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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08213/2024 del 26/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (eredi)

La controversia

La lite nasce da una vicenda successoria e divisoria tra gli eredi di un de cuius e altri familiari. Gli attori originari avevano chiesto la divisione dell'asse ereditario e di un immobile in comunione ordinaria, oltre al rendiconto della gestione dei beni e la restituzione di somme prelevate in esecuzione di una scrittura privata del 9 gennaio 1970, con cui erano state attribuite a una componente della famiglia le rendite di un immobile. I convenuti avevano resistito, eccependo tra l'altro un compromesso arbitrale, la prescrizione e la necessità di chiamare in causa un altro chiamato all'eredità. In appello, i soccombenti hanno sostenuto che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso l'interesse a far accertare la nullità/inefficacia della rinuncia all'eredità compiuta da un altro chiamato, omesso di considerare la necessità del contraddittorio nella divisione, e sbagliato nel ritenere che la scrittura del 1970 non producesse effetti obbligatori, qualificandola come mera promessa unilaterale o come atto privo di causa e soggetto a forme donative. Hanno inoltre censurato l'omesso esame di argomentazioni sulla causa della scrittura, collegata alla vendita della nuda proprietà e alla possibile fonte economica della rendita. La Suprema Corte ha accolto i motivi relativi al contraddittorio e alla qualificazione della scrittura, rilevando che la chiamata iussu iudicis e l'estensione delle domande al terzo rendevano infondata l'eccezione di inammissibilità, che l'interesse ad accertare l'accettazione tacita dell'eredità poteva sussistere anche per far valere i debiti ereditari verso un soggetto solvibile, e che la scrittura del 1970 poteva avere rilievo obbligatorio come promessa di pagamento idonea a far presumere il rapporto sottostante, senza necessità di forma donativa. È stato invece dichiarato inammissibile il motivo sull'asserita accettazione tacita per attività di gestione patrimoniale, perché investiva una questione assorbita e non più attualmente devoluta.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i motivi primo, secondo e quarto, ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, ha cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione ha quindi annullato la conferma d'appello sia nella parte in cui aveva escluso l'interesse e l'ammissibilità delle domande relative al chiamato all'eredità, sia nella parte in cui aveva negato efficacia obbligatoria alla scrittura del 9 gennaio 1970.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato in tema di interesse ad agire e interesse alla decisione su contraddittorio e domande restitutorie

  • art. 101 c.p.c.

    richiamato nel quadro delle regole sul contraddittorio

  • art. 102 c.p.c.

    la divisione ereditaria richiede la partecipazione di tutti i coeredi e la sentenza non può essere inutilmente pronunciata senza integrità del contraddittorio

  • art. 103 c.p.c.

    richiamato tra le norme processuali invocate

  • art. 106 c.p.c.

    richiamato tra le norme processuali invocate

  • art. 107 c.p.c.

    la chiamata iussu iudicis può essere disposta dal giudice anche in corso di causa e rende irrilevanti le preclusioni della chiamata di parte

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato in relazione al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • art. 113 c.p.c.

    richiamato tra le norme processuali invocate

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato in tema di valutazione delle prove

  • art. 132, comma secondo, n. 4 c.p.c.

    richiamato per il vizio di motivazione apparente o insufficiente

  • art. 167 c.p.c.

    la mancata chiamata del terzo con la comparsa non preclude l'estensione delle domande quando il terzo sia stato chiamato iussu iudicis

  • art. 269 c.p.c.

    richiamato nel quadro delle preclusioni della chiamata in causa e della prova

  • art. 270 c.p.c.

    insieme all'art. 107 c.p.c. fonda il potere del giudice di disporre la chiamata del terzo senza limiti temporali

  • art. 460 c.c.

    richiamato tra le norme sulla successione e la qualità di chiamato all'eredità

  • art. 474 c.c.

    richiamato tra le norme successorie invocate

  • art. 476 c.c.

    l'accettazione tacita dell'eredità, una volta verificatasi, è irrevocabile e impedisce una successiva rinuncia con efficacia retroattiva

  • art. 519 c.c.

    la rinuncia all'eredità opera solo se interviene prima di atti idonei all'accettazione; non elimina effetti già prodotti da un'accettazione tacita precedente

  • art. 524 c.c.

    si applica ai creditori personali del rinunciante che vogliano accettare l'eredità in suo luogo, non alla diversa ipotesi di azioni per il pagamento di debiti ereditari

