Cassazione Civile, Ordinanza n. 08212/2024 del 26/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un avvocato per il pagamento di compensi professionali nei confronti di una società. La società opponente sosteneva che l'incarico professionale fosse stato conferito non all'avvocato creditore, ma a un altro avvocato, e che il primo fosse soltanto domiciliatario di quest'ultimo. Il Tribunale di Roma aveva rigettato l'opposizione; la Corte d'appello di Roma aveva confermato tale decisione. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in sette motivi. Tuttavia, la Corte di cassazione non è entrata nel merito dei motivi, poiché ha rilevato l'improcedibilità del ricorso: il ricorrente aveva dedotto che la sentenza impugnata era stata notificata, ma non aveva depositato la copia autentica della sentenza notificata con la relata di notificazione, come richiesto dall'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2. La Corte ha escluso che ricorresse l'eccezione giurisprudenziale che consente comunque la procedibilità quando la tempestività del ricorso sia desumibile dagli atti depositati; nel caso concreto, infatti, la sentenza non risultava prodotta né nel fascicolo dei controricorrenti né in quello d'ufficio.
La decisione
La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione per mancato deposito della copia autentica della sentenza impugnata munita di relata di notificazione, adempimento necessario ai sensi dell'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2. Ha ritenuto non applicabile la deroga elaborata dalla giurisprudenza di legittimità, perché la sentenza notificata non era comunque disponibile negli atti del giudizio. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di ciascun controricorrente e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002.
Norme richiamate
art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2
copia autentica della sentenza notificata munita di relata di notificazione
La produzione della copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notificazione è adempimento necessario per la procedibilità del ricorso per cassazione, salvo l'eccezione elaborata dalla giurisprudenza quando la tempestività del ricorso sia comunque verificabile dagli atti.
È richiamato quale termine breve la cui osservanza può essere verificata attraverso il collegamento tra la data di pubblicazione della sentenza e quella di notifica del ricorso, quando gli atti consentano tale controllo.
La trattazione è stata fissata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto per il ricorso.
art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza nel giudizio di legittimità.
art. 13, comma 1-bis, DPR 115/2002
È il parametro richiamato per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la mancata produzione della copia autentica della sentenza impugnata munita di relata di notificazione comporta l'improcedibilità del ricorso quando la notifica della sentenza è dedotta dal ricorrente come avvenuta.
- Alla regola della produzione della sentenza notificata si deroga solo se dagli atti già ritualmente acquisiti al fascicolo risulta comunque possibile verificare la tempestività dell'impugnazione rispetto al termine breve.
- L'improcedibilità può essere esclusa se la relata di notifica della sentenza impugnata è comunque disponibile nel fascicolo di parte avversa o nel fascicolo d'ufficio, poiché in tal caso è raggiunto lo scopo della prescrizione processuale.
- La declaratoria di improcedibilità determina la soccombenza del ricorrente con condanna alle spese e con applicazione, ove ricorrano i presupposti, del raddoppio del contributo unificato.
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