L.R. Toscana 38/2010
Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge modifica la l.r. Toscana 1/2009 sul personale regionale, aggiornando il reclutamento a tempo determinato da altre pubbliche amministrazioni, la disciplina del personale assegnato ai gruppi consiliari e la dotazione della segreteria del gruppo misto. Prevede anche una norma finale di salvaguardia per il personale già assegnato alle strutture di supporto e ai gruppi consiliari alla data di entrata in vigore.
Modifiche alla disciplina del personale regionale e delle strutture di supporto del Consiglio regionale
Modifiche alla disciplina del personale regionale e dei gruppi consiliari
La legge regionale interviene sul testo unico toscano in materia di organizzazione e ordinamento del personale, rimodulando le regole per il reclutamento di personale da altre amministrazioni e per l’organizzazione delle strutture di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale e ai gruppi consiliari.
Reclutamento di personale a tempo determinato da altre amministrazioni
La disciplina del reclutamento a tempo determinato viene estesa e precisata con riferimento al personale a tempo indeterminato dipendente da altre pubbliche amministrazioni. Tale personale può essere acquisito previo collocamento in aspettativa o in posizione di fuori ruolo; se l’ordinamento dell’amministrazione di provenienza non consente tali istituti, il reclutamento avviene mediante comando presso la Regione.
Per il personale così reclutato viene chiarito che il trattamento economico, normativo e disciplinare è regolato dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti per il personale regionale a tempo indeterminato, nei limiti di applicabilità. Inoltre, per il personale riconducibile alla lettera a) dei commi modificati, si applicano specifiche disposizioni dell’articolo 51 della l.r. 1/2009 in materia di incarichi e/o disciplina del rapporto, secondo il rinvio operato dalla legge.
Personale assegnato ai gruppi consiliari
La legge aggiorna anche la disciplina del personale assegnato ai gruppi consiliari, eliminando alcuni rinvii specifici e sostituendo la formulazione relativa ai soggetti destinatari delle regole sul personale. Viene inoltre abrogato il comma 2 dell’articolo 56, con conseguente riassetto della disciplina applicabile.
Resta confermato il rinvio, per il personale di cui alla lettera a) del comma 1, alle disposizioni dell’articolo 51, commi 8, 10 e 12, che si applicano anche a tale personale.
Struttura speciale di segreteria del gruppo misto
Per il gruppo misto del Consiglio regionale viene ridisegnata la dotazione organica della struttura speciale di segreteria. La struttura è composta da:
- un responsabile, con trattamento economico non superiore a quello dei dipendenti regionali di categoria D, posizione economica D3;
- una unità di personale, con trattamento economico non superiore a quello dei dipendenti regionali di categoria C, posizione economica C1;
- una ulteriore unità di personale per ogni consigliere componente del gruppo, su richiesta nominativa del componente interessato, con trattamento economico non superiore a quello dei dipendenti regionali di categoria B, posizione economica B3.
Per tali unità, le funzioni del presidente del gruppo previste per i gruppi consiliari sono attribuite, nei confronti di ciascuna unità richiesta nominativamente, al componente del gruppo misto che ne ha fatto richiesta.
Norma transitoria e regime di salvaguardia
Per il personale regionale già assegnato, alla data di entrata in vigore della legge, alle strutture di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale e ai gruppi consiliari, continua ad applicarsi la disciplina vigente al momento della relativa assegnazione. La norma conserva quindi il regime originario per i rapporti già in essere, evitando applicazioni retroattive della nuova disciplina.
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