Salta al contenuto
Circolare

Circolare INAIL n. 30 del 07 maggio 1986

Legge 15 giugno 1984, n. 240, concernente Norme previdenziali ed assistenziali per le imprese cooperative e loro dipendenti che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce, in seguito al parere del Ministero del lavoro, che alle aziende agricole di cui all’art. 3 della legge n. 240/1984 si applicano sia lo sgravio contributivo del 25% sia quello del 40%, alle condizioni previste dalle rispettive norme. Il beneficio del 25% deriva dal passaggio dal salario convenzionale al salario effettivo per gli operai a tempo indeterminato, mentre quello del 40% è collegato alle condizioni di svantaggio delle aziende montane. L’INAIL estende quindi tali agevolazioni anche alle imprese cooperative inquadrate ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 della medesima legge, quando occupano operai a tempo indeterminato e operano anche in zone svantaggiate.

Applicazione degli sconti contributivi del 25% e del 40% alle aziende agricole e alle imprese cooperative della legge n. 240/1984

Applicazione degli sgravi contributivi alle cooperative agricole ex legge n. 240/1984

La circolare dell’INAIL n. 30 del 7 maggio 1986 interviene per chiarire il regime degli sgravi contributivi applicabili alle aziende agricole e alle imprese cooperative disciplinate dalla legge 15 giugno 1984, n. 240, concernente le norme previdenziali e assistenziali per le cooperative che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici. Il chiarimento viene fornito a seguito della riserva formulata nella circolare n. 85/1984.

Sgravo del 25%: fondamento e presupposti

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha precisato che alle aziende agricole contemplate dall’art. 3 della legge n. 240/1984 si applica la riduzione contributiva del 25%, prevista dall’art. 4 della legge 11 novembre 1983, n. 638, di conversione con modificazioni del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, e dall’art. 1 della legge 4 agosto 1984, n. 430, di conversione con modificazioni del D.L. 28 giugno 1984, n. 277.

La ragione dello sgravio è richiamata espressamente dal Ministero: esso era stato introdotto per attenuare il maggiore onere contributivo derivante dal passaggio dal salario convenzionale al salario effettivamente corrisposto ai fini del calcolo dei contributi e delle prestazioni previdenziali, passaggio reso operativo per gli operai a tempo indeterminato dipendenti da aziende agricole dall’art. 14 della legge n. 54/1982.

Sgravo del 40%: aziende montane e zone svantaggiate

La circolare richiama anche lo sgravio del 40% previsto dall’art. 8 della legge 27 febbraio 1978, n. 41, di conversione con modificazioni del D.L. 23 dicembre 1977, n. 942. Il Ministero lo collega alle condizioni svantaggiate nelle quali operano le aziende montane.

Estensione alle imprese cooperative della legge n. 240/1984

Sulla base di tale impostazione, il Dicastero ritiene che le agevolazioni si applichino automaticamente anche alle imprese cooperative di cui alla legge n. 240/1984, purché esse siano inquadrate secondo le norme degli articoli 1, 2 e 3 e occupino operai a tempo indeterminato. La circolare evidenzia inoltre che tali imprese operano talvolta in zone considerate svantaggiate, circostanza che giustifica l’estensione del beneficio.

Effetto del chiarimento

Con questa nota, l’INAIL recepisce il parere ministeriale e definisce l’orientamento applicativo: le imprese cooperative rientranti nella legge n. 240/1984 possono beneficiare sia dello sgravio del 25% sia di quello del 40%, secondo i presupposti previsti dalle rispettive disposizioni richiamate.

Punti principali

Oggetto del chiarimento

La circolare scioglie la riserva espressa nella circolare n. 85/1984 e comunica l’orientamento del Ministero del lavoro in merito all’applicazione degli sgravi contributivi previsti per le aziende agricole anche alle imprese cooperative disciplinate dalla legge 15 giugno 1984, n. 240.

Sgravio del 25%

Alle aziende agricole contemplate dall’articolo 3 della legge n. 240/1984 si applica la riduzione contributiva del 25% prevista dall’art. 4 della legge 11 novembre 1983, n. 638, come convertito il D.L. 12 settembre 1983, n. 463, nonché dall’art. 1 della legge 4 agosto 1984, n. 430, di conversione del D.L. 28 giugno 1984, n. 277. Il Ministero spiega che tale riduzione era stata introdotta per compensare il maggior onere contributivo derivante dal passaggio dal salario convenzionale al salario effettivo per il calcolo di contributi e prestazioni previdenziali, previsto per gli operai a tempo indeterminato delle aziende agricole dall’art. 14 della legge n. 54/1982.

Sgravio del 40%

Si applica anche lo sgravio del 40% previsto dall’art. 8 della legge 27 febbraio 1978, n. 41, di conversione del D.L. 23 dicembre 1977, n. 942. Tale agevolazione era stata riconosciuta in ragione delle condizioni sfavorevoli in cui operano le aziende montane.

Estensione alle imprese cooperative

Secondo il Ministero, la logica delle due agevolazioni comporta la loro applicazione automatica anche alle imprese cooperative di cui alla legge n. 240/1984, inquadrate secondo gli articoli 1, 2 e 3, quando occupano operai a tempo indeterminato e operano talvolta in zone considerate svantaggiate.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INAIL, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.