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Sentenza

Sentenza n. 491/2026 - Trieste, Sezione 1

PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO formatosi sulla sentenza n. 220/2023 del Tribunale di Gorizia, Sezione Lavoro, pubblicata in data 23.11.2023 non impugnata e notificata in forma esecutiva il 21.11.2024

Giustizia amministrativa202500571

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inadempimento del Ministero rispetto alla sentenza n. 220/2023 del Tribunale di Gorizia, Sezione Lavoro

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (beneficiaria del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto un ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 220/2023 del Tribunale di Gorizia, Sezione Lavoro, pubblicata il 23 novembre 2023, non impugnata e notificata in forma esecutiva il 21 novembre 2024. L'iniziativa giudiziale era diretta a ottenere l'ottemperanza del Ministero dell'Istruzione e del Merito.

La decisione

Il TAR ha rilevato, sulla base della documentazione prodotta, che il Ministero ha ottemperato al giudicato dopo la proposizione del ricorso. Ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere. Ha condannato l'Amministrazione a rifondere alla ricorrente le spese processuali, liquidate in 1.000 euro oltre agli accessori di legge, nonché a rimborsare il contributo unificato; ha disposto la distrazione delle somme in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Considerato che dalla documentazione prodotta risulta che la materia del contendere è cessata in quanto l’Amministrazione ha ottemperato al giudicato, pur se successivamente alla proposizione della domanda giudiziale;

    L'ottemperanza sopravvenuta dell'Amministrazione, intervenuta dopo la proposizione del ricorso, comporta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, se l'Amministrazione esegue il giudicato dopo la proposizione della domanda, viene meno la materia del contendere e il giudice la dichiara cessata.
  • L'ottemperanza sopravvenuta alla proposizione del ricorso non esclude la regolazione delle spese a carico dell'Amministrazione intimata.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di liteEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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