato in base alla condizione abitativa e considera i costi essenziali di mantenimento agli studi, stimati su undici mesi per uno studente con ISEEU fino al 20% oltre il limite massimo previsto per l’eleggibilità. Le voci considerate sono:
- materiale didattico, compresi libri, strumenti indispensabili, computer e dispositivi o servizi necessari per la connessione dati;
- trasporti urbani ed extraurbani, facendo riferimento agli abbonamenti pubblici più economici; per i fuori sede si computano anche due viaggi annui verso la sede di origine;
- ristorazione: due pasti giornalieri per i fuori sede e un pasto per gli studenti in sede e pendolari;
- alloggio per i fuori sede, inclusi affitto di stanza doppia o residenza e oneri accessori, sulla base dei canoni medi locali;
- accesso a eventi culturali nella città sede dell’ateneo, per il completamento del percorso formativo.
La borsa è prevista anche per gli iscritti ai corsi di istruzione superiore nelle scienze della difesa e della sicurezza, esclusi gli allievi delle Accademie militari per ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza e degli altri istituti militari di istruzione superiore.
Un decreto ministeriale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza Stato-regioni e sentito il Consiglio nazionale degli studenti universitari, deve determinare l’importo, i criteri di riparto del fondo integrativo statale e i requisiti di eleggibilità. Il decreto va adottato entro un anno dall’entrata in vigore e aggiornato ogni tre anni. In attesa e per i primi tre anni accademici dall’entrata in vigore, l’importo è determinato con decreto da adottare entro 90 giorni, in misura differenziata secondo condizione economica e abitativa.
L’assistenza sanitaria di base è garantita a tutti gli iscritti nella regione o provincia autonoma della sede di studio, anche se diversa da quella di residenza; i costi sono compensati tra le amministrazioni territoriali secondo le procedure vigenti sulla mobilità sanitaria.
Requisiti di eleggibilità e sostegno agli studenti con disabilità
I requisiti per le borse riguardano merito e condizione economica. Quelli di merito sono rapportati alla durata normale dei corsi universitari e AFAM, anche considerando i valori mediani delle rispettive classi o scuole. La condizione economica è valutata sulla base dell’ISEE, tenendo conto anche del territorio della sede di studio; sono ammesse modalità integrative basate sull’indicatore della situazione economica all’estero e sull’indicatore della situazione patrimoniale equivalente.
Per servizi diversi dalle borse e per ulteriori misure regionali, gli enti competenti stabiliscono importi, modalità e requisiti, coerentemente con i criteri economici previsti. Fino all’adozione del decreto sui nuovi requisiti restano applicabili le disposizioni del DPCM 9 aprile 2001 in materia di merito e condizione economica.
Gli interventi per gli studenti con disabilità devono consentire il pieno controllo su ogni aspetto della vita, senza condizionamenti da parte degli assistenti o degli enti erogatori. Il tutorato può essere svolto anche da “consiglieri alla pari”, persone con disabilità che abbiano già affrontato problemi analoghi.
Contributi universitari ed esoneri
Università statali e istituzioni AFAM graduano i contributi sulla base della condizione economica e possono considerare i differenziali di costo della formazione tra aree disciplinari. L’esonero totale dalla tassa di iscrizione e dai contributi è previsto per:
- studenti in possesso dei requisiti per la borsa di studio;
- studenti con handicap riconosciuto ai sensi della legge n. 104/1992 o invalidità pari o superiore al 66%;
- studenti stranieri beneficiari di borsa annuale del Governo italiano nell’ambito di programmi di cooperazione allo sviluppo o accordi culturali e scientifici, subordinatamente, dopo il primo anno, al rinnovo della borsa da parte del Ministero degli affari esteri e al rispetto dei requisiti di merito comunicati preventivamente dall’istituzione;
- studenti che interrompono gli studi per infermità gravi e prolungate debitamente certificate, limitatamente al periodo interessato;
- studenti che riprendono la carriera dopo almeno due anni accademici di interruzione, per gli anni in cui non risultano iscritti, con pagamento di un diritto fisso annuale stabilito dall’università.
Durante i periodi di interruzione per infermità o ricongiungimento non è possibile compiere atti di carriera; la richiesta non è revocabile nell’anno accademico e il periodo non rileva ai fini della valutazione del merito. Le istituzioni e le università statali possono inoltre prevedere, in base alle risorse e alla condizione economica, esoneri totali o parziali per studenti con disabilità sotto il 66%, studenti che terminano regolarmente gli studi nei tempi previsti e studenti con attività lavorativa documentata.
Agli studenti esonerati per eleggibilità alla borsa è rimborsata la prima rata già versata. Se la graduatoria della borsa non è disponibile alla scadenza delle iscrizioni, il rimborso va effettuato entro un mese dalla pubblicazione. Gli eleggibili iscritti ad anni successivi non pagano tassa e contributi fino alla pubblicazione delle graduatorie.
Le università non statali legalmente riconosciute destinano una quota del contributo statale agli esoneri degli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi e possono concedere ulteriori agevolazioni. Il Ministro definisce incentivi nel riparto dei contributi statali, considerando in particolare l’incremento degli esoneri totali rispetto all’anno accademico 2000-2001. Entro il 30 aprile di ogni anno le istituzioni e le università comunicano al Ministero e al Consiglio nazionale degli studenti universitari il numero degli esonerati per tipologia e la distribuzione per fasce di importo dei contributi.
Controlli e sanzioni
Gli enti erogatori verificano la veridicità della situazione familiare dichiarata confrontando redditi e patrimoni con i dati dell’Agenzia delle entrate; università, istituzioni AFAM ed enti possono accedere al sistema SIATEL previa convenzione. Gli elenchi dei beneficiari sono trasmessi all’Amministrazione finanziaria, alla quale possono essere richiesti controlli e verifiche fiscali; i componenti dei nuclei familiari beneficiari sono assoggettati ai controlli più intensi previsti dalla normativa.
