L.R. FVG 3/2022
Disciplina del pescaturismo, ittiturismo e delle attività connesse alla pesca professionale e all’acquacoltura.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge del Friuli Venezia Giulia promuove pescaturismo, ittiturismo e attività connesse alla pesca professionale e all’acquacoltura, definendone ambito, requisiti e controlli. Prevede regolamenti attuativi, un elenco regionale degli operatori, formazione e norme transitorie fino ai regolamenti. In vigore dal 10 marzo 2022.
Disciplina di pescaturismo, ittiturismo e attività connesse alla pesca e all’acquacoltura nel Friuli Venezia Giulia
Disciplina del pescaturismo, ittiturismo e delle attività connesse alla pesca professionale e all’acquacoltura
La legge regionale del Friuli Venezia Giulia promuove la gestione sostenibile della pesca, dell’acquacoltura e del turismo, con attenzione alla biodiversità marina e alla valorizzazione del patrimonio locale. Il provvedimento disciplina le attività di pescaturismo, ittiturismo e le attività connesse, definendo soggetti, contenuti, regole operative, regolamenti attuativi e regime transitorio.
Finalità e obiettivi della disciplina
La Regione sostiene la pesca professionale e l’acquacoltura nelle acque marittime e interne attraverso lo sviluppo di attività diversificate e integrative. L’obiettivo è favorire:
- la diversificazione dell’offerta turistica e produttiva;
- la promozione del prodotto ittico locale;
- lo sviluppo di pratiche di produzione sostenibili;
- la valorizzazione del patrimonio vallivo-lagunare, dei manufatti della tradizione locale e dei prodotti tipici regionali;
- le sinergie tra imprese ittiche e agrituristiche della costa e dell’entroterra.
Nella concessione di misure di sostegno, la Regione attribuisce priorità ai progetti che valorizzano le filiere locali, il patrimonio paesaggistico-ambientale e finalità socio-culturali, educative o sportive. I sostegni devono comunque prevedere, ove applicabile, l’adeguamento delle strutture alle norme sull’abbattimento delle barriere architettoniche.
Definizioni rilevanti
La legge si fonda sulle definizioni già previste dalla normativa statale in materia di pesca e acquacoltura. In particolare disciplina:
- il pescaturismo, inteso come imbarco di persone estranee all’equipaggio su navi da pesca a fini turistico-ricreativi;
- l’ittiturismo, cioè attività di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di servizi svolte dall’imprenditore ittico per la fruizione degli ecosistemi acquatici e la valorizzazione dell’impresa;
- le attività connesse alla pesca professionale, tra cui lavorazione, trasformazione, distribuzione, commercializzazione, promozione, valorizzazione e interventi di gestione attiva;
- le attività connesse all’acquacoltura, che comprendono anche manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione, ospitalità, attività ricreative e interventi di gestione attiva.
La legge definisce inoltre i manufatti della tradizione locale (come casoni, capanni, bilance da pesca e manufatti assimilabili), i prodotti tipici della regione e i prodotti agroalimentari tradizionali, nonché rinvia alle definizioni di navi, galleggianti, unità da diporto e distretto di pesca nord Adriatico.
Esercizio del pescaturismo
Il pescaturismo può essere svolto nelle acque marittime e interne, salvo le acque eventualmente escluse con deliberazione della Giunta regionale ai sensi della normativa regionale sulle risorse ittiche nelle acque interne. L’attività richiede autorizzazione della struttura regionale competente.
Rientrano nel pescaturismo:
- l’osservazione e l’illustrazione delle attività di pesca a bordo o a terra;
- attività informative sulla tradizione locale e sul contesto ambientale;
- degustazioni e somministrazione di pasti con prodotti ittici aziendali, prodotti tipici regionali o prodotti agroalimentari tradizionali;
- pesca sportiva, attività ludiche legate al mare e sea watching.
Esercizio dell’ittiturismo
L’ittiturismo è equiparato, salvo le specificità della legge regionale, all’attività agrituristica ai fini dell’applicazione della normativa statale e regionale in materia di esercizio dell’attività e misure di sostegno, nonché delle norme regionali su edifici e strutture destinati all’agriturismo.
Sono ricompresi nell’ittiturismo:
- attività escursionistiche con mezzi nautici;
- nolo di mezzi nautici;
- attività informative sui mestieri del mare e delle acque interne, educazione ambientale, divulgazione delle qualità salutistiche e nutrizionali del pescato e sensibilizzazione alla corretta alimentazione, in particolare per giovani e scuole;
- preparazione di pasti in azienda o a bordo di imbarcazioni regolarmente immatricolate, anche per consegna a terra o a bordo di imbarcazioni da diporto, nonché per somministrazione itinerante tramite furgoni o chioschi;
- ospitalità in alloggi presso l’abitazione o in strutture aziendali dedicate.
Ormeggio, approvvigionamento e requisiti specifici per l’ittiturismo
I mezzi nautici impiegati nell’ittiturismo possono ottenere il diritto di ormeggio negli spazi portuali regionali riservati alle imbarcazioni e ai natanti da pesca e da lavoro. I Comuni, nella redazione o revisione dei piani dei porti, devono ove possibile adeguare le aree di ormeggio e gli spazi a terra. L’assegnazione dell’ormeggio privilegia i mezzi nautici tradizionali o a propulsione ecologica.
