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Provvedimento

Determinazione del 29/09/09

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La determinazione stabilisce e aggiorna gli oneri accessori a carico dei soggetti inadempienti quando gli atti di aggiornamento catastale sono redatti d’ufficio, disciplinando anche riduzioni, adempimenti in caso di presentazione tardiva e modalità di riscossione coattiva.

Oneri per la redazione d’ufficio degli atti di aggiornamento catastale

Oneri per la redazione d’ufficio degli atti di aggiornamento catastale

La determinazione dell’Agenzia del Territorio del 29 settembre 2009 aggiorna gli oneri posti a carico dei soggetti inadempienti all’obbligo di presentazione degli atti di aggiornamento catastale, nei casi in cui l’Ufficio proceda d’ufficio. Il provvedimento sostituisce la tabella degli oneri approvata con la determinazione del 13 agosto 2007 e coordina la disciplina con le attività istruttorie preliminari, le rilevazioni topografiche e i casi di adempimento tardivo.

Presupposti e finalità del provvedimento

Il testo richiama le principali fonti normative e provvedimentali che regolano l’aggiornamento catastale e l’accatastamento d’ufficio, tra cui:

  • l’articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701;
  • l’articolo 1, commi 336 e 339, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
  • le determinazioni e i provvedimenti dell’Agenzia del Territorio del 2005, 2007 e 2007 relativi a classamenti, aggiornamenti d’ufficio, fabbricati non dichiarati e immobili con perdita dei requisiti di ruralità.

Le premesse indicano che la determinazione è adottata per:

  • determinare gli oneri a carico del soggetto inadempiente relativi alle attività istruttorie preliminari;
  • rideterminare gli oneri connessi a rilevazioni topografiche particolari;
  • adeguare gli importi ai rinnovi del contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritti il 10 aprile 2008 e il 29 gennaio 2009;
  • fissare gli oneri dovuti nel caso in cui gli atti di aggiornamento siano presentati dopo l’avvio del procedimento d’ufficio.

Ambito di applicazione degli oneri

L’articolo 1 prevede che, in tutte le ipotesi di redazione d’ufficio degli atti di aggiornamento catastale per inadempienza dei soggetti obbligati, restano fermi tributi e sanzioni, ma sono dovuti gli oneri accessori indicati nell’allegata tabella, che sostituisce quella del 13 agosto 2007.

Gli oneri si applicano quindi ai casi in cui l’aggiornamento catastale viene formato dall’Ufficio per effetto dell’inadempimento del contribuente o del soggetto obbligato alla presentazione.

Riduzione degli oneri per mancato accesso all’immobile

La determinazione disciplina un’ipotesi specifica relativa alle attività di rilievo sopralluogo:

  • gli oneri per le attività di rilievo sopralluogo si applicano nella misura dell’80% quando non risulta possibile l’accesso all’immobile;
  • in tale situazione, i documenti di aggiornamento catastale sono redatti sulla base dell’ubicazione topografica desunta dalla foto aerea;
  • la planimetria delle unità immobiliari è limitata al solo perimetro presunto.

Si tratta quindi di una previsione di riduzione legata all’impossibilità materiale di accesso, con conseguente redazione semplificata della documentazione catastale.

Notifica dell’atto e termini per il pagamento

L’atto attributivo della rendita notificato ai soggetti inadempienti deve contenere anche:

  • l’indicazione degli oneri posti a loro carico;
  • il termine entro il quale tali oneri devono essere corrisposti, coincidente con quello previsto per la proposizione del ricorso dinanzi alla commissione tributaria;
  • le modalità di versamento;
  • le indicazioni previste per gli atti impugnabili richiamate dall’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Il provvedimento collega dunque la comunicazione degli oneri alla notifica dell’atto di attribuzione della rendita e al regime processuale degli atti impugnabili in materia tributaria.

Adempimento tardivo e attività già svolte dall’Ufficio

L’articolo 2 disciplina il caso in cui gli atti di aggiornamento catastale vengano presentati successivamente all’avvio del procedimento d’ufficio da parte dei soggetti obbligati.

In questa ipotesi:

  • gli oneri previsti dal provvedimento sono dovuti in relazione alle attività già svolte dall’Ufficio provinciale dell’Agenzia del Territorio;
  • l’ufficio deve comunque notificare al contribuente, contestualmente all’indicazione degli oneri dovuti, l’atto di determinazione della rendita catastale definitiva;
  • tale atto è quello previsto dall’articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.

La disciplina valorizza quindi il lavoro istruttorio già svolto dall’Ufficio, anche quando il contribuente adempia in ritardo.

Modalità di riscossione

L’articolo 3 stabilisce che, in caso di mancato versamento degli oneri o di versamento insufficiente, si procede alla riscossione coattiva mediante iscrizione a ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Entrata in vigore

Ai sensi dell’articolo 4, la determinazione è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Effetto sostitutivo della tabella degli oneri

La tabella allegata alla determinazione del 29 settembre 2009 sostituisce quella approvata con la determinazione del Direttore dell’Agenzia del Territorio 13 agosto 2007. Il documento, pertanto, aggiorna il quadro degli oneri applicabili alle attività d’ufficio in materia catastale, anche alla luce delle mutate esigenze istruttorie e dei nuovi parametri economici richiamati nelle premesse.

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