Cassazione Penale, Sentenza n. 14934/2025 del 15/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato il ricorso avverso la proroga di ulteriori tre mesi delle misure: autorizzazione per il visto e controllo della corrispondenza in entrata e in uscita dall'istituto penitenziario e divieto di ricezione/acquisto di testate giornalistiche locali. Il ricorrente denunciava inosservanza ed errata applicazione degli artt. 18-ter L. 25/6/1975 n.354 e 41-bis (comma 2-quater, lett. a) e c)), lamentando la trattenuta delle missive e il divieto sulle testate locali e sostenendo la violazione dei diritti costituzionali alla corrispondenza, alla libera manifestazione del pensiero e al principio di uguaglianza; il difensore ha anche osservato che le testate locali possono essere comunque acquistate tramite impresa di mantenimento o in libreria e che non sarebbe stata valutata adeguatamente la posizione individuale del detenuto.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto legittime le limitazioni contestate, richiamando la giurisprudenza che autorizza il divieto di ricevere stampa locale per detenuti sottoposti al regime speciale quando la consultazione della stampa locale possa costituire un canale di collegamento con l'esterno per comunicare con il sodalizio criminale. L'ordinanza impugnata è stata ritenuta sufficientemente motivata, sia perché il ricorrente è sottoposto al regime dell'art. 41-bis sia per la recente conferma della condanna (Corte d'Assise d'Appello di Reggio Calabria, 25/03/2023). Inoltre, trattandosi di proroga di una compressione già precedentemente disposta, la motivazione è stata ritenuta riferibile al provvedimento originario in assenza di mutamenti comprovati. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 18-ter legge 25 giugno 1975, n. 354
Consente l'imposizione di divieti alla ricezione di giornali locali per detenuti sottoposti a regime speciale quando la stampa locale possa fungere da canale di collegamento con l'esterno e pregiudicare la sicurezza pubblica; la limitazione non è considerata una compressione assoluta del diritto all'informazione poiché resta garantita la stampa nazionale.
art. 41-bis ordinamento penitenziario (regime detentivo speciale)
La sottoposizione al regime 41-bis comporta una presunzione di pericolosità che legittima specifiche restrizioni alla corrispondenza e alla ricezione di materiali informativi quando motivate da esigenze di sicurezza e prevenzione della comunicazione con il sodalizio criminoso.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese del procedimento e, in caso di ricorso manifestamente infondato, l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende di una somma determinata; applicata nel caso per quantificare la sanzione pari a euro 3.000,00.
Corte costituzionale, sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata come principio per escludere che la parte abbia agito in mala fede nella proposizione del ricorso, configurando i presupposti per l'applicazione della sanzione ex art. 616 c.p.p. quando non emergono elementi contrari.
Massime di principio
- Le limitazioni alla corrispondenza e alla ricezione di stampa locale per detenuti sottoposti a 41-bis sono ammissibili se motivate da esigenze concrete di sicurezza e prevenzione di collegamenti con l'esterno.
- La disponibilità della stampa nazionale può essere considerata elemento che attenua l'incidenza della restrizione sul diritto all'informazione, rendendo la misura meno assoluta.
- La proroga di misure restrittive può essere giustificata richiamando la motivazione del provvedimento originario, salvo che il ricorrente provi cambiamenti significativi e non riferiti nel quadro fattuale.
- La Corte valuta la sufficienza della motivazione in termini di individuazione della pericolosità e del collegamento con la sfera criminale di appartenenza; mancano motivi nuovi o specifici la proroga è difficilmente superabile.
- In situazioni simili, il detenuto ha onere di allegare e dimostrare fatti nuovi o la mancanza di collegamento tra la consultazione della stampa locale e rischi di comunicazione esterna per contestare efficacemente la misura.
- Le misure restrittive devono rispettare il principio di proporzionalità: se le autorità non dimostrano adeguatamente la necessità e la proporzionalità, il divieto può essere impugnato per violazione dei diritti fondamentali.
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