L.R. Toscana 36/2010
Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Toscana 11 maggio 2010, n. 36 interviene sul testo unico del personale (l.r. 1/2009) ampliando la disciplina delle strutture di supporto del Consiglio regionale e fissando limiti al relativo trattamento economico. Prevede inoltre l’attribuzione di uno specifico emolumento ai soggetti ivi indicati. È entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BURT.
Modifiche al testo unico sul personale regionale
Modifiche al testo unico sul personale regionale
La legge regionale Toscana n. 36 del 2010 aggiorna alcuni profili del testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale, con particolare riguardo alle strutture di supporto degli organi del Consiglio regionale e al relativo trattamento economico. La disciplina riguarda esclusivamente la Regione Toscana.
Ambito delle strutture di supporto
La modifica estende l’ambito delle strutture di supporto considerate dalla normativa del 2009, includendo espressamente quelle del Presidente del Consiglio, dei vicepresidenti e del Portavoce dell’opposizione. Viene inoltre disciplinata la figura del responsabile delle strutture di supporto dei segretari dell’Ufficio di presidenza.
Requisiti per l’incarico di responsabile
Per il responsabile delle strutture di supporto dei segretari dell’Ufficio di presidenza, la legge consente la scelta tra i soggetti già individuati dalla disciplina previgente, ma con un limite specifico: per le ipotesi richiamate alle lettere a) e b) del comma 2, la scelta è ammessa solo tra personale appartenente alla categoria D o a categoria corrispondente.
Trattamento economico dei responsabili di segreteria
La legge fissa un tetto al trattamento economico dei responsabili degli uffici di segreteria:
- per il Presidente del Consiglio regionale, i vicepresidenti e il Portavoce dell’opposizione, il trattamento non può superare quello spettante ai dirigenti responsabili di settore di cui alla l.r. 4/2008;
- per i segretari dell’Ufficio di presidenza, il trattamento non può superare quello spettante al personale di categoria D con la posizione economica più elevata.
Emolumento specifico per i soggetti delle strutture di supporto
Ai soggetti individuati dall’articolo 50, comma 2 bis, è riconosciuto mensilmente, per tutta la durata dell’assegnazione, lo specifico emolumento previsto dall’articolo 54 del testo unico sul personale. La previsione collega quindi il compenso aggiuntivo alla permanenza dell’assegnazione.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana. Non contiene un regime transitorio ulteriore né limiti temporali di applicazione diversi da quelli derivanti dalla durata degli incarichi disciplinati.
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