Chi presenta dichiarazioni non veritiere per ottenere interventi senza averne i requisiti è tenuto a pagare una sanzione amministrativa pari al triplo dell’importo percepito o del valore dei servizi fruiti indebitamente e perde il diritto a ulteriori erogazioni per la durata degli studi. Restano ferme le ulteriori sanzioni previste dalla legge e le conseguenze penali per i fatti costituenti reato.
Collaborazioni a tempo parziale degli studenti
Università, istituzioni AFAM ed enti erogatori disciplinano con regolamento, sentiti gli organi di rappresentanza studentesca, le collaborazioni degli studenti a servizi e tutorato, anche presso collegi non statali legalmente riconosciuti. Sono escluse docenza, esami e responsabilità amministrative. Le assegnazioni avvengono entro le risorse disponibili, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tramite graduatorie basate su merito e condizione economica.
La collaborazione dà diritto a un corrispettivo esente da imposte fino a 3.500 euro annui, non costituisce lavoro subordinato e non rileva nei pubblici concorsi. Il compenso orario è determinato dall’istituzione, che provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni. L’attività non può superare 200 ore per anno accademico; a parità di curriculum è preferito lo studente in condizioni economiche più disagiate.
Coordinamento e sperimentazioni
Il Ministero, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze, promuove accordi di programma e protocolli d’intesa per coordinare regioni, province autonome, università, istituzioni AFAM e altri soggetti coinvolti, anche assegnando risorse nei limiti di bilancio. Può inoltre avviare sperimentazioni di modelli innovativi con regioni e province autonome, sentiti il Consiglio nazionale degli studenti universitari, il Consiglio nazionale AFAM e la Conferenza dei rettori. Le sperimentazioni devono comunque garantire i LEP. I gestori trasmettono una relazione annuale su risultati, benefici rispetto al regime ordinario e possibili interventi correttivi; gli esiti sono pubblicati sul sito del Ministero.
Strutture residenziali universitarie
Le amministrazioni e le istituzioni coinvolte concorrono a potenziare l’offerta abitativa e a programmare in modo integrato alloggi pubblici e privati, anche tramite accordi con parti sociali e collegi. È struttura residenziale universitaria quella dotata di spazi e servizi adeguati a consentire la permanenza degli studenti nella sede universitaria e a favorirne l’integrazione sociale e culturale.
Le strutture si distinguono in:
- collegi universitari, con spazi polifunzionali, funzioni residenziali, servizi alberghieri e attività formative, culturali e ricreative;
- residenze universitarie, organizzate per contemperare individualità e socialità, con possibili servizi alberghieri e attività formative e ricreative.
Per le strutture private, il rapporto tra gestore e utilizzatore è regolato da contratto scritto di ospitalità di carattere alberghiero, secondo modalità definite con decreto; la regola non si applica alle strutture afferenti a università non statali legalmente riconosciute. Le strutture realizzate con contributi della legge n. 338/2000 possono essere trasferite a fondi immobiliari, mantenendo il finanziamento ministeriale e i relativi obblighi. Un decreto ministeriale, da adottare entro 90 giorni dall’entrata in vigore, previa intesa in Conferenza Stato-regioni e sentito il Consiglio nazionale degli studenti universitari, definisce gli elementi tecnici e organizzativi richiamati dal decreto.
Gli studenti devono costituire la prevalenza delle presenze annuali. Il gestore può destinare spazi di supporto didattico, ricerca e attività culturali anche a studenti non residenti e assegnare posti a dottorandi, borsisti, assegnisti, docenti ed esperti coinvolti nella didattica e ricerca, anche con contribuzioni differenziate. Può inoltre destinare posti ad altri soggetti, in particolare durante la chiusura estiva, fermo il requisito della prevalenza annuale degli studenti.
Collegi universitari legalmente riconosciuti e accreditamento
I collegi universitari legalmente riconosciuti sono strutture residenziali senza fini di lucro, aperte a studenti di atenei italiani o stranieri, che offrono formazione qualificata, valorizzano merito e interculturalità e assicurano servizi educativi, orientamento e integrazione della formazione sulla base di progetti personalizzati. L’ammissione tramite concorso costituisce titolo valutabile per le graduatorie dei contributi del Fondo per il merito. Gli ospiti sono di norma studenti con capacità e meriti curriculari iscritti a corsi di laurea, AFAM, specializzazione, dottorato o master, oppure partecipanti a programmi di mobilità e scambio.
Il Ministero concede il riconoscimento entro 120 giorni dalla domanda. Il collegio deve possedere standard istituzionali, logistici e funzionali almeno pari a quelli richiesti per accedere ai finanziamenti della legge n. 338/2000 e, in particolare, prevedere nello statuto uno scopo formativo sistematico e continuativo, disporre di organizzazione e strutture adeguate e poter ospitare studenti italiani provenienti da più regioni e studenti stranieri. Per i collegi già legalmente riconosciuti dal MIUR non si applicano i requisiti della legge n. 338/2000. Il riconoscimento attribuisce la qualifica di “collegio universitario di merito”; un decreto ministeriale stabilisce modalità di prova e verifica dei requisiti e di revoca.
L’accreditamento è concesso con decreto ministeriale su domanda e può essere richiesto dopo almeno cinque anni dal riconoscimento. Il testo fornito indica tra i requisiti l’esclusiva finalità di gestione di collegi universitari, il prestigio culturale, la qualificazione formativa e la rilevanza internazionale dell’istituzione. La disposizione sull’accreditamento è interrotta nell’estratto, che non consente di ricostruirne integralmente i requisiti.
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