Cassazione Civile, Ordinanza n. 11435/2024 del 29/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un cittadino ghanese, trattenuto presso un Centro di permanenza per i rimpatri in vista dell'esecuzione dell'espulsione amministrativa, ha impugnato davanti alla Corte di cassazione l'ordinanza del Giudice di pace che aveva convalidato il trattenimento disposto dalla questura. Il ricorso era articolato in due motivi: con il primo si denunciava, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la falsa applicazione degli artt. 13 e 14 del d.lgs. n. 286 del 1998 e degli artt. 24 e 111 Cost., assumendo che il giudice di pace non avesse indicato i presupposti specifici della decisione e si fosse limitato a uno schema prestampato; con il secondo si deduceva, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., l'omessa o apparente motivazione in violazione dell'art. 132, n. 4, c.p.c. e dell'art. 111, comma 6, Cost. La Corte, richiamando la proposta del consigliere relatore, ha ritenuto infondati i motivi, osservando che per adottare misure alternative al trattenimento e per concedere un termine per la partenza volontaria è necessario che lo straniero sia in possesso di passaporto o documento equipollente valido; inoltre, la motivazione non diventa inesistente o apparente per il solo fatto di essere contenuta in un modulo prestampato, se comunque richiama i criteri di legge. Ha quindi applicato anche la sanzione ex art. 96, comma 4, c.p.c., condannando il ricorrente al pagamento di euro 2.500 in favore della cassa delle ammende.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso, confermando la convalida del trattenimento disposta dal Giudice di pace. Ha ritenuto infondate le censure sulla motivazione e sulla violazione di legge, affermando che il provvedimento impugnato conteneva un richiamo sufficiente ai presupposti normativi e che l'uso di un modulo standard non integra di per sé motivazione apparente. In applicazione della disciplina del procedimento accelerato ex art. 380-bis c.p.c., la Corte ha inoltre condannato il ricorrente, ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c., al pagamento di euro 2.500 in favore della cassa delle ammende. Nulla è stato disposto per le spese, per mancanza di attività difensiva delle amministrazioni intimate.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La censura è stata prospettata come violazione o falsa applicazione di norme di legge in tema di trattenimento dello straniero e motivazione del provvedimento.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La censura è stata prospettata come nullità della sentenza/ordinanza per omessa o apparente motivazione.
artt. 13 e 14 d.lgs. n. 286 del 1998
Le norme sono richiamate come base del trattenimento amministrativo e della sua convalida; la Corte ribadisce che le misure alternative al trattenimento richiedono il possesso di passaporto o documento equipollente valido.
art. 24 Cost.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura di carenza di motivazione e di tutela difensiva.
art. 111 Cost.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura di motivazione del provvedimento; la Corte non ravvisa violazione.
Invocato per sostenere la nullità dell'ordinanza per motivazione mancante o apparente; la Corte esclude che il modulo prestampato renda la motivazione inesistente.
art. 111, comma 6, Cost.
Richiamato per il requisito costituzionale della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
art. 14, comma 1-bis, d.lgs. n. 286 del 1998
Per l'adozione delle misure alternative al trattenimento è necessario il possesso del passaporto o di altro documento equipollente valido.
La decisione segue il procedimento accelerato per i ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati; la Corte conferma la proposta del relatore.
È applicata una condanna sanzionatoria in favore della cassa delle ammende, ritenuta compatibile con la decisione accelerata anche in assenza di difesa delle amministrazioni intimate, in funzione deterrente e sanzionatoria contro l'abuso del processo.
Le amministrazioni si sono costituite ai soli fini dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione.
Massime di principio
- Nel procedimento di convalida o proroga del trattenimento amministrativo dello straniero, l'adozione di misure alternative al trattenimento e la concessione del termine per la partenza volontaria presuppongono il possesso di un passaporto o di altro documento equipollente valido.
- La motivazione di un provvedimento giurisdizionale non è apparente né inesistente per il solo fatto di essere resa mediante modulo prestampato, se il testo contiene comunque il richiamo ai presupposti di legge e consente di comprendere la base decisoria.
- Ai fini della validità della decisione, rileva il contenuto sostanziale della motivazione e non la forma grafica o materiale con cui essa è redatta.
- Nel procedimento accelerato per i ricorsi manifestamente infondati o inammissibili, la Corte può applicare la condanna sanzionatoria ex art. 96, comma 4, c.p.c. anche se nessuna parte intimata abbia svolto difese, quando la decisione conferma la proposta del relatore.
- La disciplina dell'art. 380-bis c.p.c., quando il giudizio è definito conformemente alla proposta, consente una valutazione legale tipica dell'abuso del processo e la conseguente responsabilità aggravata del ricorrente.
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