Per la somministrazione di pasti e bevande, almeno il 70% del quantitativo annuo della materia prima, esclusi alcuni prodotti di base indicati dalla legge, deve provenire da produzione aziendale, da aziende ittiche del distretto di pesca nord Adriatico e filiera collegata, da produttori agricoli regionali o da soggetti che producono prodotti tipici regionali e prodotti agroalimentari tradizionali. Inoltre, almeno il 20% del quantitativo annuo dei prodotti utilizzati deve essere costituito da prodotto ittico di produzione aziendale o di aggregazioni di imprese con sede in Friuli Venezia Giulia.
Se sono impiegati manufatti realizzati con materiali naturali o tecniche di bioedilizia, si applicano le disposizioni regionali sulle strutture ricettive ecocompatibili in aree naturali.
Attività di ricezione e ospitalità in acquacoltura
Le attività di ricezione e ospitalità possono essere svolte dall’imprenditore ittico nell’ambito dell’acquacoltura, nei limiti dell’articolo 2135 del codice civile, purché sussista un rapporto di connessione e complementarietà rispetto all’attività principale di acquacoltura.
La principalità dell’acquacoltura si considera rispettata quando:
- sono utilizzati spazi aziendali e prodotti derivanti prevalentemente dall’acquacoltura;
- il tempo-lavoro dedicato all’acquacoltura è superiore a quello impiegato nella ricezione e ospitalità.
Anche in questo ambito rientrano le attività escursionistiche con mezzi nautici e il nolo di mezzi nautici, applicandosi le regole richiamate per l’ittiturismo sui mezzi nautici e sulle strutture ecocompatibili.
Funzioni regionali, elenco degli operatori e formazione
La Direzione centrale competente in materia agroalimentare, forestale e ittico cura:
- la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco regionale di pescaturismo, ittiturismo e aziende di acquacoltura con attività di ricezione e ospitalità;
- le funzioni di vigilanza e controllo, secondo i criteri definiti dai regolamenti attuativi.
Attraverso PromoturismoFVG, la Regione cura il materiale informativo per gli operatori e il coordinamento delle azioni di promozione e commercializzazione svolte da reti di imprese e consorzi turistici territoriali.
La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente e d’intesa con quello competente in materia di formazione, definisce contenuti, durata e modalità dei corsi di formazione, articolati in corso, corso breve e corso di aggiornamento, necessari per lo svolgimento delle attività disciplinate.
Regolamenti attuativi
La disciplina di dettaglio è demandata a uno o più regolamenti regionali, che devono stabilire:
- per il pescaturismo, i criteri di iscrizione nell’elenco regionale;
- per ittiturismo e ricezione/ospitalità in acquacoltura, le deroghe al rapporto tra materia prima aziendale e materia prima acquistata nei casi di scarsità di risorsa ittica;
- i criteri per verificare la prevalenza dell’acquacoltura rispetto alle attività accessorie;
- il numero massimo di posti letto, posti tavola e posti di campeggio;
- i criteri per le attività didattiche;
- i requisiti igienico-sanitari;
- i requisiti e le procedure per l’esercizio delle attività, compresi quelli per l’iscrizione all’elenco regionale;
- i criteri di classificazione e di segnaletica;
- i criteri di vigilanza;
- ogni altra disposizione necessaria all’attuazione della legge.
I regolamenti sono approvati previa consultazione delle organizzazioni delle aziende di pesca professionali, per tener conto delle specificità delle imprese ittiche, della pesca professionale e dell’acquacoltura.
Modifiche alla disciplina regionale dell’agriturismo
La legge interviene anche sulla normativa regionale in materia di agriturismo, eliminando i riferimenti alle aziende ittiche e all’acquacoltura in alcune disposizioni della legge regionale 25/1996 e abrogando specifiche previsioni ormai non più compatibili con il nuovo assetto della materia.
Regime transitorio
Fino all’entrata in vigore dei regolamenti attuativi continuano ad applicarsi i regolamenti previgenti della legge regionale 25/1996, con alcune regole speciali per l’ittiturismo.
In particolare:
- nelle aziende ittituristiche con ospitalità e preparazione/somministrazione di pasti fino a 10 posti a tavola, la cucina può coincidere con quella domestica e può essere diversa da quella in cui risiede l’imprenditore, purché siano rispettate le norme edilizie, igienico-sanitarie, di sicurezza e di igiene degli alimenti applicabili ai locali abitativi;
- è sempre consentito l’uso dell’attrezzatura della cucina per gli ospiti, se è disponibile uno spazio comune per il consumo dei pasti o degli spuntini.
Entrata in vigore e attualità della disciplina
La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, quindi dal 10 marzo 2022. Si tratta di una disciplina ancora attuale e operativamente rilevante per il territorio del Friuli Venezia Giulia, non riferita a un esercizio finanziario concluso né a una misura a termine ormai esaurita.
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