Cassazione Penale, Sentenza n. 14107/2025 del 10/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza del 22/11/2024 che aveva respinto il reclamo contro il diniego del permesso premio del Magistrato di sorveglianza del 12/09/2024. Il difensore ha denunciato violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., in relazione all'art. 30-ter o.p. e all'art. 27, comma 3, Cost., lamentando mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione. Si è contestato che il Tribunale non avrebbe valorizzato adeguatamente il percorso trattamentale, il comportamento regolare e partecipativo in detenzione, l'ammissione al lavoro esterno ai sensi dell'art. 21 o.p. e il parere favorevole dell'equipe, e che abbia dato peso eccessivo alla gravità del reato contrariamente ai principi della sentenza Corte Cost. n. 253/2019.
La decisione
Ricorso rigettato. La Corte ha ritenuto infondati i motivi, confermando i principi che regolano la concessione del permesso premio: oltre alla condotta regolare è richiesta l'assenza di pericolosità sociale, valutata con maggior rigore per reati di particolare gravità e con fine pena lontano. Pur riconoscendo un avvio di revisione critica, non risultano elementi specifici e sufficienti a dimostrare una significativa rivisitazione del comportamento criminale; il Tribunale ha correttamente valutato anche la limitata osservazione intramuraria, la gravità della condotta (tentato omicidio con gravi conseguenze per la vittima), il comportamento processuale e l'assenza di risarcimento. È stato inoltre confermato che l'ammissione al lavoro esterno è elemento da considerare ma non automaticamente determinante. Di conseguenza l'ordinanza impugnata è stata confermata e il ricorso respinto.
Norme richiamate
art. 30-ter ordinamento penitenziario
Per la concessione del permesso premio è richiesto, oltre alla condotta regolare, l'assenza di pericolosità sociale; per reati particolarmente gravi e con fine pena lontano la valutazione è più rigorosa e occorre che la revisione critica del reato sia iniziata in modo significativo e documentabile
art. 21 ordinamento penitenziario
L'ammissione al lavoro all'esterno è un elemento rilevante da valutare nella verifica della pericolosità sociale e della corrispondenza del permesso a esigenze di risocializzazione, ma non implica automaticamente la concessione del permesso premio
art. 27, comma 3, Costituzione
Sancisce la funzione rieducativa della pena; i benefici sono strumenti funzionali alla risocializzazione ma devono essere bilanciati con la necessità di tutela della sicurezza e della credibilità della revisione critica del condannato
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Norma sulle ragioni di ricorso per cassazione: impugnazione per vizio di motivazione (contraddittorietà, illogicità, omissione) e doglianze su fatti e prove; la Corte verifica l'esistenza di vizi logico-giuridici rilevanti
Sentenza Corte Cost. n. 253/2019
Principio secondo cui la sola gravità del fatto non può da sola giustificare il diniego di un beneficio senza una valutazione bilanciata del progresso trattamentale; tuttavia occorre integrare questa valutazione con elementi concreti che dimostrino la revisione critica
Giurisprudenza di Cassazione citata (es. Sez. 1, n. 5505/2016; n. 26557/2023; n. 36456/2018)
Precedenti utilizzati per precisare che: 1) la pericolosità sociale va valutata più severamente per reati gravi e fine pena lontano; 2) è sufficiente un avvio significativo della revisione critica purché documentato; 3) il lavoro esterno deve essere considerato, ma non equivale automaticamente a prova di risocializzazione completa
Massime di principio
- Per ottenere il permesso premio serve non solo condotta formale regolare ma anche l'assenza di pericolosità sociale: per reati gravi e con consistente residuo pena la valutazione è più rigorosa
- Un avvio significativo della revisione critica del reato può essere sufficiente, ma deve emergere da elementi specifici e documentati; la mera dichiarazione di voler rinsaldare legami familiari non sempre basta
- L'ammissione al lavoro esterno è fattore favorevole da considerare ma non garantisce automaticamente la concessione di altri benefici: il giudice deve valutare come il detenuto ha effettivamente utilizzato gli spazi di libertà
- La gravità del fatto non può essere l'unico motivo di diniego se non accompagnata da una adeguata valutazione negativa del percorso trattamentale; viceversa la gravità incide legittimamente sul grado di prudenza richiesto
- In presenza di osservazione intramuraria limitata è ragionevole proseguire l'osservazione in istituto prima di concedere benefici premiali
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