L.R. Liguria 19/2004
Norme per l'edilizia scolastica
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina la programmazione e il finanziamento degli interventi di edilizia scolastica in Liguria, puntando ad adeguamento, sicurezza, igiene, abbattimento delle barriere architettoniche, riqualificazione e innovazione sostenibile. Prevede programmi triennali e piani annuali, priorità per le scuole dell’obbligo e per gli interventi urgenti nel primo esercizio di applicazione, con tetto massimo di 500.000 euro per progetto in tale fase.
Norme per l’edilizia scolastica in Liguria
Norme per l’edilizia scolastica in Liguria
La legge disciplina gli strumenti regionali per l’adeguamento e lo sviluppo qualitativo del patrimonio di edilizia scolastica esistente nella Regione Liguria. L’obiettivo è migliorare sicurezza, funzionalità, qualità architettonica e sostenibilità degli edifici scolastici, in coerenza con l’evoluzione ordinamentale e con il fabbisogno dell’utenza.
Finalità dell’intervento regionale
L’azione regionale è orientata a garantire:
- l’adeguamento degli edifici scolastici alle norme vigenti su agibilità, sicurezza, igiene ed eliminazione delle barriere architettoniche;
- la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente;
- l’adeguamento dell’edilizia scolastica alle esigenze derivanti da riforme degli ordinamenti, innovazione didattica e sperimentazione;
- il soddisfacimento del fabbisogno dell’utenza;
- la promozione di concorsi di progettazione per opere di particolare rilevanza, improntate a sostenibilità ambientale e risparmio energetico.
Funzioni della Regione
Alla Regione spetta la programmazione degli interventi di edilizia scolastica, previo parere degli enti preposti. Compete inoltre:
- definire criteri, direttive e norme tecniche per la progettazione e la realizzazione degli interventi;
- definire, d’intesa con gli enti preposti, gli strumenti conoscitivi sullo stato di conservazione e consistenza del patrimonio scolastico;
- promuovere forme di partenariato istituzionale e pubblico-privato per la realizzazione degli interventi.
Programmazione triennale e piani annuali
La Giunta regionale predispone programmi triennali di intervento e piani annuali di attuazione, tenendo conto delle esigenze presenti sul territorio. Tali strumenti costituiscono il riferimento per la concessione di finanziamenti comunitari, statali e regionali in materia di edilizia scolastica.
Nei programmi possono essere inseriti, nel rispetto dei vincoli previsti dalle leggi di finanziamento, gli interventi:
- di adeguamento alle norme su agibilità, sicurezza, igiene e barriere architettoniche;
- su edifici collocati in ambiti territoriali disagiati, tenendo conto anche degli andamenti demografici;
- di recupero, ampliamento e riconversione di edifici scolastici o da destinare a tale uso, specie se inseriti in programmi complessi di riqualificazione urbana;
- di nuova costruzione o recupero di carattere sperimentale e biosostenibile, con attenzione ai materiali non nocivi, al contenimento dei consumi energetici e all’uso di fonti rinnovabili e alternative.
Le risorse regionali sono destinate prioritariamente al finanziamento degli interventi di adeguamento normativo delle scuole dell’obbligo. Nei costi riconoscibili sono compresi anche gli oneri aggiuntivi previsti dalla normativa vigente.
Finanza di progetto e partenariato
La Regione promuove l’utilizzo di tecniche di finanziamento innovative e di forme di partecipazione tra soggetti pubblici e privati per realizzare interventi di nuova costruzione e/o recupero del patrimonio edilizio esistente, purché a prevalente destinazione scolastica o comunque con funzioni compatibili.
Regime transitorio e prima applicazione
In fase di prima applicazione, le risorse iscritte a bilancio regionale per l’esercizio corrente sono destinate a interventi già compresi nel Piano Generale Triennale di edilizia scolastica 2003/2005, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 6 febbraio 2004, n. 5, purché finalizzati a risolvere la carenza di aule.
Le risorse sono attribuite prioritariamente agli interventi realizzati nei Comuni inclusi negli elenchi dei territori montani, secondo la classe di appartenenza, ai sensi della legge regionale 13 agosto 1997, n. 33, a condizione che tali Comuni non abbiano ricevuto finanziamenti in materia di edilizia scolastica nei cinque anni precedenti.
Per ciascun progetto, nella fase transitoria, il finanziamento massimo è pari a 500.000 euro.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 25 ott 2004L.R. Liguria 18/2004
- Legge · 16 nov 2004L.R. Liguria 21/2004
- Legge · 16 nov 2004L.R. Liguria 20/2004
- Legge · 29 nov 2004L.R. Liguria 24/2004
- Legge · 29 nov 2004L.R. Liguria 23/2004
- Legge · 29 nov 2004L.R. Liguria 22/2004
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →