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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28518/2024 del 16/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso mirava all'annullamento dell'ordinanza del 1/12/2023 del Tribunale di Milano (riesame) che aveva confermato la custodia cautelare per Melluso relativamente alla partecipazione ad un'associazione per delinquere promossa da Pasquale Puglia e Adriano Greco, finalizzata a reati fiscali, bancarotte, intestazioni fittizie, autoriciclaggio e somministrazione illecita di manodopera. Le censure principali: insufficienza dei gravi indizi sulla partecipazione associativa (si trattava, secondo la difesa, di semplici rapporti di lavoro e trasferimenti di modesti importi alla madre), mancanza di prova del dolo specifico e dell'agevolazione alla cosca mafiosa (art. 416-bis.1 c.p.), contraddittorietà della motivazione circa il ruolo attribuito al ricorrente, e carenza delle esigenze cautelari attuali nonostante eventuali misure alternative. Sono stati altresì dedotti elementi nuovi relativi a un provvedimento del Tribunale delle misure di prevenzione di Catanzaro che aveva rigettato richiesta di misura personale per mancata attualità della pericolosità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il sindacato di legittimità non possa rivalutare il compendio probatorio di merito se non nei limiti del "travisamento" puntualmente indicato dall'impugnante, limite che il ricorrente non ha rispettato. La Corte ha confermato che il Tribunale del riesame ha fornito un apparato argomentativo coerente e non manifestamente illogico circa: la partecipazione del Melluso all'associazione (ruolo di fatto nella gestione della somministrazione di manodopera, assunzioni, buste paga, rapporti con committenti), la consapevolezza dello sfruttamento di risorse societarie per favorire la "famiglia"/consorteria e la continuità con le vicende emerse nel procedimento "Costa Pulita"; nonché la sussistenza della circostanza aggravante di agevolazione mafiosa e l'attualità delle esigenze cautelari (con l'operare della presunzione di pericolosità collegata all'art. 275, comma 3, c.p.p.). I motivi aggiunti e fatti sopravvenuti non sono stati esaminati per inammissibilità. Sono state addebitate al ricorrente le spese e fissato un pagamento in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    Richiamato come norma di concorso di persone nel reato, usato per inquadrare la partecipazione concorrente alle condotte del sodalizio.

  • art. 416-bis.1 c.p.

    Applicata nella forma della circostanza aggravante "agevolazione mafiosa": il Tribunale del riesame ha ritenuto che le condotte del sodalizio e le erogazioni di denaro avessero effettivamente favorito la consorteria e i suoi esponenti, anche per via della continuità con i fatti del procedimento "Costa Pulita".

  • art. 8 d.lgs. n. 74/2000 (capo 38)

    Riferimento al reato fiscale (e alle imputazioni di fatture per operazioni inesistenti) inserito nel capo di imputazione; la Corte ha ritenuto irrilevante ai fini della cassazione la mancata persuasione circa questo specifico reato-fine se non dedotto travisamento.

  • art. 273 c.p.p.

    Definizione dei "gravi indizi di colpevolezza": la Corte richiama la nozione e conferma che il riesame ha adeguatamente argomentato la sussistenza di tali indizi rispetto alla partecipazione associativa.

  • art. 275, comma 3, c.p.p.

    Norma che prevede la presunzione relativa di pericolosità e l'adeguatezza della custodia cautelare quando è contestata la circostanza aggravante di natura mafiosa; la Corte ha richiamato l'operatività della presunzione nella valutazione delle esigenze cautelari.

  • art. 292 c.p.p.

    Richiamato come criterio formale per la motivazione del provvedimento di riesame: la Corte ha verificato che il giudice di merito ha dato conto degli elementi a supporto della misura.

  • art. 125 c.p.p.

    Richiamato a fronte delle censure sul difetto di motivazione; la Corte ha spiegato i limiti del sindacato di legittimità su questioni di fatto e prova.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per imporre al ricorrente l'onere delle spese e il versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione, nel riesame di misure cautelari, controlla la coerenza logica e l'adeguatezza della motivazione del giudice di merito ma non riconsidera il compendio probatorio se non nei limiti ristretti del travisamento: il ricorrente deve indicare specificamente quali fatti siano travisati e produrre elementi di prova del fascicolo
  • I "gravi indizi di colpevolezza" non richiedono prova piena ma un quadro indiziario che, per consistenza, giustifichi la probabilità di responsabilità; il giudice di merito deve esporre le ragioni logiche che collegano gli elementi (intercettazioni, accertamenti bancari, ruoli aziendali) alla partecipazione associativa
  • La contestazione dell'aggravante per finalità mafiosa (art. 416-bis.1) comporta per il giudice la verifica di collegamenti duraturi e della destinazione dei proventi verso i membri o la struttura mafiosa; la semplice assistenza economica a un familiare può non essere sufficiente se non contestualizzata in un quadro di continuità e consapevolezza
  • Quando è riconosciuta la circostanza aggravante di tipo mafioso opera una presunzione relativa di pericolosità che rende più difficile il superamento della misura custodiale con misure meno afflittive, salvo prova concreta e specifica dell'attenuazione del pericolo
  • Per difendersi efficacemente in simili ipotesi occorre: (a) produrre e indicare nel ricorso elementi di prova specifici del "travisamento"; (b) offrire letture alternative plausibili e documentate delle intercettazioni e dei movimenti bancari; (c) dimostrare l'assenza di dolo specifico riguardo all'agevolazione mafiosa; (d) segnalare provvedimenti successivi pertinenti e motivare la loro rilevanza ai fini del riesame

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