Cassazione Penale, Sentenza n. 26187/2024 del 03/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha rilevato la violazione dell'art. 597, comma 3, cod. proc. pen. (divieto di reformatio in peius quando appellante è il solo imputato) e ha annullato la sentenza della Corte d'appello nei limiti dell'esclusione delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis cod. pen.), rinviando per nuovo giudizio su quel punto a diversa sezione della Corte d'appello di Milano.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Benzaida ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che, pur correggendo il bilanciamento tra circostanze attenuanti generiche e circostanza aggravante relativa al reato satellite, ha escluso le circostanze attenuanti generiche che il Tribunale di Monza aveva riconosciuto. Il ricorso deduce la violazione del divieto di reformatio in peius, invocando gli artt. 69 e 62-bis cod. pen. e l'art. 597 cod. proc. pen., sostenendo che in assenza di gravame del pubblico ministero la Corte d'appello non poteva aggravare la posizione sanzionatoria dell'imputato né revocare benefici già concessi in primo grado.
Norme richiamate
Riferimento alle regole sulla ponderazione tra circostanze attenuanti e aggravanti; la Corte ha considerato l'erronea valutazione del bilanciamento operata in appello rispetto a quanto riconosciuto in primo grado
Norma relativa al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; l'esclusione di tale circostanza da parte della Corte d'appello è stata ritenuta illegittima in assenza di impugnazione del PM
Stabilisce il divieto di reformatio in peius quando appellante è il solo imputato: il giudice d'appello non può irrogare pena più grave per specie o quantità, applicare misura di sicurezza nuova o più grave, prosciogliere per causa meno favorevole né revocare benefici già concessi; la Corte lo ha applicato per annullare la decisione impugnata
Massime di principio
- Se il solo imputato propone appello e il pubblico ministero non impugna la sentenza di primo grado, il giudice d'appello non può aggravare la pena né revocare benefici già concessi (divieto di reformatio in peius).
- L'esclusione delle circostanze attenuanti riconosciute in primo grado da parte del giudice d'appello è ammissibile solo se vi è gravame del pubblico ministero o se ricorre la diversa e legittima riqualificazione giuridica del fatto nei limiti consentiti dall'art. 597, comma 1.
- La parte che impugna (difesa) può fare appello senza temere un peggioramento della posizione sanzionatoria, salvo il rischio di una diversa qualificazione giuridica del fatto espressamente consentita dalla norma.
- In presenza di una decisione di appello che peggiora la posizione dell'imputato senza il gravame del PM, la Cassazione annulla la statuizione limitatamente al punto in cui è avvenuta la reformatio in peius e rinvia per nuovo giudizio.
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