  • art. 754 c.c.

    richiamato in tema di debiti ereditari e responsabilità dei coeredi

  • art. 769 c.c.

    richiamato tra le norme sulla donazione

  • art. 771 c.c.

    richiamato tra le norme sulla donazione

  • art. 782 c.c.

    richiamato dal ricorso come norma sulla forma della donazione, ma ritenuto non necessaria per la rendita oggetto di causa

  • art. 1173 c.c.

    richiamato tra le fonti delle obbligazioni

  • art. 1174 c.c.

    richiamato in tema di prestazione patrimoniale suscettibile di costituire obbligazione

  • art. 1324 c.c.

    richiamato sulla disciplina degli atti unilaterali

  • art. 1350 c.c.

    richiamato tra le norme sulla forma degli atti

  • artt. 1362-1371 c.c.

    richiamati per l'interpretazione della scrittura privata

  • art. 1872 c.c.

    richiamato in tema di rendita vitalizia

  • art. 1875 c.c.

    la rendita vitalizia non richiede le forme della donazione anche quando abbia funzione liberale

  • art. 1876 c.c.

    richiamato in tema di rendita vitalizia

  • art. 1987 c.c.

    la promessa unilaterale non produce effetto obbligatorio fuori dai casi previsti dalla legge, ma la Corte ne coordina la disciplina con l'art. 1988 c.c.

  • art. 1988 c.c.

    la promessa di pagamento fa presumere l'esistenza del rapporto sottostante fino a prova contraria e può fondare un'obbligazione anche in relazione alla rendita

  • art. 2021 c.c.

    richiamato tra le norme invocate in tema di gestione di beni e trasferimento di azioni

  • art. 2022 c.c.

    richiamato tra le norme invocate in tema di gestione di beni e trasferimento di azioni

  • art. 2034 c.c.

    richiamato in relazione all'ipotesi di obbligazione naturale, che la Corte non ha ritenuto l'unica qualificazione possibile

  • art. 2355 c.c.

    richiamato in relazione al trasferimento di azioni e alla dedotta accettazione tacita dell'eredità

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di riparto dell'onere probatorio e di prova del rapporto sottostante alla promessa

Massime di principio

  • Nelle controversie divisorie ereditarie la necessità del contraddittorio va verificata in funzione della partecipazione di tutti i soggetti che assumano o possano assumere la qualità di coeredi; se un chiamato potrebbe essere erede per effetto dell'inefficacia della rinuncia o dell'accettazione tacita, la sua presenza è rilevante ai fini dell'integrità del contraddittorio.
  • La chiamata del terzo disposta d'ufficio dal giudice ex art. 107 c.p.c. può intervenire in ogni fase del processo e rende irrilevanti le preclusioni che avrebbero colpito la chiamata su istanza di parte; una volta che il terzo sia in causa, le parti possono estendere le domande già proposte nei suoi confronti.
  • L'accettazione tacita dell'eredità, una volta perfezionatasi, è irrevocabile e impedisce che una successiva rinuncia produca effetti retroattivi; la regola della retroattività della rinuncia opera solo se, prima della rinuncia, non siano stati compiuti atti incompatibili con la volontà di rinunciare.
  • L'art. 524 c.c. riguarda l'azione dei creditori personali del rinunciante per accettare l'eredità in suo luogo e non si estende alle azioni dirette al pagamento dei debiti ereditari, rispetto alle quali l'interesse ad accertare la qualità di erede può essere collegato alla maggiore solvibilità del chiamato.
  • Una promessa unilaterale di pagamento può assumere rilievo obbligatorio anche quando sia riferita alla costituzione o al riconoscimento di una rendita, poiché l'art. 1988 c.c. presume esistente il rapporto sottostante fino a prova contraria; non è necessaria, in tale prospettiva, l'esplicita indicazione della causa né il consenso del beneficiario.
  • La rendita vitalizia può essere costituita anche attraverso un atto unilaterale o un negozio collegato, e l'eventuale funzione liberale non comporta automaticamente l'applicazione delle forme solenni della donazione se la fattispecie è sussumibile nella disciplina della rendita e della promessa di pagamento.

Come è indicizzato

MaterieSuccessione legittimaDivisione ereditariaImpugnazioniProve
RamiSuccessioniProcesso civileContratti
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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