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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01475/2025 del 21/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

Un assicurato aveva agito per ottenere il residuo di euro 4.385,00 rispetto a un importo complessivo di euro 11.385,00 indicato in un atto di quietanza sottoscritto nel 2007, relativo al risarcimento/indennizzo per il furto del proprio autoveicolo coperto da polizza. La controparte sosteneva di avere già pagato integralmente il dovuto e, soprattutto, eccepiva la prescrizione del diritto ai sensi dell'art. 2952 c.c., assumendo che fossero trascorsi oltre quattro anni tra il pagamento dell'acconto e la notificazione della citazione. Il ricorrente ha censurato la sentenza d'appello con due motivi: primo, denunciando la mancata rilevazione del difetto di legittimazione a proporre appello della parte appellante e il conseguente giudicato interno, anche invocando altre decisioni di merito; secondo, denunciando la violazione delle norme sulla novazione e sulla transazione, sostenendo che l'atto di quietanza avesse natura di transazione novativa e che quindi il credito non fosse soggetto alla prescrizione breve assicurativa.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza, perché fondato su atti e documenti non adeguatamente riprodotti o localizzati nel ricorso e su altre sentenze di merito della cui rilevanza non era stata spiegata la portata. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale aveva escluso che l'accordo intervenuto tra le parti avesse natura di transazione novativa; la Corte ha richiamato il principio secondo cui, per sottrarsi alla prescrizione breve dell'art. 2952 c.c., il credito indennitario deve perdere la sua qualità di diritto derivante dal contratto di assicurazione mediante una vera novazione, non bastando una transazione conservativa. Conseguentemente, la declaratoria di prescrizione pronunciata dal Tribunale è stata confermata e il ricorso è stato respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2952 c.c.

    il credito indennitario dell'assicurato è soggetto alla prescrizione breve; per applicare la prescrizione ordinaria il diritto deve perdere la qualità di diritto derivante dal contratto di assicurazione mediante novazione

  • art. 1230 c.c.

    richiamato per distinguere la novazione dalla semplice transazione; la novazione richiede la volontà di estinguere il rapporto precedente e costituirne uno nuovo

  • art. 1325 c.c.

    richiamato nel quadro della validità/struttura dell'accordo invocato come transazione novativa

  • art. 1965 c.c.

    richiamato quale norma sulla transazione, distinta dalla transazione novativa

  • art. 1967 c.c.

    richiamato in tema di transazione e forma

  • art. 1975 c.c.

    richiamato in tema di transazione

  • art. 81 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo in relazione alla legittimazione processuale

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo in relazione all'interesse ad agire/impugnare

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo per il vizio di motivazione della sentenza

  • art. 323 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo in tema di impugnazioni

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo in tema di giudicato interno

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato nel primo motivo in tema di contenuto della sentenza/motivazione

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    richiamato quale parametro di ricorso per cassazione per violazione di legge

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    la sua violazione ha determinato l'inammissibilità del primo motivo per difetto di specifica indicazione e riproduzione degli atti/documenti rilevanti

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma sul rito camerale in cassazione utilizzata per la trattazione

Massime di principio

  • Per sottrarsi alla prescrizione breve prevista per i diritti nascenti dal contratto di assicurazione non basta una transazione tra assicuratore e assicurato: occorre che l'accordo abbia natura novativa, cioè che estingua il precedente rapporto e ne costituisca uno nuovo e autonomo.
  • La transazione conservativa, pur vincolante, non elimina la derivazione del credito dal contratto di assicurazione e non sposta il termine di prescrizione dall'art. 2952 c.c. alla prescrizione ordinaria.
  • In sede di legittimità, la censura che si fondi su atti o documenti di causa deve rispettare l'onere di specifica indicazione e riproduzione del loro contenuto essenziale, con precisa localizzazione nel fascicolo, altrimenti è inammissibile ex art. 366, n. 6, c.p.c.
  • Un motivo di ricorso per cassazione è inammissibile se non si confronta in modo diretto con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • L'accertamento circa la volontà novativa delle parti e la natura conservativa o novativa dell'accordo è tipicamente un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, non sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione adeguata.

Come è indicizzato

MaterieRisarcimento e indennizzoRicorso per cassazione
RamiAssicurazioniProcesso civile
IstitutiPrescrizioneRisoluzione del contrattoOnere della prova

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