Deliberazione n. 688 del 13/11/2024
Provvedimento del 13 novembre 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica due provvedimenti urgenti adottati dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC, a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa a materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffuso senza consenso tramite piattaforme digitali. Le misure urgenti miravano a impedire la diffusione del materiale e a imporne l’eventuale conservazione in chiaro per soli fini probatori, per 12 mesi, con modalità idonee a evitare l’identificazione diretta degli interessati. Il provvedimento del 13 novembre 2024 si limita quindi alla ratifica delle determinazioni dirigenziali adottate il 29 ottobre 2024.
Ratifica di provvedimenti urgenti nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito oggetto di segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy
Ratifica di misure urgenti contro la diffusione di materiale sessualmente esplicito non consensuale
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato i provvedimenti urgenti adottati il 29 ottobre 2024 dal dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC. L’intervento trae origine da una segnalazione presentata dall’interessato ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy, relativa al rischio di diffusione, tramite piattaforme digitali, di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.
Quadro normativo richiamato
Il provvedimento si fonda principalmente sull’art. 144-bis del Codice, che attribuisce al Garante il potere di intervenire in presenza di segnalazioni concernenti la possibile divulgazione non consensuale di contenuti intimi, anche attraverso piattaforme digitali, e impone una decisione entro quarantotto ore. È inoltre richiamato l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare in via d’urgenza misure volte a impedire la diffusione del materiale segnalato, ferma la successiva ratifica da parte del Collegio.
Segnalazione e piattaforme coinvolte
L’interessato ha chiesto l’intervento dell’Autorità nei confronti di Facebook, Instagram e Telegram. La segnalazione è stata ritenuta compatibile con l’ipotesi normativa del c.d. revenge porn, ossia la possibile circolazione non consensuale di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito.
Misure urgenti adottate
Con le determinazioni nn. 532 e 533 del 29 ottobre 2024, il dirigente ha:
- ingiunto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- prescritto la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro, per soli fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento;
- imposto che la conservazione avvenisse con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
- richiesto la tempestiva comunicazione all’Autorità dell’eventuale acquisizione del materiale in chiaro.
Ratifica collegiale
Nella riunione del 13 novembre 2024, il Garante ha ratificato i provvedimenti urgenti adottati, senza introdurre ulteriori valutazioni di merito o misure accessorie. Il testo non riporta sanzioni amministrative, né ulteriori profili istruttori o prescrittivi oltre alla conferma delle misure già disposte d’urgenza.
Punti principali
Presupposto normativo e competenza del Garante
Il provvedimento richiama l’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni relative alla possibile diffusione non consensuale di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati. La norma prevede che l’Autorità decida entro quarantotto ore ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice. È richiamato anche l’art. 33-bis del regolamento n. 1/2019 del Garante, che consente l’adozione d’urgenza di misure per impedire la diffusione del materiale segnalato, con successiva ratifica.
Segnalazione dell’interessato
L’interessato ha presentato una segnalazione protocollata presso l’Ufficio del Garante, rappresentando di trovarsi in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice e chiedendo l’intervento dell’Autorità nei confronti delle piattaforme Facebook, Instagram e Telegram.
Provvedimenti urgenti adottati il 29 ottobre 2024
Verificata la compatibilità della segnalazione con il quadro normativo richiamato, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza le determinazioni nn. 532 e 533 del 29 ottobre 2024, indirizzate a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC. Con tali determinazioni è stato ingiunto di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale trasmesso in formato hash.
Conservazione del materiale a fini probatori
Le medesime determinazioni hanno prescritto ai gestori delle piattaforme di conservare l’eventuale materiale oggetto della segnalazione che dovesse essere acquisito in chiaro, esclusivamente per fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento. La conservazione doveva avvenire mediante misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con tempestiva comunicazione all’Autorità.
Ratifica del Garante
Il Garante, riunito il 13 novembre 2024, ha ratificato ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 i provvedimenti urgenti nn. 532/2024 e 533/2024 già adottati dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC. Il testo non contiene ulteriori prescrizioni, valutazioni sanzionatorie o importi di sanzione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Garante Privacy, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Garante Privacy
- Provvedimento · 13 nov 2024Prescrizioni del Garante n. 680 del 13/11/2024
- Provvedimento · 13 nov 2024Ordinanza ingiunzione o revoca n. 671 del 13/11/2024
- Provvedimento · 13 nov 2024Ordinanza ingiunzione o revoca n. 674 del 13/11/2024
- Provvedimento · 13 nov 2024Ordinanza ingiunzione o revoca n. 672 del 13/11/2024
- Provvedimento · 13 nov 2024Deliberazione n. 690 del 13/11/2024
- Provvedimento · 13 nov 2024Ordinanza ingiunzione o revoca n. 675 del 13/11/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Garante Privacy →